|
COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO Commissione Toponomastica
(Deliberazione n.75 del 7/6/1993 adottata dal Commissario straordinario del Comune di Palermo ad oggetto: "Modifica delib. n.213 del 9/2/1985 - Commissione Toponomastica - Regolamentazione")
1. - La Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è composta come segue:
2. - La predetta Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere: a) per la denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione; b) in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti; c) per la denominazione delle scuole, in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune; d) per le erezioni di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo pubblico ed aperto al pubblico, ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri. e) Per ogni richiesta o proposta di intitolazione, mentre non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc…
3. - Viene inoltre regolamentato che: a) le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti 24 ore prima; b) l'adunanza è valida solo se sono presenti la metà dei componenti più uno. Le proposte della Commissione saranno valide quando hanno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il parere del Presidente; c) le proposte di cui al precedente punto e) saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario; d) in caso di necessità il Presidente potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune senza però che questi abbiano diritto al voto; e) gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti conseguenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe. 4. - Inoltre la predetta Commissione dovrà tener presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui: a) al r.d.l. 10/5/1923, n. 1158 riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925; b) alla legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti; c) alla circolare del 25/6/1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditori agli Studi avente per oggetto "Intitolazione delle Scuole Elementari"; d) al n. 7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954, n. 1228, ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 136 del 31/1/1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazioni di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia. |