|
Regolamenti Pubblica Istruzione
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE
file in

PARTE I
FINALITA' E STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA
COMUNALE
Art. 1
(Finalità)
La scuola materna comunale si configura
come il I grado del sistema scolastico, proponendosi fini di educazione e
sviluppo della personalità infantile e operando in un regime di armoniosa
collaborazione con la famiglia.
La scuola materna comunale riconosce ai bambini, in quanto persone, i
diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Nell'esplicazione della propria opera
educativa la scuola materna comunale si ispira alla Dichiarazione dei
Diritti del bambino approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite del
1969.
Art. 2
(Rapporti interorganici)
Le scuole materne comunali dipendono dalla
Ripartizione Pubblica Istruzione del Comune di Palermo.
Art. 3
(Sedi)
Le scuole materne comunali possono avere
sede negli edifici delle scuole elementari statali oppure in locali
distinti, adatti.
Art. 4
(Vigilanza didattica)
Le scuole materne comunali sono soggette, per la parte
didattica, alla vigilanza del Ministro Pubblica Istruzione che le esercita
per mezzo degli organi locali (T.U. 1928 n° 577 art.
38 e
reg.gen. 1928 n° 1927 art. 123) e, quindi, delle Direzioni Didattiche
Statali nel cui territorio esse sono ubicate.
Art. 5
(Programma didattico)
Il programma didattico delle scuole
materne comunali si uniforma agli orientamenti vigenti previsti per le
scuole materne statali dal Ministrero della P.I.
Art. 6
(Sezioni)
La scuola materna comunale è strutturata in
sezioni. Ogni sezione accoglie alunni da tre a sei anni, favorendo così
opportunità di scambio e confronto fra bambini di diverse fasce di età.
Le sezioni non possono avere meno di tredici e più di venticinque alunni.
Prima dell'inizio di ogni anno
scolastico, l'ufficiale Sanitario, nella relazione sull'igienicità dei
locali da adibire a scuola materna comunale, stabilisce il numero massimo
degli alunni che possono essere accolti in ogni aula.
Art. 7
(Diversità e integrazione degli alunni)
La scuola materna comunale accoglie tutti i
bambini, compresi quelli che presentano difficoltà di adattamento e
apprendimento.
In presenza di alunni portatori di handicaps gravi, il numero massimo di iscritti, per sezione, è di venti
bambini, quello minimo di dieci.
In tal caso il personale docente dev'essere assistito da un insegnante di sostegno e da un assistente per
handicappati; in mancanza di detto personale, l'insegnante può accogliere
un solo alunno portatore di handicap grave e deve essere assistito da un
ausiliario socio-assistenziale.
Art. 8
(Organico)
L'organico del servizio Scuole Materne
Comunali prevede:
n. 12 Direttori Didattici
Comunali livello VII
n. 12 Istruttori Amministrativi
livello VI
n. 12
Esecutori livello IV
n. 12
Commessi livello II
n. 390
Insegnanti livello VI
n. 35 Insegnanti di sostegno per
l'integrazione di alunni portatori di handicap.
Ogni insegnante è assistito da un bambinaio e, dove occorre, da un assistente per handicappati. E' prevista,
inoltre, nell'edificio scolastico in cui la scuola è ubicata, la presenza
del personale ausiliario assegnato dalla Ripartizione P.I. ad ogni
Direzione statale, come stabilito dal Regolamento degli operatori
scolastici.
Art. 9
(Apertura delle sezioni)
Prima dell'inizio di ogni anno scolastico,
la Ripartizione P.I. affigge all'albo dell'Ufficio l'elenco delle sezioni
di scuola materna comunale, trasmettendone copia al Provveditorato agli
Studi e all'Ufficiale Sanitario.
In analogia a quanto disposto per
l'apertura di scuole elementari private e di nuove sezioni di scuola
materna statale, il funzionamento delle sezioni di scuola materna comunale
è subordinato all'autorizzazione del Direttore Didattico statale avente
giurisdizione sul territorio nel quale ciascuna scuola opera.
L'autorizzazione dev'essere concessa su
istanza del gestore previa acquisizione agli atti della Direzione
Didattica di appartenenza, della documentazione necessaria, e cioè:
a) pianta planimetrica dei locali;
b) certificato di agibilità dei locali;
c) certificato di prevenzione incendi;
d) certificato di idoneità igienica dei locali;
L'autorizzazione deve essere ratificata dal
Provveditore agli Studi.
Art. 10
(Variazione del numero delle sezioni)
Il numero delle sezioni è aumentato o
diminuito in relazione a una maggiore o minore affluenza di alunni, in
maniera da adeguarlo alle reali esigenze di questa.
Art. 11
(Soppressione di sezioni)
Se nel corso dell'anno scolastico il
numero degli alunni effettivamente presenti nella sezione, per almeno un
mese, si riduce al di sotto delle tredici unità, semprecchè ciò non sia
dovuto a condizioni climatiche di natura eccezionale o sanitaria non
giustificata dalla famiglia, o qualora lo richiedano particolari e gravi
motivi, il Direttore Didattico propone alla Ripartizione P.I. e il Capo
Ripartizione P.I. dispone la soppressione della sezione accorpandola, ove
possibile, ad altra vicinorie; in tal caso la sezione risultante non deve
superare il numero di venticinque bambini.
Il Capo Ripartizione alla P.I. gradua gli
insegnanti della scuola medesima sulla scorta dell'anzianità di ruolo, di pre-ruolo e di continuità didattica e trasferisce l'ultimo della
graduatoria per l'affidamento di sezione che si rendesse eventualmente
vacante nel corso dell'anno scolastico.
PARTE II
NORME GENERALI DI SERVIZIO DELLA SCUOLA
MATERNA COMUNALE
Art. 12
(Iscrizioni)
Le iscrizioni alle scuole materne
comunali si effettuano presso le Direzioni Didattiche entro i termini
previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Assessorato
Regionale dei B.B. C.C. A.A. e P.I. per le iscrizioni alle scuole materne
statali.
Sono ammessi alle scuola materne i bambini di ambo i sessi che abbiano
compiuto tre anni o che li compiranno entro il 31 Dicembre dell'anno in
corso e che non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alle
scuola elementari.
Qualora il numero delle domande di
ammissione superi quello dei posti disponibili, vengono osservati i
seguenti criteri di precedenza:
1) bambini di 5 anni;
2) orfani o figli di genitori divorziati
o separati legalmente o bambini in affidamento;
3) figli di genitori portatori di
handicap;
4) figli di genitori che lavorano
entrambi (attestato dai datori di lavoro) o entrambi disoccupati
(attestato dall'Ufficio Collocamento);
I bambini non ammessi sono iscritti in liste
di attesa, compilate secondo i criteri di precedenza sopradetti; ove si
rendano disponibili posti nel corso dell'anno scolastico, essi sono
coperti scorrendo tale graduatoria.
Art. 13
(Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione, redatta in
carta semplice dai genitori o da chi ne fa le veci e intestata alla
Ripartizione P.I., è presentata al Direttore Didattico della scuola
materna comunale più vicina alla residenza del bambino.
Alla domanda di prima iscrizione devono
essere allegati il certificato di nascita e il certificato sanitario
attestante le avvenute vaccinazioni; per le iscrizioni successive è
sufficiente allegare alla domanda il solo certificato sanitario di
vaccinazione.
Qualora nella scuola funzionino più
sezioni ad orario differenziato, nella domanda deve essere precisato il
turno per il quale si richiede la frequenza.
Art. 14
(Libertà di insegnamento)
Nello spirito del principio di cui al primo
comma dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica è garantita a ogni
insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti previsti
dal decreto ministeriale 3/6/1991.
Art. 15
(Orario scolastico)
L'orario dell'attività didattica ed
educativa (rapporto diretto insegnante-bambino) è quello stabilito dal
vigente contratto del personale degli Enti Locali.
L'orario di funzionamento didattico delle
sezioni di scuola materna comunale, di norma, è di otto ore giornaliere.
In tal caso il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per
ogni sezione, salvaguardandosi la compresenza e prevedendosi la loro
sostituzione in caso di vacanza di organico per assenze giustificate.
Alla sostituzione deve provvedersi
immediatamente, con l'istituto della supplenza, secondo le modalità e le
norme previste per la scuola statale.
In relazione a situazioni di fatto
esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna
comunale possono funzionare a orario ridotto, per il solo turno
antimeridiano o pomeridiano; in ogni caso i docenti sono tenuti
all'assolvimento dell'intero orario di servizio obbligatorio.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n.
235 del 14/09/1990, laddove vi sia scarsa frequenza di alunni nella
giornata del sabato e ne sia fatta espressa richiesta da almeno due terzi
dei genitori degli alunni frequantanti, la Ripartizione P.I., con il
parere favorevole del Direttore Didattico competente per territorio, può
autorizzare il funzionamento della sezione per cinque giorni la settimana,
ad esclusione del sabato, nel rispetto dell'orario settimanale di attività
didattica previsto dal vigente contratto.
In tal caso, nelle sezioni funzionanti
per otto ore giornaliere, il personale docente deve aumentare il numero
delle ore di compresenza.
Qualora i genitori documentino la
necessità della presenza dell'alunno anche nella giornata di sabato, i
bambini presenti devono essere accolti in un'unica sezione,
indipendentemente da quella di provenienza, senza superare tuttavia il
limite previsto di n. 25 bambini.
I docenti in servizio nelle scuola sono
tenuti ad assicurare l'attività didattica nella sezione unificata
ricorrendo a turnazione settimanale.
Venti ore mensili costituiscono per il
personale docente il monte ore da destinare esclusivamente
all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla
gestione sociale, all'aggiornamento professionale.
Art. 16
(Durata anno scolastico)
La durata dell'anno scolastico e le vacanze
nel corso dello stesso sono quelle stabilite dalla normativa ministeriale
per la scuola materna statale.
Il calendario scolastico non può comunque
superare le quarantadue settimane annue.
Art. 17
(Vigilanza igienico-sanitaria)
Alla tutela della salute della popolazione
scolastica, intesa come medicina preventiva e profilattica, provvedono per
legge le competenti Unità Sanitarie Locali secondo le norme vigenti in
materia.
Art. 18
(Fornitura arredi e materiale didattico)
Onde consentire il pieno funzionamento
delle scuole materne comunali, la Ripartizione P.I. provvede, dietro
richiesta del personale docente, alla fornitura di arredi e di materiale
audiovisivo, alle attrezzature necessarie per il pieno inserimento dei
bambini portatori di handicap e a quant'altro il servizio richiede.
Provvede inoltre, annualmente, al fabbisogno complessivo del materiale
didattico, di pulizia, di cancelleria e di consumo.
Art. 19
(Obblighi del genitore)
L'orario di entrata e di uscita degli
alunni dev'essere rispettato dalla famiglia.
In caso di ritardo abituale, l'insegnante
della sezione invita il genitore al rispetto dell'orario stesso,
comunicandogli che il personale in servizio è esente da ogni
responsabilità oltre l'orario di chiusura dell'istituzione scolastica.
PARTE III
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE: DIRITTI,
DOVERI, TRASFERIMENTI
Art. 20
(Ufficio della Direzione Didattica)
All'Ufficio della Direzione Didattica, oltre
al direttore didattico sono assegnati un Istruttore Amministrativo, un
Esecutore e un Commesso.
Art. 21
(Accesso ai posti di Direttore Didattico)
Alla qualifica di Direttore Didattico di
Scuola Materna Comunale si accede mediante concorso per titoli ed esami.
Possono parteciparvi tutti gli insegnanti
di scuola materna comunale, che abbiano maturato, dopo la nomina nel
ruolo, un servizio effettivo continuativo di almeno tre anni. Essi
potranno presentare formale istanza nei termini di legge, in seguito al
bando di concorso, allegando copia legale dei titoli e delle pubblicazioni
posseduti.
L'esame verterà in una prova scritta e in
una orale. La prova scritta dovrà comportare una verifica su problematiche
attinenti alle finalità della scuola materna, in modo da consentire
l'accertamento dell'attitudine del candidato all'esercizio della funzione
direttiva.
Pertanto tale prova scritta consisterà
nella trattazione di alcune questioni metodologiche-operative nell'ambito
della scuola materna, che il candidato - in base al tema proposto - dovrà
sviluppare in modo sintetico, ma comunque inquadrandole in un contesto
culturale in ordine generale.
La prova orale verterà sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola
materna, nonchè sull'ordinamento corrispondente, seguendo i seguenti
argomenti d'esame.
a) Problematiche relative alla scienza
dell'educazione con riferimento ai più recenti contributi di ricerca della
pedagogia e della sociologia;
b) la funzione della scuola nella
problematica dell'educazione e diritto allo studio;
c) obiettivi formativi delle istituzioni
scolastiche, con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia e alla
comunità scolastica, alla dinamica e all'animazione;
d) rapporti di interazione tra scuola e
comunità sociale, educazione familiare;
e) valutazione critica dei programmi di
formazione del bambino, rinnovazione educativa, ricerca e sperimentazione;
f) programmazione educativa, tempo pieno,
organizzazione degli spazi in funzione educativa, rapporto e continuità
tra scuola materna, scuola elementare e scuola media;
g) inserimento portatori di handicap e
orientamento educativo.
Da ciascun candidato deve essere presentata
una bibliografia delle opere o passi consultati per la trattazione critica
di uno o più argomenti citati, bibliografia che dovrà pervenire alla
Commissione, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data
stabilita per la prova orale.
h) Fonti del diritto, amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, lo stato, ordinamento
della scuola materna, responsabilità penali, civili, patrimoniali e
disciplinari del Direttore Didattico, organizzazione dell'Ufficio di
direzione, organi collegiali della scuola, anche a livello commissione
Provinciale di controllo.
Supereranno la prova degli esami gli
aspiranti che avranno conseguito la sufficienza in ciascuna prova e agli
stessi, in aggiunta, sarà attribuito il punteggio conseguito dei titoli
esibiti all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso
di Direttore Didattico.
Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si
applica il Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali del
3/02/92.
I criteri di punteggio dei titoli saranno stabiliti dalla Commissione
esaminatrice prima dell'inizio di ogni qualsiasi operazione concernente le
fasi del concorso stesso, sulla base dei criteri adottati dalle normative
statali.
Art. 22
(Disposizione transitoria)
In conformità alla L.R. n. 25 del
1/09/93, art. 19, 4° comma, per un triennio dall'entrata in vigore di tale
legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici
per soli titoli.
Art. 23
(Nomina del personale docente)
La nomina di insegnante di scuola materna
comunale si ottiene dopo il superamento di concorso per titoli ed esami in
base alla normativa regionale.
Il personale insegnante delle scuole
materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso le Scuole magistrali o di titolo di
studio rilasciato dagli Istituti Magistrali (L.39 del 30/07/91).
L'insegnante di scuola materna comunale
riveste la VI qualifica funzionale.
Costituisce titolo il servizio prestato
in qualità di docente supplente di scuola materna comunale.
Art. 24
(Documenti e controlli sanitari)
Il personale docente e non docente di
ruolo della scuola materna comunale, prima dell'assunzione in servizio,
deve presentare i documenti sanitari richiesti per l'assunzione in
servizio al personale della scuola materna statale, ed è tenuto, inoltre,
a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio delle
malattie diffusive.
A norma dell'art. 49 D.P.R. 22/12/67 il
personale docente e non docente deve essere sottoposto a visita medica,
integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio.
Art. 25
(Diritti: A) Congedo ordinario)
Il personale docente delle scuole materne
comunali fruisce di 32 giorni di congedo ordinario più 4 di festività
soppresse, esclusivamente durante il periodo estivo e di sospensione delle
attività didattiche. Per un periodo fino a 4 giornate lavorative è
consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte
dell'anno, a condizione che, nell'ambito della istituzione scolastica, vi
sia la possibilità di sostituzione con altro personale in attività di
servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione.
Art. 26
(B) Congedo straordinario)
Il congedo straordinario è disciplinato
dalla normativa vigente dell'ordinamento comunale.
In caso di sua malattia contagiosa o di
un familiare con lui convivente, l'insegnante deve obbligatoriamente
sospendere il servizio; il periodo di sospensione è considerato congedo
straordinario retribuito.
Art. 27
(Direzioni Didattiche comunali)
Ciascuna Direzione Didattica Comunale opererà
nell'ambito di ogni distretto scolastico e comprenderà le sezioni ivi
esistenti. Le Direzioni Didattiche saranno
12 e
ciascuna sarà diretta da un Direttore Didattico comunale. Ogni direzione
didattica avrà la competenza sulle sezioni presenti nel territorio, divise
per distretto scolastico, da individuare con successivo atto deliberativo.
dette Direzioni svolgeranno i loro compiti presso locali individuati
dall'Amministrazione Comunale resi funzionanti e adeguati allo scopo.
Art. 28
(Collegamento fra la scuola e la
Ripartizione P.I.)
Il collegamento con la Ripartizione P.I.
deve essere assicurato dal Direttore Didattico Comunale.
Il Direttore Didattico Comunale, deve
curare tutti i collegamenti con la Ripartizione P.I.; provvedendo allo
smistamento delle circolari, alle certificazioni di servizio del personale
docente titolare e supplente ad inoltrare qualunque tipo di istanza
attinente al servizio, ad acquistare quanto necessario al funzionamento
delle sezioni di scuola materna comunale, su mandato della Ripartizione
P.I.
|