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 Regolamenti Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE

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PARTE I

FINALITA' E STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE

 Art. 1
(Finalità)

La scuola materna comunale si configura come il I grado del sistema scolastico, proponendosi fini di educazione e sviluppo della personalità infantile e operando in un regime di armoniosa collaborazione con la famiglia.
La scuola materna comunale riconosce ai bambini, in quanto persone, i diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Nell'esplicazione della propria opera educativa la scuola materna comunale si ispira alla Dichiarazione dei Diritti del bambino approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite  del 1969.

Art. 2
(Rapporti interorganici)

Le scuole materne comunali dipendono dalla Ripartizione Pubblica Istruzione del Comune di Palermo.

Art. 3
(Sedi)

Le scuole materne comunali possono avere sede negli edifici delle scuole elementari statali oppure in locali distinti, adatti.

Art. 4
(Vigilanza didattica)

 

Le scuole materne comunali sono soggette, per la parte didattica, alla vigilanza del Ministro Pubblica Istruzione che le esercita per mezzo degli organi locali (T.U. 1928 n° 577 art. 38 e reg.gen. 1928 n° 1927 art. 123) e, quindi, delle Direzioni Didattiche Statali nel cui territorio esse sono ubicate.

Art. 5
(Programma didattico) 

Il programma didattico delle scuole materne comunali si uniforma agli orientamenti vigenti previsti per le scuole materne statali dal Ministrero della P.I.

Art. 6
(Sezioni)

La scuola materna comunale è strutturata in sezioni. Ogni sezione accoglie alunni da tre a sei anni, favorendo così opportunità di scambio e confronto fra bambini di diverse fasce di età.
Le sezioni non possono avere meno di tredici e più di venticinque alunni.
Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'ufficiale Sanitario, nella relazione sull'igienicità dei locali da adibire a scuola materna comunale, stabilisce il numero massimo degli alunni che possono essere accolti in ogni aula.

Art. 7
(Diversità e integrazione degli alunni)

La scuola materna comunale accoglie tutti i bambini, compresi quelli che presentano difficoltà di adattamento e apprendimento.
In presenza di alunni portatori di handicaps gravi, il numero massimo di iscritti, per sezione, è di venti bambini, quello minimo di dieci.
In tal caso il personale docente dev'essere assistito da un insegnante di sostegno e da un assistente per handicappati; in mancanza di detto personale, l'insegnante può accogliere un solo alunno portatore di handicap grave e deve essere assistito da un ausiliario socio-assistenziale.

Art. 8
(Organico)

L'organico del servizio Scuole Materne Comunali prevede:

n. 12   Direttori Didattici Comunali                           livello VII
n. 12   Istruttori Amministrativi                               livello VI
n. 12   Esecutori                                                  livello IV
n. 12   Commessi                                                  livello II
n. 390 Insegnanti                                                  livello VI
n.  35  Insegnanti di sostegno per l'integrazione di alunni portatori di handicap.

Ogni insegnante è assistito da un bambinaio e, dove occorre, da un assistente per handicappati. E' prevista, inoltre, nell'edificio scolastico in cui la scuola è ubicata, la presenza del personale ausiliario assegnato dalla Ripartizione P.I. ad ogni Direzione statale, come stabilito dal Regolamento degli operatori scolastici.

Art. 9
(Apertura delle sezioni)

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Ripartizione P.I. affigge all'albo dell'Ufficio l'elenco delle sezioni di scuola materna comunale, trasmettendone copia al Provveditorato agli Studi e all'Ufficiale Sanitario.
In analogia a quanto disposto per l'apertura di scuole elementari private e di nuove sezioni di scuola materna statale, il funzionamento delle sezioni di scuola materna comunale è subordinato all'autorizzazione del Direttore Didattico statale avente giurisdizione sul territorio nel quale ciascuna scuola opera.
L'autorizzazione dev'essere concessa su istanza del gestore previa acquisizione agli atti della Direzione Didattica di appartenenza, della documentazione necessaria, e cioè:

a) pianta planimetrica dei locali;
b) certificato di agibilità dei locali;
c) certificato di prevenzione incendi;
d) certificato di idoneità igienica dei locali;

L'autorizzazione deve essere ratificata dal Provveditore agli Studi.

Art. 10
(Variazione del numero delle sezioni)

Il numero delle sezioni è aumentato o diminuito in relazione a una maggiore o minore affluenza di alunni, in maniera da adeguarlo alle reali esigenze di questa.

Art. 11
(Soppressione di sezioni)

Se nel corso dell'anno scolastico il numero degli alunni effettivamente presenti nella sezione, per almeno un mese, si riduce al di sotto delle tredici unità, semprecchè ciò non sia dovuto a condizioni climatiche di natura eccezionale o sanitaria non giustificata dalla famiglia, o qualora lo richiedano particolari e gravi motivi, il Direttore Didattico propone alla Ripartizione P.I. e il Capo Ripartizione P.I. dispone la soppressione della sezione accorpandola, ove possibile, ad altra vicinorie; in tal caso la sezione risultante non deve superare il numero di venticinque bambini.
Il Capo Ripartizione alla P.I. gradua gli insegnanti della scuola medesima sulla scorta dell'anzianità di ruolo, di pre-ruolo e di continuità didattica e trasferisce l'ultimo della graduatoria per l'affidamento di sezione che si rendesse eventualmente vacante nel corso dell'anno scolastico.

 

PARTE II

NORME GENERALI DI SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE

Art. 12
(Iscrizioni)

Le iscrizioni alle scuole materne comunali si effettuano presso le Direzioni Didattiche entro i termini previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Assessorato Regionale dei B.B. C.C. A.A. e P.I. per le iscrizioni alle scuole materne statali.
Sono ammessi alle scuola materne i bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto tre anni o che li compiranno entro il 31 Dicembre dell'anno in corso e che non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alle scuola elementari.
Qualora il numero delle domande di ammissione superi quello dei posti disponibili, vengono osservati i seguenti criteri di precedenza:

1) bambini di 5 anni;
2) orfani o figli di genitori divorziati o separati legalmente o bambini in affidamento;
3) figli di genitori portatori di handicap;
4) figli di genitori che lavorano entrambi (attestato dai datori di lavoro) o entrambi disoccupati (attestato dall'Ufficio Collocamento);

I bambini non ammessi sono iscritti in liste di attesa, compilate secondo i criteri di precedenza sopradetti; ove si rendano disponibili posti nel corso dell'anno scolastico, essi sono coperti scorrendo tale graduatoria.

     Art. 13
(Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice dai genitori o da chi ne fa le veci e intestata alla Ripartizione P.I., è presentata al Direttore Didattico della scuola materna comunale più vicina alla residenza del bambino.
Alla domanda di prima iscrizione devono essere allegati il certificato di nascita e il certificato sanitario attestante le avvenute vaccinazioni; per le iscrizioni successive è sufficiente allegare alla domanda il solo certificato sanitario di vaccinazione.
Qualora nella scuola funzionino più sezioni ad orario differenziato, nella domanda deve essere precisato il turno per il quale si richiede la frequenza.

Art. 14
(Libertà di insegnamento)

Nello spirito del principio di cui al primo comma dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica è garantita a ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti previsti dal decreto ministeriale 3/6/1991.

Art. 15
(Orario scolastico)

L'orario dell'attività didattica ed educativa (rapporto diretto insegnante-bambino) è quello stabilito dal vigente contratto del personale degli Enti Locali.
L'orario di funzionamento didattico delle sezioni di scuola materna comunale, di norma, è di otto ore giornaliere. In tal caso il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per ogni sezione, salvaguardandosi la compresenza e prevedendosi la loro sostituzione in caso di vacanza di organico per assenze giustificate.
Alla sostituzione deve provvedersi immediatamente, con l'istituto della supplenza, secondo le modalità e le norme previste per la scuola statale.
In relazione a situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna comunale possono funzionare a orario ridotto, per il solo turno antimeridiano o pomeridiano; in ogni caso i docenti sono tenuti all'assolvimento dell'intero orario di servizio obbligatorio.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 235 del 14/09/1990, laddove vi sia scarsa frequenza di alunni nella giornata del sabato e ne sia fatta espressa richiesta da almeno due terzi dei genitori degli alunni frequantanti, la Ripartizione P.I., con il parere favorevole del Direttore Didattico competente per territorio, può autorizzare il funzionamento della sezione per cinque giorni la settimana, ad esclusione del sabato, nel rispetto dell'orario settimanale di attività didattica previsto dal vigente contratto.
In tal caso, nelle sezioni funzionanti per otto ore giornaliere, il personale docente deve aumentare il numero delle ore di compresenza.
Qualora i genitori documentino la necessità della presenza dell'alunno anche nella giornata di sabato, i bambini presenti devono essere accolti in un'unica sezione, indipendentemente da quella di provenienza, senza superare tuttavia il limite previsto di n. 25 bambini.
I docenti in servizio nelle scuola sono tenuti ad assicurare l'attività didattica nella sezione unificata ricorrendo a turnazione settimanale.
Venti ore mensili costituiscono per il personale docente il monte ore da destinare esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.

Art. 16
(Durata anno scolastico)

La durata dell'anno scolastico e le vacanze nel corso dello stesso sono quelle stabilite dalla normativa ministeriale per la scuola materna statale.
Il calendario scolastico non può comunque superare le quarantadue settimane annue.

Art. 17
(Vigilanza igienico-sanitaria)

Alla tutela della salute della popolazione scolastica, intesa come medicina preventiva e profilattica, provvedono per legge le competenti Unità Sanitarie Locali secondo le norme vigenti in materia.

Art. 18
(Fornitura arredi e materiale didattico)

Onde consentire il pieno funzionamento delle scuole materne comunali, la Ripartizione P.I. provvede, dietro richiesta del personale docente, alla fornitura di arredi e di materiale audiovisivo, alle attrezzature necessarie per il pieno inserimento dei bambini portatori di handicap e a quant'altro il servizio richiede. Provvede inoltre, annualmente, al fabbisogno complessivo del materiale didattico, di pulizia, di cancelleria e di consumo.

Art. 19
(Obblighi del genitore)

L'orario di entrata e di uscita degli alunni dev'essere rispettato dalla famiglia.
In caso di ritardo abituale, l'insegnante della sezione invita il genitore al rispetto dell'orario stesso, comunicandogli che il personale in servizio è esente da ogni responsabilità oltre l'orario di chiusura dell'istituzione scolastica.

 

 PARTE III

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE: DIRITTI, DOVERI, TRASFERIMENTI

Art. 20
(Ufficio della Direzione Didattica)

All'Ufficio della Direzione Didattica, oltre al direttore didattico sono assegnati un Istruttore Amministrativo, un Esecutore e un Commesso.

Art. 21
(Accesso ai posti di Direttore Didattico)

Alla qualifica di Direttore Didattico di Scuola Materna Comunale si accede mediante concorso per titoli ed esami.
Possono parteciparvi tutti gli insegnanti di scuola materna comunale, che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio effettivo continuativo di almeno tre anni. Essi potranno presentare formale istanza nei termini di legge, in seguito al bando di concorso, allegando copia legale dei titoli e delle pubblicazioni posseduti.
L'esame verterà in una prova scritta e in una orale. La prova scritta dovrà comportare una verifica su problematiche attinenti alle finalità della scuola materna, in modo da consentire l'accertamento dell'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
Pertanto tale prova scritta consisterà nella trattazione di alcune questioni metodologiche-operative nell'ambito della scuola materna, che il candidato - in base al tema proposto - dovrà sviluppare in modo sintetico, ma comunque inquadrandole in un contesto culturale in ordine generale.
La prova orale verterà sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola materna, nonchè sull'ordinamento corrispondente, seguendo i seguenti argomenti d'esame.

a) Problematiche relative alla scienza dell'educazione con riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia e della sociologia;
b) la funzione della scuola nella problematica dell'educazione e diritto allo studio;
c) obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia e alla comunità scolastica, alla dinamica e all'animazione;
d) rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale, educazione familiare;
e) valutazione critica dei programmi di formazione del bambino, rinnovazione educativa, ricerca e sperimentazione;
f) programmazione educativa, tempo pieno, organizzazione degli spazi in funzione educativa, rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media;
g) inserimento portatori di handicap e orientamento educativo.

Da ciascun candidato deve essere presentata una bibliografia delle opere o passi consultati per la trattazione critica di uno o più argomenti citati, bibliografia che dovrà pervenire alla Commissione, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prova orale.

h) Fonti del diritto, amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, lo stato, ordinamento della scuola materna, responsabilità penali, civili, patrimoniali e disciplinari del Direttore Didattico, organizzazione dell'Ufficio di direzione, organi collegiali della scuola, anche a livello commissione Provinciale di controllo.

Supereranno la prova degli esami gli aspiranti che avranno conseguito la sufficienza in ciascuna prova e agli stessi, in aggiunta, sarà attribuito il punteggio conseguito dei titoli esibiti all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso di Direttore Didattico.
Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali del 3/02/92.
I criteri di punteggio dei titoli saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio di ogni qualsiasi operazione concernente le fasi del concorso stesso, sulla base dei criteri adottati dalle normative statali.

Art. 22
(Disposizione transitoria)

In conformità alla L.R. n. 25 del 1/09/93, art. 19, 4° comma, per un triennio dall'entrata in vigore di tale legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli.

Art. 23
(Nomina del personale docente)

La nomina di insegnante di scuola materna comunale si ottiene dopo il superamento di concorso per titoli ed esami in base alla normativa regionale.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le Scuole magistrali o di titolo di studio rilasciato dagli Istituti Magistrali (L.39 del 30/07/91).
L'insegnante di scuola materna comunale riveste la VI qualifica funzionale.
Costituisce titolo il servizio prestato in qualità di docente supplente di scuola materna comunale.

Art. 24
(Documenti e controlli sanitari)

Il personale docente e non docente di ruolo della scuola materna comunale, prima dell'assunzione in servizio, deve presentare i documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio al personale della scuola materna statale, ed è tenuto, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio delle malattie diffusive.
A norma dell'art. 49 D.P.R. 22/12/67 il personale docente e non docente deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio.

Art. 25
(Diritti: A) Congedo ordinario)

Il personale docente delle scuole materne comunali fruisce di 32 giorni di congedo ordinario più 4 di festività soppresse, esclusivamente durante il periodo estivo e di sospensione delle attività didattiche. Per un periodo fino a 4 giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno, a condizione che, nell'ambito della istituzione scolastica, vi sia la possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 26
(B) Congedo straordinario)

Il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa vigente dell'ordinamento comunale.
In caso di sua malattia contagiosa o di un familiare con lui convivente, l'insegnante deve obbligatoriamente sospendere il servizio; il periodo di sospensione è considerato congedo straordinario retribuito.

Art. 27
(Direzioni Didattiche comunali)

Ciascuna Direzione Didattica Comunale opererà nell'ambito di ogni distretto scolastico e comprenderà le sezioni ivi esistenti. Le Direzioni Didattiche saranno 12 e ciascuna sarà diretta da un Direttore Didattico comunale. Ogni direzione didattica avrà la competenza sulle sezioni presenti nel territorio, divise per distretto scolastico, da individuare con successivo atto deliberativo. dette Direzioni svolgeranno i loro compiti presso locali individuati dall'Amministrazione Comunale resi funzionanti e adeguati allo scopo.

Art. 28
(Collegamento fra la scuola e la Ripartizione P.I.)

Il collegamento con la Ripartizione P.I. deve essere assicurato dal Direttore Didattico Comunale.
Il Direttore Didattico Comunale, deve curare tutti i collegamenti con la Ripartizione P.I.; provvedendo allo smistamento delle circolari, alle certificazioni di servizio del personale docente titolare e supplente ad inoltrare qualunque tipo di istanza attinente al servizio, ad acquistare quanto necessario al funzionamento delle sezioni di scuola materna comunale, su mandato della Ripartizione P.I.

 

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