|
Regolamenti Pubblica Istruzione REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI COMUNALI in servizio nelle scuole TITOLO I - Obblighi dell'Amministrazione, organico delle scuole 1) Obblighi della
Rip.ne P.I. TITOLO II - Rapporti tra Rip.ne P.I., operatori e Istituzioni Scolastiche 8) Assegnazione
del personale delle scuole TITOLO III - Movimenti del personale 17) Trasferimenti TITOLO IV - Diritti e doveri del personale - Mansioni 24) Doveri primari
TITOLO I OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE - ORGANICO DELLE SCUOLE
Art. 1
L'Amministrazione ha l'obbligo a norma delle disposizioni
del T.U. 05.02.1928 n°
Art. 2 Le qualifiche degli operatori scolastici comunali e i rispettivi livelli di inquadramento sono quelli previsti dal regolamento organico dell'Amministrazione Comunale dal CCNL e dalle norme attuative della riqualificazione previste dall'art. 57 del regolamento dei concorsi.
Art. 3
Per quel che concerne la scuola elementare
l'organico di circolo è formato da 1 operatore per ogni 180mq. circa di
superficie dell'edificio scolastico.
Art. 4 Al circolo didattico viene assegnato 1 portiere custode (con o senza alloggio) per ogni plesso scolastico e per ogni turno.
Art. 5 Il personale di assistenza ai minori portatori di H è assegnato alle scuole materne statali, regionali e comunali e alle scuole elementari e medie statali della città nelle misura di almeno 1 unità per 4 - 5 alunni Handicappati.
Art. 6 Con L.R. n° 93/82 il personale degli ex Patronati scolastici è stato inquadrato nei ruoli organici del Comune per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica. In ragione di ciò e considerato che si tratta di personale ad esaurimento, le assegnazioni ai circoli didattici avvengono nella misura di:
- 1 unità per 50 alunni del tempo pieno
Art. 7 Al personale in servizio viene fornito dall'Amministrazione il seguente vestiario che ha l'obbligo di indossare durante le ore di lavoro: a) portiere/custode: due divise invernali e due estive complete all'atto della nomina; due grembiuli, due paia di guanti e uno di stivali di gomma ogni anno; una divisa invernale e due estive ogni due anni. b) altri operatori uomini: due tute da lavoro e due grembiuli, due paia di guanti di gomma e un paio di stivali ogni anno; altri operatori donne: due paia di guanti di gomma e uno di stivali ogni anno. c) Assistente handicappati: 3 grembiuli e guanti igienici ogni anno.
TITOLO II RAPPORTI TRA RIP.NE P.I., OPERATORI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 8
Le assegnazioni di operatori neo-assunti
alle Istituzioni scolastiche vengono disposte dal Capo Ripartizione alla
P.I. seguendo l'ordine di graduatoria, sulla base della scelta operata
dagli stessi sulle sedi vacanti elencate ed esposte all'Albo della Rip.ne
P.I.
Art. 9 Il Capo d'Istituto provvede ad assegnare l'operatore alla scuola ed ai servizi di competenza con ordine di servizio notificato all'interessato e trasmesso, per conoscenza, alla Rip.ne P.I. e alle OO.SS. territoriali di categoria.
Art. 10
I Capi d'Istituto programmano all'inizio di
ogni anno scolastico il servizio per tutto il periodo dell'attività
scolastica con disposizione nella quale dovranno essere elencati tutti gli
operatori assegnati al Circolo, il Plesso Scolastico presso cui gli stessi
dovranno prestare la loro attività, l'orario di lavoro, il turno e i
compiti agli stessi affidati, nel rispetto delle norme del presente
regolamento.
Art. 11
I Capi d'Istituto nel programmare il
servizio devono prevedere la rotazione nei servizi, nei turni e nei plessi
dipendenti secondo criteri di equità tra tutti gli operatori e nel
rispetto dei carichi e dei ritmi di lavoro. L'orario di lavoro è stabilito
dalle norme contrattuali vigenti.
Art. 12
I Capi d'Istituto all'interno della propria
Istituzione, nel corso dell'anno scolastico a modifica temporanea del
servizio programmato, potranno disporre, con ordini di servizio scritti e
motivati, gli spostamenti che si dovessero rendere necessari per
sostituzioni di operatori temporaneamente assenti, onde assicurare il
regolare andamento della attività scolastica o della custodia.
Art. 13
Il personale assegnato alle scuole dipende
gerarchicamente alla Rip.ne P.I. Qualunque contestazione da parte dei Capi
d'Istituto deve essere trasmessa alla Rip.ne P.I.
Art. 14
E' assolutamente vietato utilizzare il
personale assegnato alle Istituzioni scolastiche per servizi non previsti
dal presente regolamento.
Art. 15
La prestazione di lavoro straordinario è
disposta dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle esigenze di
servizio individuate dalla Rip.ne P.I., su richiesta delle istituzioni
Scolastiche, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Art. 16 In ogni plesso scolastico devono essere messi a disposizione del personale locali spogliatoio per gli operatori scolastici completi di arredamento (almeno armadietti e sedie).
TITOLO III MOVIMENTI DEL PERSONALE
Art. 17 I trasferimenti del personale, da un'Istituzione scolastica ad un'altra possono avvenire d'ufficio o a domanda dell'interessato, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 18 I trasferimenti d'ufficio sono disposti dalla Rip.ne P.I. per particolari e motivate esigenze di servizio: 1) per sopravvenuto esubero di personale nell'ambito di un'Istituzione scolastica (soppressioni di sezioni, riduzione del turno di funzionamento ecc.) 2) per la necessità di assegnare nuovo personale ad altra Istituzione scolastica (apertura nuove sezioni, ampliamento locali, sostituzione di personale per qualsiasi causa). In tal caso l'operatore viene prelevato dal circolo più vicino col maggior numero di personale.
Art. 19 Nel caso in cui necessiti disporre un trasferimento d'ufficio, viene data la precedenza all'operatore in servizio in una delle Istituzioni scolastiche previste nel punto 1) dell'art. precedente, che abbia precedentemente prodotto istanza di trasferimento presso l'Istituzione scolastica che ha bisogno di nuovo personale ovvero a colui che abbia manifestato, con istanza scritta la volontà di essere messo in sovrannumero. In caso negativo si procede al trasferimento dell'operatore che ha:
- minore anzianità di ruolo; e che non ha:
- invalidità superiore al 50%;
Art. 20 Gli operatori dichiarati in esubero possono scegliere la nuova sede tra quelle disponibili, pubblicate all'Albo della Rip.ne P.I.
Art. 21
L'operatore scolastico non può essere
trasferito dalle scuole negli uffici dell'Amministrazione, salvo che per
inidoneità fisica al servizio, dichiarata dall'organo medico collegiale
competente territorialmente, sempreché non possa svolgere nella scuola
mansioni inerenti ad un profilo professionale diverso.
Art. 22 Le istanze di trasferimento devono essere presentate alla Rip.ne P.I.; coloro che vogliano rinunciare alla richiesta di trasferimento hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Rip.ne P.I. Si dà luogo ai trasferimenti richiesti: a) ogni qual volta vi sia richiesta reciproca di scambio di sedi tra gli operatori che hanno prodotto istanza; b) quando la sede richiesta risulta disponibile e in quella da lasciare non vi sia organico scoperto; c) prima di dar luogo ad assegnazioni di nuovo personale; d) per gravi e documentati motivi di salute; e) per avvicinamento a luogo di residenza in caso di familiari a carico portatori di H o con gravi motivi di salute;
f) per le operatrici - madri soggette alle disposizioni
previste dalla
Qualora la stessa sede disponibile sia stata
richiesta da più operatori viene data precedenza secondo i criteri di cui
all'art. 19.
Art. 23 Per l'assegnazione di un alloggio di portineria, di cui l'Amministrazione dovrà garantire l'utilizzazione, qualora vi siano più domande, si procede alla scelta del portiere custode tenendo conto dei seguenti criteri:
a) non possidenza di beni immobili, nè
assegnazione di casa popolare del richiedente o dei familiari conviventi;
A parità di graduatoria ha diritto di
precedenza l'operatore in servizio nel circolo dove si trova l'alloggio.
TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE - MANSIONI
Art. 24
a) Gli operatori comunali in servizio nelle
scuole hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.
Art. 25
Tutti gli operatori comunali in servizio
presso le Istituzioni scolastiche sono tenuti durante le vacanze e la
chiusura estiva delle scuole ad effettuare la pulizia straordinaria, in
base alle disposizioni impartite dai Capi d'Istituto nell'osservanza
dell'orario di lavoro; possono essere spostati da un plesso all'altro
stante la coincidenza con il godimento delle ferie ed indipendentemente
dalla qualifica rivestita.
Art. 26 Gli operatori comunali sono assegnati alle scuole, oltre che per mantenere la pulizia e l'ordine dei locali anche per sorvegliare i bambini e per occuparsi della loro igiene personale (v. art. 30). Essi hanno, quindi il dovere di tutelare l'integrità fisica e morale dei piccoli utenti in collaborazione con il personale docente.
Art. 27 Sono disciplinati dai contratti di lavoro; le relative disposizioni saranno portate a conoscenza, di volta in volta, delle autorità scolastiche e del personale ausiliario.
Art. 28
L'operatore ha diritto a congedi ordinari
retribuiti per ogni anno solare secondo quanto stabilito dal contratto di
lavoro.
Art. 29 Gli operatori comunali hanno il diritto di essere informati tempestivamente su tutte le materie riguardanti il personale, in ordine alle questioni amministrative, nonché alle materie di contrattazione sindacali e relative comunicazioni (vedi art. 14 - titolo II).
Art. 30
Il personale assegnato alla scuola deve
provvedere alla pulizia e/o al riordino dei locali scolastici, nella
misura di 3 aule e degli spazi di pertinenza fino ad un massimo di 180 mq.
ognuno, prima dell'inizio delle lezioni, durante la refezione scolastica e
al termine dell'attività didattica; deve provvedere all'apertura,
aerazione e chiusura degli uffici scolastici, delle aule e degli altri
locali, con mantenimento dell'ordine degli stessi attraverso la pulizia
del materiale e delle suppellettili d'uso.
Art. 31
Assolvono al servizio di portineria e di
custodia, di apertura e di chiusura degli ingressi degli edifici
scolastici ai quali sono assegnati, alla regolazione dell'accesso
nell'edificio degli utenti e del pubblico, nonché alla pulizia e al
mantenimento degli spazi esterni in dotazione alla scuola.
Art. 32
Provvedono all'assistenza igienico-personale
dei bambini non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali
che non hanno il controllo degli sfinteri e, specificatamente, si occupano
della loro pulizia personale, dell'assistenza durante il pasto, li aiutano
nella deambulazione, nell'uso corretto di accorgimenti ed ausilii in
dotazione alla scuola; provvedono all'assistenza e alla sorveglianza
durante il trasporto, garantito dall'Amministrazione comunale, nel
tragitto casa-scuola-casa, del minore portatore di handicap.
Art. 33 Gli ausiliari Socio-Assistenziali, provenienti dagli ex Patronati scolastici e dislocati presso i Circoli Didattici, sono utilizzati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, prioritariamente, per compiti inerenti i servizi di assistenza scolastica:
- assistenza igienico personale dei minori
disabili; Espletate tali funzioni, potranno essere adibiti ai compiti assegnati dalle disposizioni della Regione Siciliana.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
R.D. n. 577 -
05/02/28 - T.U. Istruzione primaria
(Circolari esplicative n. 59 - 10/09/
D.P.R. n. 333 -
19/11/90 - Contratto personale EE.LL. |