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Regolamenti Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA SCOLASTICA

PREMESSA

 L'Amministrazione Comunale al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico, riaffermando in tal modo la centralità della scuola come strumento di crescita civile e sociale, intende:

- garantire le aspettative dei suoi cittadini e pari opportunità a tutti i bambini, soprattutto per quelli appartenenti alle fasce sociali meno abbienti, frequentanti la scuola dell'obbligo del territorio.

- arginare il fenomeno della dispersione scolastica, fenomeno largamente stratificato nella nostra realtà cittadina che spesso si configura come l'anticamera della microcriminalità, utilizzando i fondi attribuiti dalla L.R. 1/79 stanziati annualmente in bilancio e ciò sotto forma di contributi da erogare alle istituzioni scolastiche della scuola dell'obbligo della Città di Palermo.

Per agevolare l'accesso, la permanenza ed il rendimento scolastico degli alunni e garantire il diritto allo studio anche secondo i principi contenuti nella circ. 35 prot. 788 del 02/07/94 della Regione Siciliana, viene redatto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, il presente regolamento che si articola in:

TITOLO I)      Assistenza scolastica

TITOLO II)     Dispersione scolastica

TITOLO III)    Attrezzature ed attività laboratoriali.

 

 TITOLO I

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 1
Finalità

Al fine di fornire agli studenti residenti nel comune di Palermo che frequentano la scuola dell'obbligo nel Comune ed appartenenti a nuclei familiari bisognosi, beni idonei a sostenere gli stessi in ogni situazione di svantaggio economico, anche in conformità al disposto costituzionale, di cui all'art. 34, che sancisce l'obbligatorietà e la gratuità della scuola elementare e media anche a coloro che sono privi di mezzi, l'Amministrazione Comunale attribuisce alle direzioni didattiche ed alle scuole medie di 1° grado, che ne facciano richiesta, contributi economici annuali atti a soddisfare le finalità di cui al presente articolo.

Art. 2
Modalità di accesso

Per accedere al contributo le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare alla Ripartizione Pubblica Istruzione, entro due mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle iscrizioni scolastiche, istanza con allegati elenchi nominativi, redatti sulla base delle richieste di assistenza presentate dal genitore o dall'esercente la podestà, contestualmente alla domanda di iscrizione a scuola.

Art. 3
Documentazione

L'Istituzione scolastica accetta le istanze del richiedente, sottoscritte con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 e 26 della Legge 15/68, e corredata dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia;

b) situazione patrimoniale della famiglia attestata da:

    1) dichiarazione dei redditi;

    2) atto notorio di eventuali redditi percepiti dall'intero nucleo familiare relativi all'anno precedente, ove gli stessi non siano documentabili attraverso dichiarazione dei redditi;

   3) certificato dello stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni o atto sostitutivo di notorietà, nel quale si dichiari tale stato e/o la variata situazione lavorativa, rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi;

c) certificato di morte, di divorzio, di separazione, di detenzione o atto notorio dal quale risulti l'assenza per qualsiasi causa di uno o di entrambi i genitori;

d) eventuale certificato della USL o copia autenticata, attestante lo stato di portatore di handicap dell'alunno o di altro componente il nucleo familiare;

e) atto notorio nel quale si dichiari l'eventuale godimento di benefici economici erogati da questa o altra amministrazione;

f) eventuale attestazione rilasciata dal servizio sociale pubblico, dal quale risulti lo stato, anche temporaneo, di particolare disagio che ostacoli la normale frequenza scolastica;

L'omissione, l'inesattezza o falsità di una o più dichiarazioni comporterà la non erogazione del contributo e nei casi previsti dalla legge la denuncia all'autorità competente.

Art. 4
Procedure per la determinazione del contributo

La Ripartizione Pubblica Istruzione, ricevute dalle Istituzioni Scolastiche le richiesta di contributo con allegati elenchi nominativi riepilogativi dei dati documentali afferenti ciascuna domanda, si attiverà con immediatezza al fine di richiedere agli uffici competenti, le verifiche a campione per accertare la veridicità dei presupposti per l'ammissione al beneficio dei cittadini richiedenti: Tali accertamenti potranno essere affidati anche agli assistenti sociali e sarà considerata causa di revoca del sussidio il rifiuto da parte della famiglia di fornire i chiarimenti richiesti.

La ripartizione dei contributi alle scuole verrà determinata sulla base dello stanziamento annuo esistente sul capitolo di bilancio e secondo i dati sulla dispersione scolastica forniti annualmente dall'Osservatorio Provinciale, istituiti presso il Provveditorato agli studi di Palermo.

Il budget disponibile sarà ripartito assegnando il 40% del totale alle scuole elementari, il restante 60% alle scuole medie, in ragione della più alta percentuale di dispersione scolastica rilevata tra gli alunni della scuola media dovuta, tra l'altro, al maggior onere economico sostenuto dalle famiglie per la frequenza scolastica dei propri figli.

Le scuole Medie ed Elementari, inoltre, saranno suddivise in tre fasce, in base alla percentuale di dispersione scolastica presente:

 

                                   FASCIA A                             FASCIA B                              FASCIA C

Scuole elementari:   da 0,1% a 2,0%                     da 2,1% a 3,5%                           > di 3,5

Scuole medie 1°:     da 0,1% a 7,0%                     da 7,1% a 14,0%                          > di 14,0%

Alle scuole rientranti nella fascia A viene attribuito il 25% della somma annuale;

Alle scuole rientranti nella fascia B viene attribuito il 35% della somma annuale;

Alle scuole rientranti nella fascia C viene attribuito il 40% della somma annuale;

Con determinazione dirigenziale sarà stabilito il contributo da assegnare a ciascuna scuola proporzionalmente alle richieste valide pervenute da ciascuna istituzione scolastica, fermo restando il criterio sopra descritto, e dando priorità comunque alle scuole con più alto tasso di dispersione.

La Ragioneria Generale accrediterà la corrispondente somma sul c/c di ciascuna istituzione scolastica.

Il Consiglio di circolo/istituto, entro il primo mese di attività scolastica, constatata la regolarità della frequenza, delibera la somma da destinare a ciascun richiedente, sulla base della valutazione della documentazione allegata, tenendo presente che i criteri utili alla determinazione del quantum, sono da considerare nell'ordine:

1) Il reddito dichiarato;

2) l'assenza a qualsiasi titolo o causa di uno o entrambi i genitori;

3) lo stato di disagio economico e sociale della famiglia attestato da, Enti pubblici a ciò preposti;

4) maggiore carico familiare;

L'eventuale godimento del nucleo familiare di altri sussidi erogati da Enti Pubblici, dovrà essere computato come reddito.

Il contributo annuale, erogato sotto forma di beni non può superare la somma di £.400.000- per ogni singola richiesta e non può essere erogato qualora il reddito complessivo del nucleo familiare superi i 15.000.000- annui.

Art. 5
Rendicontazione

Entro il mese di ottobre di ciascun anno le istituzioni scolastiche dovranno rendicontare le somme assegnate e trasmettere detto rendiconto con allegata la delibera di assegnazione del Consiglio di Circolo/Istituto, alla Ripartizione Pubblica Istruzione con allegate le dichiarazioni di avvenuta riscossione delle somme da parte del richiedente beneficiario. Le eventuali somme non spese dovranno essere restituite.

La Ripartizione Pubblica Istruzione dopo aver effettuato la verifica amministrativa e contabile sui singoli rendiconti, trasmetterà alla Ragioneria Generale.

Art. 6
Assistenza straordinaria

La Ripartizione Pubblica Istruzione si riserva con gli stessi criteri di cui all'art. 4, di utilizzare una quota pari all' 1% dello stanziamento in bilancio, con determinazione dirigenziale, e ammettere al beneficio economico eventuali ulteriori domande contenenti casi di richieste straordinarie determinate da avvenimenti verificatisi successivamente alla data stabilita per la presentazione delle istanze e specificatamente:

1) morte di un genitore fonte di sostentamento del nucleo familiare;

2) perdita della fonte dei redditi del nucleo familiare;

3) grave malattia documentata di uno od entrambi i genitori, tale da comportare disagio psicologico ed economico al nucleo familiare;

4) eventuali altri casi documentati che saranno ritenuti assimilabili alle finalità del presente regolamento di assistenza scolastica.

Art. 7
A l b o

 

Ai sensi della L.R. 10/91 entro il 31 Dicembre di ogni anno le istituzioni scolastiche trasmetteranno alla Ripartizione Pubblica Istruzione gli elenchi dei beneficiari contenenti:

- cognome e nome del richiedente e relativo codice fiscale;

- cognome e nome del capo famiglia e relativo codice fiscale ove diverso dal richiedente;

- modalità di erogazione del contributo (assegno, contante, etc.)

 Art. 8
Pubblicità

L'Amministrazione cura la stampa e la diffusione del presente regolamento, ed inoltre, provvede, nella forma ritenuta più idonea e comunque anche a mezzo di manifesti, a dare pubblicità adeguata dall'inizio del procedimento e della scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
Le istituzioni scolastiche affiggeranno all'Albo della scuola l'elenco degli ammessi al sussidio.

 

TITOLO II

DISPERSIONE SCOLASTICA

Art. 9
Finalità

Una politica della scuola che intenda rivolgersi non solo a che è all'interno del sistema formativo, ma anche e soprattutto a chi si è allontanato o vive problematicamente la sua permanenza a scuola o addirittura a chi non vi è mai entrato, deve individuare strumenti utili a ridurre ed eliminare il fenomeno della dispersione scolastica.

L'Amministrazione Comunale intende sostenere l'impegno della scuola, contro tale fenomeno, favorendo non solo il recupero degli alunni ma anche e, soprattutto, la prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio.

A tal fine eroga contributi per Progetti Educativi Integrati Territorio (P.E.I.T.) mirati alla prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, nonché al pieno reinserimento sociale di minori a rischio. In tali progetti la scuola assume un ruolo centrale che va potenziato dalla rete sociale del territorio attraverso sinergie progettuali e operative che danno senso agli interventi sociali non occasionali nè frammentati".

Art. 10
Soggetti destinatari dei contributi

Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti educativi mirati alla prevenzione ed al recupero di minori a rischio di dispersione scolastica:

a) le scuole elementari e medie di 1° grado, inserite nel progetto ministeriale contro il fenomeno della dispersione scolastica, singole o consorziate anche con altri Enti Pubblici e/o privati aventi tra le finalità istituzionali l'intervento per il superamento della devianza giovanile e della dispersione scolastica".

b) gli Osservatori Locali della Città di Palermo, istituiti dal Provveditorato agli Studi in attuazione del progetto ministeriale.

Art. 11
Presentazione delle istanze

Le istituzioni interessate devono far pervenire presso la Ripartizione Pubblica Istruzione, entro il termine che sarà annualmente comunicato da apposita circolare, le istanze corredate da:

a) progetto educativo per l'anno scolastico in corso;

b) dettaglio preventivo di spesa;

c) dichiarazione del responsabile dell'istituzione di eventuali altri contributi richiesti e/o erogati da altri enti per il finanziamento del medesimo progetto;

d) delibera di approvazione del progetto da parte degli organi collegiali della scuola nonché delibera degli Enti eventualmente consorziati attestante l'adesione al progetto e l'indicazione della scuola coordinatrice, e per quanto concerne gli Osservatori locali, approvazione dell'Osservatorio Provinciale.

Art. 12
Criteri per l'assegnazione dei contributi

I contributi sono assegnati alla Ripartizione Pubblica istruzione, ripartendo lo stanziamento in bilancio secondo i seguenti criteri di priorità:

a) Progetti che prevedano il coinvolgimento di più istituzioni operanti nell'area su cui ricade l'intervento;

b) Progetti che prevedono la prosecuzione di interventi già avviati negli anni precedenti, accompagnati da relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti;

c) Progetti che prevedano eventuali sbocchi lavorativi per i minori coinvolti;

d) Nel caso in cui la disponibilità di Bilancio non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste la Ripartizione P.I. terrà conto dell'assegnazione di contributi da parte di altri Enti, privilegiando progetti non altrimenti finanziati.

Art. 13
Erogazione dei contributi

Entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti la Ripartizione P.I. con determinazione dirigenziale disporrà l'accreditamento del contributo assegnato secondo i sopra elencati criteri.
Nessuna somma potrà essere erogata alle istituzioni scolastiche che non abbiano provveduto a rendicontare il contributo concesso nell'anno precedente.

Art. 14
Rendicontazione

Le somme erogate dovranno essere rendicontate dalle istituzioni scolastiche entro due mesi dalla conclusione dell'anno scolastico in cui si attua il progetto.
Il rendiconto dovrà contenere analitica descrizione delle spese sostenute con allegati giustificativi di spesa, mandati di pagamento quietanzati e relazione conclusiva sull'attività svolta a firma del responsabile dell'istituzione, vistato dall'Osservatorio provinciale sulla Dispersione scolastica presso il Provveditorato agli Studi.
La Ripartizione Pubblica Istruzione, dopo aver effettuato la verifica amministrativa e contabile sui singoli rendiconti, trasmetterà alla Ragioneria Generale per l'approvazione il documento contabile analitico finale.

 

TITOLO III

ATTREZZATURE ED ATTIVITA' LABORATORIALI

Art. 15
Finalità

Per migliorare la qualità della vita scolastica e per dare ulteriore supporto affinché la scuola diventi luogo di educazione globale, centro di formazione per i ragazzi che vi sono inseriti, centro di produzione di servizi da destinare ad una utenza più vasta, integrando scuola e territorio, l'Amministrazione Comunale eroga contributi alle scuole dell'obbligo cittadine per la creazione, all'interno degli edifici scolastici di strutture laboratoriali (quali ad es. laboratori linguistici, d'informatica, fotografici, di manipolazione, di giardinaggio etc...) e per la realizzazione delle attività collegate.

Art. 16
Presentazione delle istanze

Le istituzioni interessate devono far pervenire presso la Ripartizione Pubblica istruzione, entro il termine che sarà comunicato annualmente con apposita circolare da parte della stessa, le istanze corredate da:

a) relazione contenente l'indicazione specifica del laboratorio che si intende attivare o potenziare;
b) individuazione dei locali interni all'edificio scolastico  o di sua pertinenza da attrezzare a laboratorio;
c) dichiarazione del Capo d'Istituto circa la reale possibilità di utilizzare delle attrezzature;
d) preventivo di spesa distinto tra attrezzature e relativa manutenzione ed attività gestionali delle stesse.

Art. 17
Criteri per l'assegnazione dei contributi

I contributi sono assegnati dalla Ripartizione Pubblica Istruzione alle scuole, ripartendo lo stanziamento in bilancio secondo i seguenti criteri di priorità:

a) scuole ubicate in locali di proprietà comunale;
b) presenza all'interno dell'istituzione scolastica di personale in grado di gestire immediatamente le attività di laboratorio;
c) numero di bambini frequentanti l'istituzione scolastica.

Art. 18
Erogazione dei contributi

Entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze la Ripartizione Pubblica Istruzione con determinazione dirigenziale disporrà l'accreditamento del contributo assegnato secondo i sopra elencati criteri.

Nessuna somma potrà essere erogata alle istituzioni scolastiche che non abbiano provveduto a rendicontare il contributo concesso nell'anno precedente.

Le Istituzioni scolastiche dovranno inventariare i beni acquisiti con la dicitura "materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Palermo". In caso di mancata accertata utilizzazione dell'attrezzatura l'Amministrazione si riserva di procedere al recupero dei beni per destinarli ad altre istituzioni scolastiche.

Art. 19
Rendicontazione

Le somme erogate dovranno essere rendicontate dalle istituzioni scolastiche entro i termini indicati da apposita circolare di cui all'art. 2.
Il rendiconto dovrà contenere analitica descrizione delle spese sostenute con allegati giustificativi di spesa, sui quali deve essere apposta la dicitura di presa in carico nel registro dei beni comunali, mandati di pagamento quietanzati e relazione sull'attività svolta.
La Ripartizione Pubblica Istruzione, dopo aver effettuato la verifica amministrativa e contabile dei singoli rendiconti, trasmetterà alla Ragioneria Generale, per l'approvazione, il documento contabile analitico finale.

Art. 20
Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, non si possono rispettare i tempi previsti, per l'erogazione dei contributi, la Ripartizione Pubblica Istruzione emanerà apposita circolare, in cui stabilirà i nuovi tempi per l'erogazione. 

 

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