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REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Circoscrizioni di decentramento

1. Il territorio comunale si suddivide in 8 Circoscrizioni la cui denominazione e le cui delimitazioni territoriali sono descritte nell’allegato A al presente Regolamento, con riferimento alla planimetria annessa.
2. Le modifiche del numero e delle delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni sono deliberate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale.
3. L’iniziativa in ordine alle modifiche di cui al comma 2 compete:

4. In caso di iniziativa del Sindaco o dei Consiglieri comunali, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei Consigli di Circoscrizione interessati, reso nel termine di cui, all’art. 9.
5. La Circoscrizione ha sede nei locali destinati a Centro Civico, individuati dal Consiglio comunale.
6. Il Centro civico è aperto ai soggetti sociali, culturali e politici che operano nel territorio circoscrizionale. Il Consiglio di Circoscrizione disciplina l’uso dei locali del Centro Civico, con apposito regolamento, da approvare entro 90 giorni dall’apertura della Centro Civico. Qualora il Consiglio Circoscrizionale non provveda entro il termine predetto con atto proprio, il Consiglio Comunale provvederà al commissariamento.

 

Art. 2
Organi della Circoscrizione

1. Sono organi istituzionali della Circoscrizione il Consiglio ed il suo Presidente.

 

Art. 3
Principi di organizzazione

1. In conformità con il dettato statuario, presso le Circoscrizioni vige il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale.
2. A tal fine, nell’ambito delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni, il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, controllo e adotta gli atti presupposti alla gestione dei servizi. Compete alla struttura burocratica la gestione dei servizi affidati alla Circoscrizione.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 4
Istanze e petizioni

1.Per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale, possono essere rivolte alla Circoscrizione istanze, per proporre l’adozione di provvedimenti amministrativi, e petizioni, per esporre comuni necessità.
2.Le istanze e le petizioni, rivolte in forma scritta alla Circoscrizione, devono essere sottoscritte, secondo la normativa vigente, da almeno 500 cittadini che risiedano, lavorino o studiano nel territorio circoscrizionale.
3. Il regolamento sulla partecipazione, approvato dal Consiglio di Circoscrizione, stabilisce tempi, modalità e forme per la risposta alle istanze e petizioni. In attesa dell’adozione del suddetto regolamento, trova applicazione il regolamento comunale della materia.

Art. 5
Consultazioni e conferenze di Circoscrizione

  1. Per acquisire maggiori conoscenze sui bisogni e sugli orientamenti che maturano tra i residenti, tra coloro che studiano o lavorano nell’ambito della Circoscrizione o tra gli utenti dei servizi, il Consiglio può effettuare forme di consultazione popolare, anche limitate a specifici settori sociali, consistenti nella distribuzione e raccolta di questionari.
  2. Sulle risultanze di tali consultazioni deliberate dal Consiglio circoscrizionale e indette dal Presidente, è promosso un dibattito consiliare entro 30 giorni dalla conoscenza dell’esito.
  3. Per favorire momenti di incontro, di crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere conferenze e dibattiti su specifiche tematiche di interesse generale, invitando a parteciparvi cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria interessate.

 

TITOLO III

ORGANI E UFFICIO DELLA CIRCOSCRIZIONE

Capo I

Il consiglio di Circoscrizione

Art.6
Elettorato attivo e passivo

  1. Sono elettori della Circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione.
  2. Per quel che concerne i requisiti di eleggibilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Consigliere di circoscrizione, si rinVia a quando previsto dalla normativa vigente.

Art.7
Dimissioni dalla carica di Consigliere

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione sono presentate in forma scritta e depositate presso l’ufficio di segreteria della Circoscrizione. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto.

Art.8
Surroga dei Consiglieri

  1. In caso di mancata convalida dell’eletto alla carica di Consigliere Circoscrizionale ovvero nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere di Circoscrizione il Consiglio provvede – previo esame dei requisiti di eleggibilità nonché di eventuali cause da’ incompatibilità e relativa convalida – alla sua sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue l’ultimo eletto. Per l’esame delle cause di incompatibilità si rinVia alle previsioni contenute nell’art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986 n. 31.
  2. La surroga deve avvenire alla prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione anticipata dal mandato e, comunque, entro 20 giorni dalla stessa. Il Consiglio Circoscrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum.

Art.9
Funzioni consultive

1. Nell’esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti – da esercitare entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo – sulle seguenti materie:

2. I Consigli di Circoscrizione esprimono, inoltre, pareri sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il Consiglio, il Sindaco o la Giunta Municipale riterranno di dover sottoporre all’esame degli stessi Consigli di Circoscrizione.

  1. I pareri – adeguatamente motivati – sono espressi con atto deliberativo adottato entro i termini previsti dai regolamenti comunali di settore.
  2. Qualora i regolamenti di settore non prevedano termini specifici entro i quali i pareri debbono essere espressi, gli stessi sono resi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  3. In caso di richiesta urgente, il termine di cui ai commi 3 e 4 è ridotto a giorni cinque.

Art.10
Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione

  1. Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Particolare rilevanza è attribuita ai rapporti con i cittadini singoli ed associati onde favorire la partecipazione più ampia alla formazione delle scelte.
  2. Il Consiglio di Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune rappresenta le esigenze di quanti vivono e lavorano nel territorio della circoscrizione.

Il Consiglio inoltre:

Art.11
Funzioni propositive

  1. Sugli argomenti che interessino la comunità circoscrizionale i Consigli di Circoscrizione possono richiedere l’adozione di un provvedimento amministrativo al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili delle istituzioni e delle Aziende speciali, formulando specifiche proposte redatte in forma scritta, ove sia specificato l’oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione- anche sommaria- dei costi e dei benefici economici presunti dell’intervento proposto. Il soggetto cui è richiesta l’adozione del provvedimento è tenuto, entro sessanta giorni, a dare riscontro alla richiesta e, ove sia nell’impossibilità a darne comunicazione, specificando le motivazioni della mancata adozione del provvedimento.
  2. A tal fine, il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art.12
Partecipazione alle scelte dell’Amministrazione comunale

  1. Su richiesta, i Consigli di Circoscrizione possono concorrere all’elaborazione dei piani e dei programmi di competenza del Comune e, in particolare:
  1. L’attività di cui al comma precedente si esercita mediante la partecipazione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione o del Vice Presidente, o di un suo delegato, ai lavori delle Commissioni Consiliari o del Consiglio Comunale ove siano in discussione questioni riguardanti la Circoscrizione.

Art.13
Adempimenti della prima adunanza

  1. La prima seduta del Consiglio di Circoscrizione è convocata dal Sindaco con propria determinazione. Essa deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio elettorale centrale. In tale seduta si procede alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe. All’elezione del Presidente e, altresì, del Vice Presidente. Dopo la prima legislatura, la convocazione sarà fatta dal Presidente in carica.
  2. La presidenza provvisoria della seduta è assunta dal Consigliere più anziano per voti, ovvero dal Consigliere che, a parità di voti, sia più anziano per età.

Art.14
Presidenza delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono presiedute dal Presidente.
  2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano per voti, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art.15
Convocazione del Consiglio

  1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno una volta al mese.
  2. Il Consiglio è convocato ad iniziativa:
  1. I proponenti nella richiesta di convocazione – oltre ad indicare i motivi su cui la stessa si fonda – debbono specificare gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
  2. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto recante l’ordine del giorno, notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta o – in caso di urgenza – almeno ventiquattro ore prima.
  3. Di ciascuna seduta e dell’ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con affissione all’albo pretorio del Comune. Copia dell’ordine del giorno è inviata alla Segreteria Generale del Comune per l’inoltro al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
  4. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare debbono essere depositati presso la Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni prima della seduta o 24 ore nei casi di urgenza.

Art.16
Disciplina ed organizzazione delle sedute

  1. Il Consiglio di Circoscrizione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvi i casi in cui non sia stabilita una maggioranza qualificata.
  2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a meno che la legge, lo statuto o il presente regolamento non richiedano maggioranze diverse.
  3. L’organizzazione e la disciplina delle sedute sono previste da apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Comunale, entro quattro mesi dalla data di insediamento dello stesso.
  4. In Via transitoria e sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, per la disciplina e l’organizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione si applicano le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio comunale, in quanto compatibili

Art.17
Pubblicità delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche. Sono segrete quando si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, ovvero quando il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione adottata a maggioranza dai presenti, su proposta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
  2. Alle sedute del Consiglio di Circoscrizione ha diritto di partecipare il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
  3. Possono essere invitati ad intervenire alle sedute i rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte e di pubbliche istituzioni.

Art.18
Decadenza o scioglimento dei Consigli di Circoscrizione

Per la decadenza e lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione si applicano le norme di cui all’art.9 della legge regionale 11.12.1976 n. 84

 

 

 CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.19
Elezione del Presidente

  1. Alla prima seduta il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente secondo le modalità indicate dall’art.69 dello Statuto.
  2. Entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza o dalla presentazione delle dimissioni, il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente del Consiglio di Circoscrizione
  3. Per la validità della seduta nella quale si elegge il Presidente è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati.
  4. Qualora nessun candidato ottenga un numero di voti richiesto, si procede, nella stessa seduta – per la validità della quale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica – ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
  5. La deliberazione relativa all’elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione – sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario – diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall’art.68 dello Statuto.

 Art.20
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione esercita le seguenti funzioni:

Art.21
Durata in carica del Presidente

Il presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte.

Art.22
Decadenza e dimissioni del Presidente

  1. Il presidente decade quando si verifichi una delle cause previste quali condizioni ostative alla carica di Consigliere di Circoscrizione.
  2. Il Consiglio di Circoscrizione prende atto della decadenza e procede ad una nuova elezione in un apposita seduta convocata dal Vice Presidente.
  3. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono depositate presso la segreteria del Consiglio di circoscrizione o formalizzate nel corso di seduta dell’Organo Collegiale. Le stesse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto.
  4. La comunicazione delle dimissioni dovrà essere data dal Consiglio Comunale.

 Art.23
Rimozione e sospensione del Presidente

Per la rimozione e la sospensione del Presidente si applicano le norme di cui all’art.40 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991 n.48

Art.24
Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  2. Il Vice Presidente viene eletto nella medesima seduta in cui è eletto il Presidente, con le stesse modalità previste per quest’ultimo
  3. La deliberazione relativa all’elezione del Vice – Presidente – sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario – diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall’art.68 dello Statuto.
  4. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di Vice Presidente, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

Art.25
Consulta dei Presidenti

E’ istituita la Consulta dei Presidenti composta dai Presidenti delle circoscrizioni, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco. Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle circoscrizioni almeno quattro volte l’anno.
Su richiesta di almeno quattro Presidenti, il sindaco è tenuto a convocare la consulta e di mettere all’ordine del giorno le richieste dei Presidenti.
La Consulta dei Presidenti esamina i problemi relativi al decentramento, proponendo al Consiglio Comunale proposte di modifica o di attribuzioni di poteri delegati.
La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi intercircoscrizionali o programmi di intervento per problemi di interesse comune. Delle risultanze della conferenza il Sindaco informa il Consiglio Comunale presentando, entro quindici giorni, la relazione sullo stato del decentramento per l’anno di riferimento. La Consulta può essere, altresì, convocata autonomamente su richiesta di 4 Presidenti di Circoscrizione. In questo caso la presidenza sarà assunta dal Presidente più anziano per età.

 

CAPO III

UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art.26
Dotazione della Circoscrizione

  1. La Civica amministrazione provvede a dotare ciascuna Circoscrizione di adeguati strumenti, strutture, risorse finanziarie e personale per l’esercizio delle funzioni proprie e delegate.
  2. Le dotazioni organiche faranno riferimento alla pianta organica del Comune.

Art.27
Il dirigente

  1. A ciascuna Circoscrizione è assegnato un Dirigente che ne coordina l’attività gestionale. Egli esercita altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Circoscrizione.
  2. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, l’attività di assistenza al Consiglio è svolta dal funzionario che ne esercita le funzioni vicarie.
  3. Nell’ambito delle funzioni delegate, in materia di piccola manutenzione, ove sussistano situazioni di necessità ed urgenza ovvero circostanze che possano determinare la sospensione di un pubblico servizio, compete al dirigente l’adozione di provvedimenti atti a rimuovere le situazioni suddette, nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento di Economato.
  4. Nell’ambito delle funzioni proprie, in materia di servizi sociali, compete al Dirigente, preVia acquisizione del parere obbligatorio dell’Assistente Sociale coordinatore, l’adozione di provvedimenti atti a rimuovere situazioni di gravi disagio sociale individuate dalle Autorità competenti.
  5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 devono essere corredati del parere di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.
  6. Il Dirigente predispone ogni sei mesi una relazione dettagliata in ordine all’attività svolta e dall’esercizio dei poteri di spesa adesso attribuiti che viene trasmessa al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

Art.28
Personale degli uffici di Circoscrizione

  1. Responsabili dei servizi amministrativi, contabili, sociali sono rispettivamente, il Funzionario Amministrativo, Contabile e un Assistente Sociale coordinatore.
  2. Le delibere quadro, attribuitive di funzioni delegate alla Circoscrizioni, devono altresì prevedere il trasferimento del personale occorrente all’esercizio delle stesse.
  3. Il personale assegnato alla Circoscrizione è posto sotto la dipendenza gerarchica del Dirigente della Circoscrizione. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale esercita funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa e dei servizi e dà impulso all’azione del Dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione.
  4. Le direttive generali in ordine alla funzionalità degli uffici e dei servizi di Circoscrizione sono di competenza del Consiglio circoscrizionale.

 

TITOLO IV

COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art.29
Servizi di base

  1. E’ assegnata alle Circoscrizioni la competenza in ordine alla gestione dei servizi base di seguito indicati, individuati in relazione a peculiarità tecniche e a ragioni di efficacia sociale;

a) Servizi sociali;

b) Servizi culturali e sportivi:

  1. Il Consiglio Circoscrizionale gestisce i servizi di base assicurando – nelle fasi di programmazione e di attuazione – il coinvolgimento di comitati ed utenti, operatori, cittadini e associazioni.
  2. La gestione dei servizi di base è subordinata alla reale disponibilità di strutture e professionalità adeguate alla corretta ed efficiente gestione dei servizi.
  3. I servizi di base saranno regolati da apposite delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale per ogni materia attribuita.

Art.30
Funzioni delegate

  1. Le Circoscrizioni gestiscono servizi e attività in materie delegate dal comune.
  2. Gli organi Centrali dell’Amministrazione comunale conservano sulle attività decentrate i poteri d’indirizzo, coordinamento e controllo e, preVia diffida ad ottemperare possono intervenire nei casi di inerzia, inadempienza e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima ed ai criteri direttivi fissati dal comune.
  3. Le funzioni deliberative in materia delegata sono esercitate secondo i criteri, i limiti e le modalità contenute nei provvedimenti di delega.

Art.31
Deleghe per progetti

  1. Oltre alla delega sulle materie di cui al precedente articolo, può essere conferita alle Circoscrizioni la delega per l’attuazione di un progetto o di un programma.
  2. La deliberazione di delega deve indicare il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi le Circoscrizioni nell’esercizio della delega specifica stessa.

 

Titolo V

GESTIONE FINANZIARIA

Art.32
Bilancio della Circoscrizione

  1. Per le materie delegate e per quelle attribuire alla competenza propria , il Consiglio di Circoscrizione provvede ad approvare il bilancio di Circoscrizione entro il termine di cui all’art.71 – comma 2° - dello Statuto.
  2. Unitamente al bilancio di previsione, il Consiglio di Circoscrizione approva una relazione annuale nella quale sono indicate- con riferimento a ciascun tipo di attività- le linee programmatiche e gli interventi che si intendono adottare ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati .
  3. Ai fini dell’esecutività del bilancio di Circoscrizione, si applicano le disposizioni relative ai controlli sulle deliberazioni riguardanti competenze proprie della Circoscrizione.

Art.33
Conto consuntivo

  1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Circoscrizione approva il conto consuntivo, relativo al precedente esercizio finanziario, accompagnato da una relazione a firma congiunta del responsabile del servizio di ragioneria e del dirigente della Circoscrizione, nella quale sono, in dettaglio, esposti i risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti e delle attività svolte.
  2. La relativa proposta di deliberazione, corredata dalla relazione di cui comma 1, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il parere prima dell’invio al Consiglio Circoscrizionale.

 

TitoloVI

CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATIVI

Art.34
Deliberazioni relative a funzioni proprie

Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, relative a funzioni proprie, diventano esecutive- ai sensi dell’art.68- comma 2- dello Statuto – il decimo giorno dalla loro pubblicazione all’Albo Pretorio ed all’Albo della Circoscrizione. Copia dovrà pure essere trasmessa all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Art.35
Deliberazioni relative a funzioni delegate

  1. Le deliberazioni relative a funzioni delegate sono trasmesse – ai sensi dell’art 68, 5° comma, dello Statuto, all’Ufficio di staff, che ne verifica la legittimità.
  2. Esse diventano esecutive se, entro 20 giorni dalla loro ricezione, il predetto ufficio non le rinvii con richiesta di chiarimenti.
  3. La richiesta di chiarimenti, formulata dall’Ufficio di staff sospende il termine previsto al comma precedente.
  4. Il Dirigente della Circoscrizione deve controdedurre, entro il termine perentorio di giorno 15 dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, pena la decadenza della deliberazione.
  5. Le deliberazioni circoscrizionali diventano esecutive se , entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle controdeduzioni, una speciale Commissione – presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale e composta dal Ragioniere Generale o da un Dirigente da lui delegato e dal Direttore Generale o dal Dirigente dell’Ufficio di staff – non adotti un provvedimento di annullamento.

Art.36
Norme transitorie e finali

  1. L’attribuzione delle competenze circoscrizionali, in materie delegate, ha decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi Consigli circoscrizionali.
  2. Le competenze delegate ai Consigli di Quartiere con i provvedimenti consiliari n.278 del 23/09/1983, n.37del31/01/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono revocate con effetti dalla data di esecutività del presente Regolamento.

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