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COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI
DELIBERA C.C. 358 DEL 1994
PREAMBOLO
Il Comune di Palermo, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell'interesse del minore. L'Amministrazione Comunale, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.
Art. 1
L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.
Art. 2
L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'Amministrazione Comunale opererà, in particolare, per l'affidamento familiare dei minori già ospiti di istituti educativo-assistenziali.
Art. 3
L'affidamento
familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del
Servizio Sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore, che ha
compiuto gli anni
La proposta del servizio sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il servizio locale cui va attribuita la vigilanza.
Art. 4
Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità: - promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento; - provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; - assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc....
Art. 5
L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a: - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori; - erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento; - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati; - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento. Qualora esigenze particolari lo richiedano l'Amministrazione Comunale, su proposta del servizio sociale, può concedere un contributo straordinario il cui importo, che non può comunque essere superiore a 10 volte il contributo ordinario mensile, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Il contributo straordinario è cumulabile con quello ordinario. Per l'erogazione dei contributi, sia ordinari, che straordinari, si applicheranno, in quanto compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento generale dei servizi socio-assistenziali e del Regolamento Assistenza Economica, vigenti nel Comune di Palermo. L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari può essere effettuata anche per affidamenti posti in essere dal Tribunale per i minori.
Art. 6
Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali: - disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; - conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio; - integrazione della famiglia nell'ambito sociale; - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine; - idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore. L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.
Art. 7
Gli affidatari si impegnano a: - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento; - mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria; - mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio); - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; - evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento. - il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi.
Art. 8
Le famiglie di origine si impegnano a: - favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; - rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore; - non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.
Art. 9
Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidate più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.
Art. 10
L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del Giudice tutelare. Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni.
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