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COMUNE DI PALERMO

Ripartizione Attività Sociali

 

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONE TRASPORTI

 

Approvato con Delibera

n. 74 del 15/03/95

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

 

   L'Amministrazione Comunale e per essa il competente Assessorato Attività Socio-Sanitarie, consapevole della necessità di contrastare fenomeni di emarginazione e di solitudine, al fine di favorire processi di partecipazione alla vita sociale e nel quadro di una programmazione di interventi coordinati e integrati, provvede ad agevolazioni nei trasporti in favore di anziani ed handicappati.

 

Art. 2

 

   La richiesta per le agevolazioni di cui al presente regolamento viene presentata dall'interessato o dal suo rappresentante legale alla Ripartizione Attività Sociali o agli uffici distaccati, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando, pubblicato annualmente e affisso in tutto il territorio cittadino.

   Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, a pena di decadenza.

 

 

TITOLO II

Interventi in favore di anziani

 

 Art. 3

 

   Il beneficio consiste nell'erogazione di biglietti gratuiti per usufruire dei mezzi di trasporto urbano, gestiti dall'Azienda Municipale Autotrasporti e nel rilascio di tessera di riconoscimento individuale per l'intera rete extraurbana sui mezzi dell'Azienda Siciliana Trasporti.

 

Art. 4

 

   Fruiscono dell'agevolazione sui trasporti urbani ed extraurbani gli anziani residenti nel Comune di Palermo che abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° per le donne, purché il reddito familiare non superi i limiti per l'accesso gratuito ai servizi, stabiliti con decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL..

   Le vedove e gli orfani dei caduti o dispersi in guerra, i Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e i mutilati, gli invalidi e invalidi civili di guerra, senza limiti di età, beneficiano delle stesse agevolazioni, qualora il reddito non superi il limite di cui al precedente comma.

 

Art. 5

 

   Il Responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del protocollo di entrata, provvede all'istruttoria delle istanze, valutando le condizioni di ammissibilità e provvedendo all'archiviazione delle domande prive dei requisiti di legittimazione, dandone motivata comunicazione agli interessati entro 5 giorni dalla data di archiviazione.

   Entro il 30 Settembre vengono inviati gli elenchi degli aventi diritto alle Aziende di trasporto.

   Trascorsa tale data, limitatamente alle tessere A.S.T. si possono trasmettere esclusivamente le richiesta di coloro che maturano il diritto alla fruizione del beneficio in data successiva al 30 Settembre.

   In riferimento al rilascio di tessere A.M.A.T., nella ipotesi in cui la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di spesa non fosse sufficiente a soddisfare le istanze degli utenti aventi diritto, il responsabile del procedimento provvede alla formulazione di una graduatoria secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 14.

 

Art. 6

 

   Per il beneficio del trasporto urbano, l'A.M.A.T. rilascia ad ogni anziano una tessera con la dicitura "Anziani", nominativamente intestata, con fotografia e accompagnata da biglietti di colore diverso da quelli in corso, con la dicitura "Anziani", per un valore corrispondente all'importo stabilito dall'art. 5 della L.R. 27/90 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

   La tessera ha validità illimitata.

   I biglietti A.M.A.T. sono consegnati a partire dal 1° Dicembre di ogni anno e non hanno scadenza.

   Il beneficio del servizio di trasporto extraurbano sui mezzi dell'A.S.T. si attua attraverso il rilascio di tessera di riconoscimento individuale, contenente i dati anagrafici dell'avente diritto e la fotografia.

   Le tessere A.S.T. sono consegnate alla Ripartizione AA.SS. previa acquisizione da parte dell'A.S.T. e sono valide per l'intero anno di riferimento.

   In caso di smarrimento, furto o deterioramento delle tessere rilasciate dall'A.M.A.T. o A.S.T., il fruitore potrà richiedere il duplicato, presentando alla Ripartizione Attività Sociali specifica istanza, debitamente documentata e una fotografia.

 

 

TITOLO III

Interventi in favore dei portatori di handicap

 

Art. 7

 

   Vista la L.R. del 18/4/1981 n° 68 e la L.R. del 28/3/1986 n° 16 in attesa che venga recepita la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n° 104/92 e vengano disposti i piani regionali in essa indicati, l'Amministrazione Comunale adotta il presente regolamento al fine di, consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo dei mezzi pubblici ordinari, di quelli appositamente adattati o dalle agevolazioni previste nel successivo art. 10.

 

 

CAPO I

Rilascio tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico

 

Art. 8

 

   La Ripartizione Attività Sociali provvede al rilascio gratuito delle tessere di circolazione sugli automezzi ordinari e su quelli appositamente adattati per il trasporto urbano ed extraurbano di soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Palermo, con una percentuale di invalidità in quella prevista dalla legge 508/88 e successive modificazioni.

   La validità della tessera è estesa all'accompagnatore qualora l'invalido abbia diritto all'accompagnamento.

   La tessera di circolazione ha validità annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno ed abilità alla libera circolazione sull'intera rete coperta dall'Azienda di trasporto pubblico.

 

 

 

Art. 9

 

    Il Responsabile del procedimento, accertato il possesso da parte dei richiedenti, dei requisiti, previsti dal presente regolamento, provvede, entro 15 giorni dalla data di protocollo di entrata, alla trasmissione degli elenchi degli aventi diritto alle Aziende di trasporto.

   In ogni caso le tessere vengono rilasciate all'interessato entro e non oltre 10 giorni dalla data della loro consegna alla Ripartizione Attività Sociali da parte delle Aziende di trasporto.

 

 

CAPO II

Agevolazioni per l'uso di mezzi privati di trasporto

 

Art. 10

 

   Le agevolazioni per l'uso dei mezzi di trasporto appresso specificate sono rivolte a persone handicappate, impedite all'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto ordinario, residenti nel comune di Palermo.

   L'impossibilità all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto viene certificata dalla U.S.L. competente per territorio.

 

Art. 11

 

   Le agevolazioni per l'uso dei mezzi privati di trasporto previste dall'Amministrazione Comunale sono: buoni benzina, buoni taxi, contributo per l'acquisto con adattamento o per l'adattamento di automezzi. Tali agevolazioni sono incompatibili fra loro e non sono cumulabili con altri contributi eventualmente concessi allo stesso scopo da altri Enti. Il contributo per l'acquisto con adattamento e per l'adattamento di automezzo può essere richiesta una sola volta ogni sei anni eccetto nel caso di distruzione dell'automezzo e relativa cancellazione dal P.R.A. caso in cui è possibile richiedere il contributo anche prima del termine previsto.

 

Art. 12

 

   Ad integrazione della carta di libera circolazione l'Amministrazione Comunale provvede ad erogare buoni benzina o buoni taxi.

   I suddetti buoni sono nominativi, non cedibili e sono concessi al richiedente o a chi legalmente lo rappresenta con scadenza mensile.

   Possono beneficiare dei buoni taxi anche i residenti nel territorio cittadino affetti da gravi patologie croniche, che dopo la terapia non possono utilizzare il mezzo pubblico (es. chemioterapia, dialisi ecc.); la valutazione spetta alla U.S.L. di competenza.

   Le suddette agevolazioni, verranno quantificate con apposito atto deliberativo.

   I beneficiari dovranno rendicontare mensilmente con certificazioni fiscali le spese sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito atto deliberativo.

 

Art. 13

 

   Possono richiedere un contributo per l'adattamento o per l'acquisto con adattamento del proprio automezzo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, residenti a Palermo da almeno un anno e forniti di patente speciale valida. Il contributo per l'acquisto con adattamento è quantificabile nella misura del 50% del preventivo di spesa e, comunque, non può superare i 4milioni di lire. Il contributo per il solo adattamento è quantificabile nella misura del 50% del preventivo di spesa fino a un massimo di 3milioni di lire. Entrambi i contributi sono sottoposti ad aggiornamento in relazione degli indici ISTAT. Il beneficiario del contributo deve documentare la spesa sostenuta mediante fattura quietanzata e certificazione comprovante l'omologazione.

 

Art. 13bis

 

  Può chiedere altresì un contributo per il solo adattamento del proprio automezzo un componente di un nucleo familiare di cui fa parte un portatore di handicap, nei modi e nei tempi stabiliti dal precedente articolo.

 

Art. 14

 

   Il Responsabile del procedimento provvede entro 30 giorni dalla data di protocollo di entrata all'istruttoria delle istanze valutando le condizioni di ammissibilità e provvedendo all'archiviazione delle domande prive dei requisiti di legittimazione e dandone, in quest'ultimo caso motivata comunicazione agli interessati entro 5 giorni.

   Entro 30 giorni dal termine di scadenza del bando il Responsabile del procedimento predispone la graduatoria, specificando per ogni soggetto la tipologia dell'intervento richiesto.

   Al fine della predisposizione delle graduatorie l'Ufficio valuta i seguenti elementi:

 - gravità dell'handicap;

 - reddito del nucleo familiare, dando la precedenza ai redditi più bassi;

 - composizione del nucleo familiare, dando la precedenza al soggetto appartenente a nucleo meno numeroso e/o al cui interno siano presenti soggetti anziani o handicappati;

 - a parità di composizione del nucleo familiare l'ordine di graduatoria si determina in funzione dell'età dell'istante, dando la precedenza al soggetto più anziano.

   La suddetta graduatoria provvisoria viene affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio e possono essere visionate presso i locali della Ripartizione Attività Sociali.

   Durante tale periodo e nei dieci giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni, le quali vengono esaminate dall'Ufficio.

   Valutate le variazioni da apportare sulla base delle osservazioni pervenute, il Responsabile del procedimento provvede a predisporre la graduatoria definitiva entro 30 giorni dal termine di scadenza eventuali presentazioni di memorie ed osservazioni alla graduatoria.

   La graduatoria definitiva viene affissa all'Albo Pretorio e può essere visionata anche presso la Ripartizione Attività Sociali.

   Tenuto conto della graduatoria definitiva il Responsabile del procedimento predispone agli aventi diritto la proposta di atto deliberativo di concessione del beneficio agli aventi diritto da sottoporre all'esame della Giunta Municipale.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 15

 

   L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione, diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta possa servire a comprovare fatti o situazioni rilevanti ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste nel presente Regolamento.

   Per gli stessi motivi essa può procedere a controlli ed accertamenti per verificare le dichiarazioni contenute nelle istanze o altri fatti, anche a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o attraverso altri uffici, interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

 

Art. 16

 

   Il soggetto che abbia volutamente reso dichiarazioni non veritiere ovvero che abbia omesso di dichiarare situazioni e fatti a lui noti, i quali sarebbero di ostacolo alla concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento, decade dal diritto dell'attribuzione degli stessi, salva la facoltà di azione legale da parte dell'Amministrazione.

   Il venir meno dei requisiti di legittimazione previsti, comporta la decadenza del beneficio accordato; in tal senso il soggetto beneficiario è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale il verificarsi di fatti che comportino il mutamento della situazione preesistente.

 

Art. 17

 

   Dal momento che il presente Regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare precedente in contrasto con esso.

   Il presente Regolamento è soggetto a revisione qualora i principi fissati dallo Statuto siano incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

 

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