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MUNICIPIO  DI  PALERMO

 

REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA

 

Adottato  il  18 - 5 - 1935  n. 2871

Approvato  G. P. A.  il 10 - 3 - 1936

Deliberazione n. 66 del 7 - 10 - 1959

Modifica Capo III - Deliberazione n.  250  del 1 – 8 - 1994

 

 

TITOLO   I

 

DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA

 

 

 

Articolo 1

 

 

La Polizia Urbana è disciplinata:

 

a)   dal presente Regolamento.

b)   dagli altri regolamenti riguardanti materie speciali e cioè:

 

1  -  Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione ed aree pubbliche;

2  -  Regolamento per le vendite pubbliche;

3  -  Regolamento per la immatricolazione e bollazione veicoli;

4  -  Regolamento per disciplinare il commercio e il deposito delle materie che presentano pericoli di scoppio e d'incendio;

5  -  Regolamento per la circolazione stradale;

6  -  Regolamento per il servizio delle affissioni e delle pubblicità;

 

c)   delle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale.

 

 

 

Articolo 2

 

 Il servizio di Polizia Urbana è sotto la dipendenza del Sindaco o di un suo delegato e viene eseguito dal personale interno addetto ai relativi uffici nonché dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di Proc. Penale. 

 

 

Articolo 3 

 

 Quando nel presente regolamento sono usate le parole luogo pubblico e suolo pubblico si vogliono designare con esso non soltanto i luoghi o il suolo di demanio pubblico ma i luoghi o il suolo di demanio privato soggetto e servitù di uso pubblico.

 

 

Articolo 4 

 

Ogni permesso, licenza o altra concessione è sempre personale (salvo che sia in modo diverso espressamente disposto) e dovrà sottostare al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Sono inefficaci e di non effetto i permessi, le licenze e in genere tutte le concessioni fatte dall'Autorità Comunale, anche quanto non venga osservata una sola delle condizioni alle quali fu subordinata la concessione medesima.

 

 

 

Articolo 5 

 

E' vietato trattenersi sia nell'interno che all'ingresso e delle adiacenze degli uffici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria, salvi permessi speciali che caso per caso, potrà accordare l'Autorità Comunale.

 

 

 

Articolo 6 

 

Ogni cittadino ha facoltà di proporre reclamo scritto e sottoscritto in carta da bollo, o personalmente scrivendo in apposito registro da tenersi nell'Ufficio Municipale, sottoscrivendolo, contro l'operato degli ufficiali o agenti municipali, ovvero per fatti contrari alle disposizioni del presente regolamento o di legge o di altri regolamenti che riguardano la Polizia Urbana.

Sui reclami provvederà insindacabilmente l'Autorità Comunale. 

 

 

 

 

 

Titolo  II

 

DELLA  TUTELA  DEL  SUOLO  PUBBLICO

DEI  TERRENI  DI  USO  PUBBLICO  E  PRIVATO

DEI  MONUMENTI  E  DEI  GIARDINI  PUBBLICI

 

DISPOSIZIONI  GENERALI

 

 

 

Articolo 7 

 

E' proibito danneggiare il suolo pubblico.

Non si potranno mai adoperare pale, zappe di ferro od altro strumento capace di danneggiare il piano stradale, nè trasportare oggetti in modo da strisciare sul terreno, nè gettare materiali duri, e sostanze acide e capaci di intaccare il suolo chimicamente o in qualsiasi altro modo.

Salvo le disposizioni e le sanzioni contenute nelle leggi e in altri regolamenti, è proibito altresì di eseguire opere o depositi sul suolo pubblico senza il permesso dell'Autorità Comunale, la quale imporrà secondo i casi un deposito cauzionale.

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Chi ha ottenuto il permesso di cui all'articolo precedente è obbligato a rimettere il tutto nel primitivo stato con le modalità e nel tempo che saranno stabilite dell'Autorità Comunali.

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

E' vietato senza permesso dell'Autorità Comunale di eseguire opere sottostradali. Le riparazioni ai doccioni, condotti neri, fogne, tubolature di gas etc. saranno fatte secondo le prescrizioni dell'Autorità.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

Il rifacimento dei danni, anche involontari, arrecati al suolo pubblico, è a carico della persona che li ha prodotti e di quella nel cui interessi sono stati eseguiti i lavori. L'importo di detto rifacimento deve essere versato all'Ufficio dei LL.PP. che curerà l'esecuzione dei lavori pel tramite dello appaltatore comunale.

Il Comune procederà a danni e spese degli interessati, nel caso di inadempimento, incamerando, ove il lavoro sia stato autorizzato con licenza, ai relativi depositi sino alla concorrenza dell'importo dei danni arrecati.

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

E' proibito d'introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirli.

 

 

 

Articolo 12

 

 

 

E' proibito d'ingombrare i pubblici lavatoi, e di lordare l'acqua delle fontane o vasche pubbliche.

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

E' vietato deturpare gli edifici pubblici e privati, i muri di cinta degli orti e dei giardini, ecc. con iscrizioni, figure, disegni od altro, sotto pena di rifacimento dei danni e senza pregiudizio delle disposizioni penali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

E' proibita l'affissione di stampati o scritti sui muri, salvo speciale permesso dell'Autorità  Comunale sempre che non vi sia ostacolo da parte dei proprietari. Apposite tabelle, di cui il modello deve essere approvato dal municipio, serviranno per le affissioni.

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

Salvo l'applicazione dell'art. 164 del Codice Penale è vietato alterare in qualsiasi modo gli scritti e stampati affissi per ordine e per concessione dell'Autorità politica e amministrativa.

 

 

 

Capo I

 

MONUMENTI   GIARDINI  E  PASSEGGIATE  PUBBLICHE

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

E' vietato l'ingresso nei giardini e ville pubbliche e nel Parco della R. Favorita:

 

a)   Ai ragazzi che non abbiano compiuto dodici anni, tranne che siano accompagnati dai propri genitori o da chi ne fa le veci, ovvero siano muniti di speciale permesso da rilasciarsi dal Sindaco.

      Le squadre ginnastiche e sportive debbono essere sempre accompagnate dai Sigg. Insegnanti, istitutori ed istruttori che ne assumeranno la responsabilità, ferma rimanendo sempre quella di cui all'art, 137 del presente regolamento.

b)   Alle persone non        decentemente vestite ed a quelle portanti fucili o altri mezzi di scoppio, ed animali,            eccetto cani, sempreché questi ultimi siano forniti di museruola o tenuti a guinzaglio. Nella Villa Giulia e nel Giardino Inglese è assolutamente vietato l'ingresso ai cani, anche se condotti nella maniera suddetta.

c)   Ai rivenditori ambulanti ed ai tenitori di giuochi, tranne che gli stessi siano muniti di speciale permesso.

 

 

 

 

        Articolo 17

 

 

 

Nei giardini pubblici, nei viali di pubbliche passeggiate o ovunque esistono giardinaggi è vietato:

 

a)   Di raccogliere frutta, fiori, di recidere o asportare rami e ramaglie anche secchi, e di arrecare danno alle piante, recinti, candelabri, fanali, inferriate, recinzioni, cancelli, porte mura, fontane e a qualsiasi altro ornamento ed accessorio o di eseguirvi semplici iscrizioni o disegni.

b)   Di molestare animali.

c)   Di attraversare od entrare nelle praterie, nelle aiuole, nei recinti di terreni messi a cultura o tenuti ad erbaggio. E' consentito l'ingresso nei boschetti, purché lungo i sentieri e nelle radure, però è rigorosamente proibito fumare o comunque di accendere fiammiferi o fuochi in tali località.

d)   Di sputare nei viali, di buttare carta, stracci, detriti o materie immonde, nei viali, nelle aiuole, nelle praterie, nelle radure e nei boschetti.

e)   Di sdraiarsi sui sedili, di usare un contegno ineducato o di disturbare comunque le altre persone.

f)    Di giocare al football, tennis, golf, e dedicarsi a qualsiasi altro sport tranne nelle località all'uopo designate dall'Autorità Comunale.

g)   L'esercizio delle cacce e della uccellagione, anche con tagliole, reti furetti, bocconi avvelenati e con qualsiasi altro mezzo ed animale di aucupio tranne nei casi in cui l'Autorità Comunale non le ritenga necessarie per la protezione dell'agricoltura. In tal caso ne sarà dato pubblico avviso ai cacciatori e saranno rilasciati permessi speciali con l'osservanza di condizioni e modalità che saranno di volta in volta stabilite.

 

 

Articolo 18

 

 

E' vietato l'ingresso nei pubblici giardini a qualsiasi veicolo incluso le biciclette, tranne che non trattisi di piccoli tricicli, carrozzelle e automobili per bambini.

Nella tenuta della Favorita è consentito l'ingresso dei suddetti veicoli salvo l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento per la circolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  E  DELLO  SPAZIO  PUBBLICO

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Nessuno può occupare, anche in modo temporaneo e con oggetti facilmente asportabili, parte qualsiasi di suolo pubblico e soggetto a servitù di pubblico transito, nonché lo spazio ad esso sovrastante, senza uno speciale permesso dell'Autorità Municipale.

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

E' in facoltà dell'Autorità Municipale di permettere dietro pagamento delle tasse relative:

a)   L'occupazione temporanea del suolo pubblico con impianti fissi.

b)   Collocazione di steccati, ponti ecc. in occasione di costruzione e riparazione di fabbriche, collocazione di parapetti di negozi, bacheche etc.

c)   In genere tutte le occupazioni previste dalla legge sulla finanza locale e del regolamento sulla occupazione del suolo ed aree pubbliche.

      L'autorizzazione per l'occupazione sia temporanea che con impianti fissi viene concessa dal Sindaco dietro richiesta allo Ufficio competente, previo pagamento della tassa prescritta. La concessione è negata quando l'occupazione comunque ostacoli il transito e lo accesso a case private, ai negozi ed agli uffici e stabilimenti pubblici e privati, e quando vi ostino ragioni d'igiene e d'estetica.

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

Le concessioni sono accordate salvo, in ogni caso, i diritti eventuali di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di danni, spettando ai concessionari, al caso, di ottenere prima l'assenso degli interessati e di tacitarli quando dalla concessione venissero comunque a risentire nocumento.

 

 

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

Le licenze devono essere tenute, per tutta la durata della concessione, sul posto concesso e nei cantieri di lavoro ed ostensibili sempre agli agenti municipali e della forza pubblica ed ai funzionari municipali incaricati della sorveglianza.

 

 

 

Articolo 23

 

 

 

Sia nelle occupazioni temporanee che in quelle con impianti fissi, l'occupante all'atto, di sgombrare il pubblico suolo, ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno. La trascuranza, come pure il ritardo nello adempimento degli obblighi prescritti, costituisce contravvenzione a carico dell'occupante del suolo.

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. della legge di P.S. e relativo regolamento nessuno spettacolo e trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale.

L'erezione dei palchi, tribuna ecc. per feste commemorative e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale, e per essa, dall'Ufficio di P.M. sentito il parere dell'Ufficio tecnico dei LL.PP. sulla stabilità della temporanea costruzione.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili se non col permesso dell'Autorità Comunale.

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

Le concessioni per esporre infissi, per costruire pensiline e tutto quanto sporge sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, per depositi di materiali da costruzione, sono disciplinate dal regolamento di polizia edilizia e subordinata al pagamento delle relative tasse.

 

 

 

Articolo 26

 

 

 

Salvo quanto è prescritto dal regolamento di circolazione stradale per la esposizione di tende nelle vie principali l'Autorità Comunale potrà prescrivere un modello secondo il quale saranno fatte tutte le tende delle botteghe.

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

Restano fermi i divieti sanciti dai regolamenti d'igiene, e di circolazione stradale non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate alimentari all'esterno dei negozi se non in via per le quali non esistono ragioni di decoro.

 

 

 

Articolo 28

 

 

 

Per l'impianto di antenne per radio e simili sarà rilasciato permesso dall'Autorità Governativa competente.

 

 

 

Articolo 29

 

 

 

La concessione di occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica è di sua natura del tutto precaria e perciò revocabile sempre, a piacimento dell'Autorità Comunale senza che si abbia diritto ad indennità di sorta.

Essa si considera di pieno diritto revocata se viene gestita da persona diversa dal concessionario o se lo spazio viene impiegato per destinazione diversa da quella per cui fu concessa.

 

 

Articolo 30

 

 

I fabbricanti di corde che vorranno esercitare la loro industria in spazi sporti al pubblico, ciò potranno fare esclusivamente nel locale che sarà indicato dal municipio anno per anno.

 

Articolo 31

 

 

 

I barcaioli, facchini, servitori di piazza, lustrascarpe e simili, non possono stazionare fuorché nei luoghi a determinarsi nelle relative licenze municipali, con divieto di deporre gerle, cassette ed altri oggetti sui marciapiedi.

Le stesse disposizioni valgono per i commessi, fattorini di alberghi e di vetture alle stazioni ferroviarie, i quali non dovranno oltrepassare i limiti loro designati dagli agenti di pubblica sicurezza, municipali e ferroviari, nè possono fermarsi nel sito destinato al transito, o recare molestia con grida e con offerte insistenti.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

NETTEZZA  DEL  SUOLO  PUBBLICO

ED  IMMISSIONI  ILLECITE  NELL'ARIA  PUBBLICA

 

 

 

Articolo 32

 

 

 

E' vietato gettare sul suolo acqua e materie immonde, rifiuti, spazzature, carta e qualunque altra sostanza solida o liquida.

Il divieto si estende non solo ai proprietari di case e loro inquilini, ma anche ai proprietari di esercizi, rivenditori, a coloro che esercitano mestieri ambulanti ed in genere a tutti coloro che transitano e sostano sul suolo pubblico.

Il divieto di cui sopra si riferisce anche alle strade ferrate ed alle località adibite a pubblico mercato.

Tutte le immondizie e le materie putrescibili debbono essere conservate fino al momento della loro asportazione, in un secchio metallico a forma tronco conica con coperchio ad incastro. Tali secchi dovranno essere depositati, a cura degli inquilini proprietari e conduttori, davanti le porte d'ingresso dei rispettivi locali occupati, prima dell'orario d'inizio del servizio di raccolta.

E' vietato porre vetri ed oggetti rotti di cristallo tra le immondizie che si conservano nei secchi. Detti residui devono essere tenuti a parte e consegnati separatamente al personale addetto alla raccolta.

 

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

E' vietata la raccolta, la rimozione o il trasporto delle immondizie dai luoghi pubblici e privati e dal piano stradale, sia di giorno che di notte da parte di qualsiasi persona o ditta che non sia specialmente all'uopo autorizzata dall'Autorità Comunale.

 

 

 

Articolo 34

 

 

 

E' proibito di spandere esalazioni moleste e nocive nell'aria. In particolare è vietato l'abbrustolimento delle castagne col sale da cucina.

 

 

 

Articolo 35

 

 

 

Nei casi di costruzione di fabbriche nuove, o di riparazione delle antiche è fatto obbligo al proprietario o all'impresario delle opere di tenere costantemente pulito il pubblico suolo dalle materie e dalla polvere che provenga dai lavori in esecuzione, innaffiando la strada ove possa occorrere.

 

 

 

Articolo 36

 

 

 

Chiunque caricando o scaricando merci, ovvero compiendo qualsiasi altro atto permesso dalle norme in vigore, è costretto a lasciar cadere oggetti e detriti sul suolo pubblico, deve prontamente provvedere ad asportarli ed a nettare perfettamente il suolo stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 37

 

 

 

Coloro che previo permesso dell'Autorità Comunale, vuotando fogne, canali, cessi o in qualunque modo, insudiciano il suolo pubblico, debbono, dopo avere asportate le materie estratte, lavare e nettare immediatamente quella parte di suolo, che è stata ingombrata in modo che non vi resti traccia alcuna.

 

 

 

Articolo 38

 

 

 

E' vietata la distribuzione anche gratuita, di manifestini, opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili nelle vie pubbliche in qualsiasi modo fatta.

Dell'inosservanza di tale divieto rispondono sia la persona che effettua la distribuzione come quella nel cui interesse essa viene fatta. Le cose delle quali il contravventore effettua la distribuzione sono sequestrate.

 

 

 

Articolo 39

 

 

 

E' vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori delle latrine e gli orinatoi pubblici. E' pure vietato allontanarsi dal camerino della latrina e degli orinatoi senza avere rimosso gli abiti completamente in ordine.

 

 

 

Articolo 40

 

 

 

Ferme restando le disposizioni del regolamento locale d'igiene per la tenuta delle scuderie e delle stalle, ovili ecc. è proibito l'apertura di nuovi locali adibiti a tale uso nel centro urbano.

Quelli attualmente esistenti sono tollerati a condizione che oltre alla rigorosa osservanza delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, gli esercenti di essi ne muniscano le aperture esterne (finestre, sopraporte, feritoie ecc.) di reti metalliche atte ad impedire la entrata delle mosche.

 

 

 

 

Articolo 41

 

 

 

Il fimo che si produce in detti locali deve essere conservato per essere consegnato, nelle prime ore di ciascun giorno, agli incaricati della raccolta.

 

 

 

Articolo 42

 

 

 

E' concesso dall'Autorità Comunale a coloro che ne fanno richiesta di avvalersi per uso esclusivo di concimazione di parchi e giardini di loro proprietà delle immondizie prodotte nelle loro abitazioni o stalle. I carri per il trasporto delle immondizie e dei residui putrescibili in genere, tanfo provenienti dalle case private che dagli stabilimenti debbono essere rivestiti di lamiera di zinco e coperti e debbono essere giudicati idonei dall'Ufficiale Sanitario.

E' proibita -la sosta di detti carri nelle vie della città oltre al tempo necessario per il caricamento, come del pari è proibito l'accumulamento a qualsiasi operazione di cernita sul suolo stradale.

 

 

 

Articolo 43

 

 

 

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili o conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie, salvo le disposizioni degli uffici d'Igiene e Veterinario.

 

 

 

Articolo 44

 

 

 

I detentori di pollame vivo o di altri animali da cortile, a scopo di industria o di commercio, debbono munirsi di speciale licenza da rilasciarsi dall'Ufficio Veterinario che stabilisce, caso per caso, le condizioni necessarie per la difesa contro le mosche.

Sono considerati come tenuti a scopo d'industria e di commercio pollami con più di dieci capi e le colombaie con più di dieci coppie.

 

 

 

Articolo 45

 

 

 

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni di cui alla legge 29 Marzo 1928 n° 858 e del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

 

 

 

 

TITOLO V

 

DEL  DECORO  E  DELLA  QUIETE  PUBBLICA

 

 

 

Articolo 46