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COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
Approvato con deliberazione n. 1660 del 22.05.85 e successiva n. 934 in data 23.5.88. Esecutive ai sensi di legge
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 (Disciplina del servizio di autonoleggio con conducente)
Il servizio di autonoleggio con conducente viene esercitato per il trasporto di persone con autoveicolo (autovettura, minibus, autobus) muniti di carta di circolazione ai sensi dell'art. 58, 6° comma, del T.U. 393 del 15.6.59 e messo a disposizione degli utenti, di norma, in autorimesse esistenti nel territorio comunale. E' vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quelli a cui sono destinati. E' vietato in particolare l'uso dei predetti autoveicoli per servizi resi con offerta indifferenziata al pubblico, anche su itinerari non serviti da autoservizi di linea regolarmente concessi od autorizzati. Sono ammessi servizi privati scolastici ed aziendali purchè svolti in conformità alle norme vigenti in materia ed in base a contratti di noleggio di durata determinata. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione del servizio a riferimento limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, mediante le disposizioni del presente regolamento. Il servizio è complessivamente disciplinato:
- dagli artt.
- dal predetto T.U.
15.6.59 n.
- dagli artt.
- dai regolamenti CEE
25.3.69 n.
- dalle leggi 14.2.74 n.
- dal D.P.R. 6.8.81 n. 485; - dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 2 (Autoveicoli destinati al servizio)
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione della Giunta Comunale, ferma peraltro la validità fino alla loro normale scadenza - in caso di deliberata diminuzione del contingente numerico - delle licenze comunali di esercizio in corso.
Gli autoveicoli
(autovetture, minibus, autobus) sono definiti dall'art. 26 del T.U.
15.6.59 n.
I minibus e gli autobus debbono essere omologati o collaudati per l'uso privato di noleggio con conducente. Ogni autoveicolo, oltre alle targhe di immatricolazione prescritte, deve possedere un contrassegno rilasciato dal Comune recante la scritta "Servizio noleggio con conducente n.......", da applicarsi sul parabrezza anteriore; nonchè una targhetta metallica riportante la stessa scritta e da applicarsi a lato della targa posteriore. Le autovetture debbono essere dotate di contachilometri mentre i minibus e gli autobus di cronotachigrafo. I suddetti apparecchi debbono essere mantenuti sempre funzionanti. Ogni variazione dei tipi e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio è stabilita, sentite le competenti associazioni provinciali di categoria, con deliberazione della Giunta Comunale da sottoporsi all'approvazione della Regione Siciliana.
Art. 3 (Commissione Consultiva)
Presso la Ripartizione Polizia Urbana è istituita una commissione tecnico-consultiva, presieduta dall'Assessore preposto alla predetta Ripartizione e composta dagli altri seguenti membri: 1) Il capo della Ripartizione Polizia Urbana; 2) Il Dirigente del servizio di autonoleggio con conducente; 3) Il Comandante dei Vigili Urbani o, in Sua rappresentanza, da un Ufficiale del Corpo; 4) Il Dirigente dell'Assessorato Traffico e Viabilità; 5) Il Capo della Ripartizione Affari legali o, in sua rappresentanza, da un Avvocato della Ripartizione; 6) Due rappresentanti della categoria degli autonoleggiatori.
I membri di cui al numero 6, scelti su terne di persone designate, su richiesta del Comune, dalle Associazioni locali di categoria rappresentative degli operatori interessati, saranno nominati membri della Commissione con atto deliberativo della G.M. In mancanza della designazione entro il termine all'uopo fissato, si procederà d'ufficio alla nomina dei membri di cui al comma precedente. Assumerà le funzioni di segretario della commissione un impiegato della Ripartizione di Polizia Urbana. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente , ogni qualvolta se ne presenti la necessità o, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La suddetta commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dall'Assessore della Polizia Urbana almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Art. 4 (Sorveglianza del servizio)
La sorveglianza del servizio di autonoleggio con conducente, per le materie previste dal presente regolamento, viene svolta dal Comune attraverso i funzionari della Ripartizione competente e dal Comando dei Vigili Urbani. Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse e dovunque si trovino autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente.
CAPO II NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO
Art.5 (Licenze di esercizio)
Il servizio di autonoleggio con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita licenza. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate o emendate dagli organi dell'Amm.ne Comunale. Ai titolari di licenze di esercizio rilasciata da altri Comuni è fatto divieto di procurarsi il noleggio nel territorio del Comune di Palermo con stabilità e continuità.
Art. 6 (Rilascio e vidimazione delle licenze di esercizio) Domicilio dei titolari
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 3, e nei limiti delle disponibilità, provvede al rilascio delle licenze di esercizio a chi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, ne faccia richiesta. La licenza è soggetta al termine di ogni anno solare e comunque non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo, al visto da parte del Sindaco, che accerterà preventivamente se sono intervenuti fatti ostativi al rinnovo della licenza. I titolari delle licenze debbono comunicare all'Ufficio competente il proprio domicilio o sede sociale, nonchè ogni variazione entro quindici giorni dell'avvenuto trasferimento.
Art. 7 (Personalità della licenza e casi di subingresso)
La licenza di esercizio è personale. E' tuttavia consentito il trasferimento della licenza alla moglie, ai figli ed a terzi; a questi ultimi a condizione che venga ceduta loro contemporaneamente anche l'azienda e, sempreché il nuovo titolare abbia requisiti previsti dal presente Regolamento. In caso di morte del titolare della licenza di esercizio, questa potrà essere intestata, ricorrendo i presupposti soggettivi, agli eredi legittimi o testamentari, o a favore di uno solo di essi in caso di rinunzia dei restanti aventi diritto. La stessa disposizione si applica in caso di successione fra società.
Art. 8 (Condizioni per il rilascio della licenza)
La licenza può essere rilasciata: A) alle persone fisiche: 1) che siano cittadini italiani; 2) che siano di buona condotta; 3) che non abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua o temporanea dai Pubblici Uffici o l'interdizione dall'esercizio di professioni o di un'arte; 4) che non abbiano procedimenti penali in corso per reati non contravvenzionali e che non abbiano riportato condanna definitiva a pene detentive per un totale superiore a tre mesi per reati non colposi; 5) che siano residenti nel Comune di Palermo da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; 6) che siano iscritti, anche in via provvisoria, al registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane; 7) che siano in possesso della licenza di cui all'art, 86 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n. 773; oppure del certificato di iscrizione al registro P.S., ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S. 18 Giugno n. 773, richiamato dall'art. 158 del regolamento di esecuzione della legge stessa; 8) che siano in possesso della licenza della scuola di obbligo; 9) che siano in possesso del certificato di abilitazione professionale qualora provveda alla guida personale dell'autoveicolo; 10) che non esplichino altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio; 11) che non siano incorsi, nell'ultimo quinquennio, in contravvenzioni per servizio abusivo di guida di autovetture di noleggio senza licenza comunale; 12) che dimostrino di essere provvisti di mezzi indispensabili al disimpegno del servizio. B) Alle società: 1) che abbiano la loro sede nel Comune di Palermo; 2) che siano iscritte alla Camera di Commercio e, nel caso si tratti di persone giuridiche, che siano iscritte presso la Cancelleria del Tribunale competente; 3) i cui Amministratori e legali rappresentanti abbiano i requisiti soggettivi richiesti al precedente punto subA.
Art. 9 (Presentazione della domanda)
Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda al Sindaco, indicando le proprie generalità e il tipo di veicolo (autovettura, minibus o autobus) che intende adibire al servizio. Il Comune provvede nel secondo semestre di ogni anno all'assegnazione del numero di licenze disponibili fra coloro che hanno presentato istanza entro il 30 Giugno dello stesso anno. Le richieste rimaste insoddisfatte decadono e dovranno essere ripetute nel caso di concorso alle eventuali assegnazioni negli anni successivi. Oltre alla presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 15 del 4.01.1968, la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) possesso della cittadinanza italiana e della residenza del Comune di Palermo; b) disponibilità della rimessa o rimesse ubicate nel territorio comunale; c) possesso del certificato di abilitazione professionale, qualora provveda alla guida personale dell'autoveicolo; d) disponibilità commerciale di una sede ubicata nel Comune di Palermo. Anche nel caso in cui il richiedente sia una società commerciale o cooperativa, la domanda deve essere corredata, nell'ipotesi di prima assegnazione, da copia autenticata dell'atto atto costitutivo, ed i requisiti di cui al presente articolo devono essere riferiti ai legali rappresentanti della società stessa ed ai loro direttori tecnici.
Art. 10 (Assegnazione delle licenze)
Qualora le domande siano superiori alle licenze disponibili, l'Ufficio, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, provvede alla formazione di una graduatoria, distintamente per gli aspiranti al servizio di noleggio con autovetture, minibus ed autobus ed in conformità ai seguenti criteri: a) sono esclusi dall'inserimento nella graduatoria di assegnazione: - coloro che al momento dell'assegnazione non posseggono i requisiti indicati negli articoli precedenti; - coloro che, in proprio o in qualità di soci di società di persone abbiano trasferito a terzi , compresi moglie e figli, da meno di cinque anni licenze di noleggio di cui erano titolari; - coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento siano incorsi in condanne definitive a pene detentive per un totale superiore a tre mesi per reati non colposi; - coloro che siano già titolari di licenza per il servizio pubblico da piazza. b) uno stesso richiedente non può presentare annualmente più di tre domande dirette ad ottenere licenze di noleggio; c) costituisce titolo preferenziale la specifica professionalità del richiedente desunta dai seguenti elementi: 1) essere titolare da almeno due anni di altra o di altre licenze per il servizio di noleggio; 2) essere stato per non meno di due anni consecutivi locatore autorizzato di autovetture senza conducente; 3) essere stato per non meno di due anni consecutivi concessionario di autoservizi di linea; 4) essere stato per non meno di tre anni consecutivi dipendente conducente per il servizio di noleggio o per quello pubblico di piazza.
Per ciascuno dei
casi previsti ai procedimenti 1-2-3-4 vanno attribuiti punti due. Nei casi
previsti ai n.
5) conoscenza di lingua straniera; 6) titolo di studio superiore a quello della scuola d'obbligo. A ciascuno dei titoli specificati ai n. 5 6 è attribuito il punteggio uno per conseguire licenza di noleggio di autovetture, minibus e autobus. Nel caso di parità di punteggio si applica, sempre che sia stata rinnovata tempestivamente ogni anno la domanda, il criterio della precedenza nella presentazione della stessa domanda, mediante l'attribuzione di un punto in aggiunta a quelli già precedentemente attribuiti. La graduatoria è sottoposta all'approvazione della G.M. ai fini della contestuale assegnazione delle licenze. Le domande in esame ai fini della loro inclusione o meno della graduatoria esauriscono la loro validità con l'approvazione della graduatoria stessa. Nel caso in cui le domande siano in numero inferiore rispetto alle licenze disponibili l'assegnazione delle licenze è fatta dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento e tenuto conto dei criteri limitativi previsti dalla lettera a) e b) del presente articolo. 7) La Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà attribuire altro punto per una buona condotta generale e di servizio in aggiunta al punteggio totale raggiunto dai singoli aspiranti. 8) Potrà, inoltre, attribuire un massimo di due punti in aggiunta al punteggio totale a quegli aspiranti che dimostrino di essere titolari di Aziende che nel servizio di trasporto di persone con autovetture, minibus ed autobus siano dotate di particolari attrezzature tecniche. Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra, gli aspiranti dovranno produrre, in allegato alla domanda, idonea documentazione atta a comprovare tali specifici requisiti.
CAPO III NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 11 (Inizio del servizio rilascio della licenza ed obblighi del titolare della licenza)
L'assegnazione della licenza è comunicata mediante notifica. Il titolare di licenza di esercizio deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio oppure dalla comunicazione della intervenuta emanazione della licenza. Detto termine potrà essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori quattro mesi, nel caso in cui l'interessato non possa avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore, e semprechè dimostri di avere provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro quindici giorni dalla notifica di assegnazione della licenza. Il titolare deve altresì presentare alla Ripartizione Polizia Urbana, presso l'ufficio auto pubbliche, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna licenza, e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8. Anche successivamente, per tutta la durata dell'esercizio della licenza, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione di cui all'art. 8. Inoltre il titolare deve dimostrare di essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, nonchè per le persone trasportate in modo corrispondente al numero delle persone trasportabili, quale risulta dalla carta di circolazione. Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Sindaco rilascia la licenza, nella quale sono riportate le generalità e domicilio del titolare, il numero progressivo, la data di assegnazione e di rilascio della licenza; rilascia altresì un attestato nel quale sono riportati gli estremi di tutte le licenze rilasciate al titolare, il tipo degli autoveicoli e gli estremi delle relative carte di circolazione. La licenza e l'attestato devono, su richiesta dell'Ufficio, essere presentati all'Ufficio stesso, ogni volta che si rende necessario operarvi la trascrizione di variazioni. La licenza deve essere costantemente conservata sull'autoveicolo ed esibita, ove richiesta, ai funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sul servizio o sulla circolazione. L'attestato deve essere costantemente esposto nella rimessa.
Art. 12 (Visite di controllo)
Gli autoveicoli sono sottoposti, all'inizio del servizio e, successivamente, una volta all'anno, a visita di controllo da parte dell'Ufficio Autopubbliche. Potranno essere disposte anche altre visite a carattere straordinario. Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati - giusto quanto disposto dall'art. 113 del T.U. 08/12/1933 n. 1740 - all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.
Art. 13 (Modalità per le visite di controllo)
Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati di volta in volta. Alla località di visita possono accedere solo i titolari di licenza, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti dei veicoli. L'Ufficio Autopubbliche rilascia apposita certificazione dell'esito della visita di controllo risultata favorevole. In caso contrario, provvede ai sensi dell'art. 23.
Art. 14 (Autoveicoli in circolazione)
Ogni autoveicolo in circolazione deve essere contraddistinto da appositi contrassegni del tipo determinato dal Sindaco ed essere provvisto della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge. I conducenti addetti alla guida debbono essere sempre provvisti in servizio della prescritta patente di guida, nonchè della licenza, o copia autenticata della stessa, di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n. 773, oppure del certificato di iscrizione al registro P.S., ai sensi dell'art. 158 del regolamento di esecuzione della legge stessa. Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del Titolare della licenza, ferma la loro responsabilità personale ai sensi di legge.
Art. 15 (Stazionamento degli autoveicoli)
E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurasi il noleggio. Soltanto in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
Art. 16 (Tariffe e condizioni di trasporto)
Con deliberazione della Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 3, vengono fissate le tariffe massime e minime da adottare, nonchè il sistema di trazione, le caratteristiche meccaniche ed il tipo di carrozzeria degli autoveicoli da impiegare; vengono anche fissate le condizioni di trasporto. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte nell'autorimessa e tenute comunque a disposizione degli utenti. Esse sono altresì comunicate, a cura dell'Ufficio competente, agli alberghi, alle pensioni ed alle agenzie di viaggio.
Art. 17 (Prezzo del servizio)
Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti massimi delle tariffe eventualmente stabilite a norma dell'art. 16.
Art. 18 (Interruzione del servizio e diritto al pagamento)
Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, si renda impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perchè il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi se necessario, anche di diverso autoveicolo. Ove il servizio debba essere interrotto, gli utenti sono tenuti a pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato o ad una quota proporzionale al prezzo convenuto.
CAPO IV NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI
Art. 19 (Doveri generali dei conducenti)
I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, altre norme di servizio emanate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni che venissero loro impartiti dalla Vigilanza Urbana.
Art. 20 (Comportamento in servizio)
I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono: 1) indossare in servizio abiti decorosi; 2) essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall'art. 14 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza; 3) tenere con gli utenti un contegno corretto; 4) controllare che il funzionamento del contachilometri o tachigrafo sia regolare; 5) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo; trovandovi qualche oggetto, di cui non sia possibile l'immediata restituzione all'utente, debbono depositarlo immediatamente all'Ufficio oggetti rinvenuti od al Comando VV.UU.; 6) compiere tutti i servizi richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da agenti della forza pubblica o, per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade, da qualunque persona. In caso di mancato pagamento provvederà l'Amministrazione Comunale, salva rivalsa verso chi di diritto. Ai conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa è fatto divieto: 1) di adibire l'autoveicolo a qualunque uso diverso da quello al quale è destinato; 2) di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall'art. 21 ed in ogni caso in cui l'utente commetta atti costituenti reato; 3) di consumare vivande o bevande e fumare nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti; 4) di ammettere nell'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio; 5) di tenere nell'autoveicolo animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
CAPO V NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
Art. 21 (Atti vietati agli utenti del servizio)
E' vietato agli utenti del servizio di autonoleggio con conducente: 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature; 2) compiere atti contrari alla decenza; 3) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficienza; 4) fare schiamazzi o rumore molesti anche in centri non abitati. Ferma la responsabilità penale e civile degli utenti, ai sensi di legge, l'inosservanza dei divieti sopra indicati autorizza il conducente ad interrompere il servizio.
CAPO VI NORME PER IL RITIRO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO
Art. 22 (Ritiro della licenza di esercizio)
Il Sindaco provvede
al ritiro della licenza di esercizio quando la visita di controllo di cui
all'art.
Il titolare deve rimettere in efficienza o in sostituzione l'autoveicolo entro due mesi dal giorno della visita. Questo termine può essere prorogato fino a sei mesi. Qualora le irregolarità siano di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio emesso dal Sindaco, con l'obbligo tuttavia di sottoporre l'autoveicolo a nuova visita entro otto giorni. Scaduto il termine senza che l'autoveicolo sia stato risottoposto alla visita, o quando non sia risultato nelle condizioni prescritte, si provvede ai sensi del 1° comma del presente articolo. Art. 23 (Ritiro della licenza di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza)
Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all'immediato ritiro della licenza di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato, ai sensi dell'art. 22 comma 3°, nei seguenti casi: 1) sospensione, decadenza o revoca della licenza o scadenza del permesso provvisorio; 2) mancanza o irregolarità della certificazione dell'esito della visita di controllo di cui all'art. 13 comma 3°.
Art. 24 (Conseguenze del ritiro della licenza di esercizio)
Il ritiro della
licenza di esercizio, disposto in applicazione degli articoli
CAPO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 25 (Decadenza della licenza di esercizio)
Il Sindaco, sentita
la Commissione di cui all'art.
a) nei casi in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive ala sussistenza dei quali il rilascio della licenza stessa è stata subordinata; b) nei casi di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.
Art. 26 (Revoca della licenza di servizio)
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 3 previa diffida all'interessato, può revocare la licenza di esercizio nei seguenti casi: 1) uso di autoveicoli diversi da quelli adibiti a servizio di autonoleggio con conducenti; 2) inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli art. 1, commi 2 - 3 - 4, art. 12 ed art. 15, commi 1 - 2;
3) inosservanza delle
prescrizioni di cui agli artt. 8 ultimo comma
4) guida o destinazione alla guida di conducente privo della patente prescritta o con patente sospesa o comunque cessata; 5) esecuzione del servizio durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio. La licenza di esercizio può inoltre essere revocata quando il titolare che commette una infrazione sia già stato punito, per qualsiasi motivo, con la sospensione della licenza per un periodo non inferiore, dopo tre sospensioni.
Art. 27 (Effetti della decadenza e della revoca)
La decadenza e la revoca hanno effetto dal momento della notificazione del provvedimento.
Art. 28 (Restituzione del documento rappresentativo della licenza o del permesso provvisorio)
Quando siano venute a cessare le cause che hanno dato luogo al ritiro della licenza di esercizio e del permesso provvisorio l'Ufficio Autopubbliche provvede alla restituzione del documento ritirato.
Art. 29 (Sospensione della licenza)
Nei casi di minore
gravità, per i quali non si dà luogo all'applicazione dei provvedimenti
previsti dagli articoli
La validità della licenza rimane pure sospesa nel caso di infrazione alla disposizione prevista dall'art. 6 comma 2°, fino al momento della apposizione del visto, salvo adozioni di sanzioni ai sensi dell'art. 30.
Art. 30 (Sanzioni civili)
Salve le sanzioni
previste da altre norme di legge, i fatti costituenti violazione del
presente Regolamento sono puniti a termini degli articoli
CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 (Entrata in vigore del Regolamento)
Il presente regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e le pubblicazioni di legge.
Art. 32 (Esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente)
Chi, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già esercita il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autoveicoli (autovetture, minibus, autobus) provvisti di carta di circolazione rilasciata dall'ispettorato della Motorizzazione Civile di Palermo per l'esercizio del servizio nel Comune di Palermo, è autorizzato a continuare il servizio purchè, entro novanta giorni dalla suddetta data, presenti domanda per ottenere la convalida della licenza di esercizio. Scaduto il termine sopra indicato senza che sia stata presentata la domanda, l'ulteriore servizio sarà considerato abusivo e represso ai sensi di legge. A coloro che abbiano presentato la domanda sarà consentito di proseguire ulteriormente il servizio, sino alla data di notificazione del provvedimento di convalida o di diniego della licenza.
Art. 33 (Approvazione Regione Siciliana)
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente Regolamento, debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Siciliana Assessorato dei Trasporti. |