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REGOLAMENTO TOSAP
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Palermo si osservano
le norme del presente regolamento, adottato secondo le prescrizioni del
D.L.vo 507/93, come modificato ed integrato dal D.L.vo 566/
ART. 2 OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1) Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti o sovrastanti il suolo sono soggette al rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione ed al contestuale assolvimento della relativa tassa. 2) Le occupazioni si distinguono, in relazione alla durata, in permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, siano esse considerate ad ore,a giornata o di durata superiore. 3) In particolare sono considerate temporanee ai fini dell'applicazione della tassa le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, ancorché concesse con atto avente durata annuale o superiore.
ART. 3 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private gravate, nei modi e nei termini di legge ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, da servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. 2) L'istanza deve contenere: a) se trattasi di persona fisica l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente; b) se trattasi di persona giuridica, oltre ai dati di cui al punto a) riferiti al legale rappresentante, anche l'indicazione della ragione sociale e della sede; c) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblicache si chiede occupare e la relativa superficie; d) la descrizione tecnica in duplice copia del manufatto che si intende realizzare, lo scopo dell'occupazione, il tempo per il quale è richiesta l'occupazione; e) la sottoscrizione dell'impegno a versare un deposito cauzionale, secondo le modalità previste al successivo art. 7. 3) La domanda deve essere corredata da eventuale altra documentazione ritenuta opportuna ai fini del rilascio del provvedimento, comprese specifiche autorizzazioni, quando previste per legge. 4) In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta. 5) E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza a salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata, o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcuno indugio. In tal caso l'interessato deve presentare immediatamente la domanda intesa ad ottenere la concessione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e , quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte. 6) Nei casi di aree pubbliche destinate al commercio "ambulante" la domanda di cui al comma 1 del presente articolo, viene sostituita dalla domanda di autorizzazione presentata ai sensi della legge che regola il commercio su aree pubbliche.
ART. 4 COMPETENZE NELL'ESAME E NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
1) La richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata alla Ripartizione di P.U., ad eccezione delle occupazioni con ponteggi e recinzioni per lavori edili, per i quali la competenza è attribuita alla Ripartizione Manutenzione. 2) La richiesta di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, secondo la tipologia deve essere indirizzata: - per passi o accessi carrabili, griglie di aereazione, vetrocemento, intercapedini, posa di cavi, condutture e simili: Ripartizione Manutenzione; - per chioschi o manufatti vari poggiati al suolo, occupazioni prive di istallazioni, impianti per la distribuzione di carburanti, occupazioni sovrastanti il suolo (es. tende solari e simili): Ripartizione Polizia Urbana. 3) Per le occupazioni temporanee ogni Ripartizione interessata dovrà dare tempestiva comunicazione dell'autorizzazione concessa al Comandante della Polizia Urbana affinché controlli e vigili sull'attuazione dei tempi e dei termini dell'autorizzazione concessa.
ART. 5 ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA 1) Il responsabile dell'unità organizzativa individuata ai sensi dell'art.4, ricevuta l'istanza, attiva il procedimento avendo cura di acquisire parere dagli uffici preposti in ordine alle esigenze di circolazione, di igiene e di decoro ambientale. 2) Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, è stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 2 L.R. 30.04.1991 n° 10, in gg. 30 (trenta). Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico agli operatori commerciali ambulanti che intendono svolgere la loro attività nei modi previsti dalle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo b) è stabilito in conformità con quanto previsto dall'art.5 comma 3 L.R. 1 Marzo 1995 n° 18 in gg.90 (novanta). 3) Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico è stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 2 L.R. 30.04.1991 n° 10, in gg.90 (novanta). Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico agli operatori commerciali su aree pubbliche è di gg.90 (novanta), in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 3 della L.R. 1 Marzo 1995 n° 18. 4) Il responsabile del procedimento sarà immediatamente individuato dal dirigente di ciascuna unità organizzativa competente, ai sensi dell'art.4, con le modalità previste dal Titolo II della L.R. 30.04.1991 n° 10. ART. 6 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE E DELL'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1) L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere tutti gli elementi relativi al richiedente ed all'area interessata. Deve altresì riportare la durata dell'occupazione, le condizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, nonché del deposito cauzionale, se previsto. 2) L'atto di concessione o autorizzazione è adottato con determinazione dirigenziale. 3) Copia dell'atto di concessione viene trasmessa alla Ripartizione Servizi Tributari per l'applicazione della tassa. 4) Il responsabile del procedimento può stabilire il versamento di un deposito cauzionale nei casi in cui possano derivare dall'occupazione prevedibili danni al suolo. Per il calcolo della misura e le modalità di applicazione si rimanda al successivo articolo 7. 5) Nel caso di occupazione effettuata con autorizzazioni di tipo A e B rilasciate ai sensi delle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, i dati inerenti di identificazione del "posteggio" sono contenuti nell'autorizzazione stessa, fermo restando il rilascio di specifico atto di concessione del suolo pubblico.
ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE 1) Nei casi in cui possono derivare dall'occupazione prevedibili danni al suolo il responsabile dell'unità organizzativa, individuata ai sensi dell'art.4, può disporre il versamento di un deposito cauzionale. 2) La misura viene stabilita dal predetto responsabile, su parere del personale tecnico addetto al servizio, tenuto conto della superficie da occupare, dallo stato di conservazione e manutenzione, delle caratteristiche storico-ambientali, ove sussistano, in proporzione alle eventuali spese da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi. 3) Per le occupazioni la misura non può comunque superare l'importo dovuto a titolo di tassa per un intero anno, tranne nei casi di autorizzazioni di tipo B rilasciate agli operatori del commercio su aree pubbliche. In questo caso si procede con le stesse modalità delle occupazioni permanenti. 4) Alla scadenza del periodo di occupazione del suolo il responsabile del procedimento, previo sopralluogo tecnico, dispone lo svincolo del deposito e la restituzione della somma, o, nel caso di accertati danni al suolo, trattiene la somma per il ripristino dello stato quo ante, riservandosi di richiedere all'interessato eventuale integrazione della somma ove questa non dovesse rivelarsi congrua in relazione alle spese da sostenere per l'esecuzione dei relativi lavori. 5) Il deposito cauzionale può consistere in una assicurazione fidejussoria. Per le modalità di costituzione si osservano le norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle eventuale corresponsione di interessi sulle somme depositate.
ART. 8 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE 1) La concessione rilasciata a titolo strettamente personale. Non può essere consentita la sub-concessione né il trasferimento a terzi. 2) Chiunque intenda subentrare al concessionario deve farne preventiva istanza all'ufficio comunale competente, che, verificato il possesso dei requisiti da parte del richiedente, adotta un nuovo atto di concessione. ART. 9 RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONEDURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE
1) Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve inoltrare richiesta all'ufficio comunale competente tre mesi prima della scadenza del provvedimento. L'Amministrazione Comunale, a parità di condizioni darà priorità alla suddetta istanza di rinnovo, ove motivi di carattere soggettivo non ostino all'accoglimento della medesima. 2) Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata almeno tre mesi prima della data nella quale si intende realizzare la cessazione volontaria dell'occupazione. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato. 3) Nel caso di cessione di Azienda il subentrante nell'attività commerciale deve richiedere una nuova concessione all'Amministrazione comunale, la quale, a parità di condizioni tra l'istante ed altri eventuali richiedenti, e ove non ostino motivi di carattere soggettivo, darà priorità alla istanza del soggetto a cui è stata ceduta l'attività da parte dell'originario concessionario, al fine di garantire continuità dell'attività commerciale anche nel caso in cui l'istanza del subentrante dovesse risultare presentata posteriormente ad altre. 4) L'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è valida fino al 31 dicembre qualunque sia l'epoca del rilascio. Essa può essere rinnovata su richiesta dell'interessato, che deve inoltrare istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Per quanto riguarda il commercio in aree pubbliche, la durata dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è la stessa che per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività 5) La durata della concessione del suolo pubblico è stabilita per un periodo di un massimo di 10 (dieci) anni. Le concessioni rilasciate ad operatori commerciali su aree pubbliche secondo la vigente normativa in materia sono valide fino al 31 dicembre del 10° anno successivo a quello del rilascio, qualunque sia l'esatta data del rilascio.
ART. 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 1) La concessione o l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, nei confronti dei quali il destinatario del provvedimento risponde personalmente per eventuali danni derivanti dall'occupazione. 2) Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo: a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che autorizza l'occupazione, unitamente alla ricevuta del versamento effettuato; b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata, anche mediante l'uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti; la tipologia di tali ausili deve essere preventivamente autorizzata dalla Ripartizione concedente; c) di provvedere, trascorso il periodo di occupazione, a proprie spese e cure, a ripristinare il suolo come era in origine, entro il termine indicato nell'atto di concessione. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente il deposito cauzionale di cui all'art. 7; d) di predisporre i mezzi necessari, oltre alla segnaletica diurna e notturna, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità; e) di tenere esposto presso il sito occupato apposito cartello, rilasciato dall'Amministrazione, per tutto il periodo dell'occupazione; f) di non apportare alcuna arbitraria modifica alle attrezzature inerenti l'occupazione concessa. 3) Nei casi di aree destinate a "mercato" gli adempimenti di cui al punto b) e d) saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale.
ART. 11 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 1) Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni , per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Nel caso di revoca di concessione rilasciata ad operatore commerciale su area pubblica, l'Amministrazione ha l'obbligo di fornire altro posteggio all'interessato come previsto dalle norme che regolano il settore. 2) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima. 3) Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate per necessità di pubblici servizi. 4) La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessine pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
ART. 12 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE 1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla normativa vigente in materia; b) per mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione, relativamente a due annualità consecutive; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per uso un diverso della concessione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata. 2) La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione, per la quale dovrà essere applicata la tariffa per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.
ART. 13 CORRISPETTIVI PER USO DI BENI COMUNALI 1) L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali insistenti sul suolo pubblico sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo a titolo di canone, il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di Valutazione operante presso la Ripartizione Patrimonio, tenuto conto, in sede di determinazione, dell'importo dovuto a titolo di tassa Osap. 2) L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati, oltre all'osservanza di eventuali ulteriori condizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
ART. 14 LIMITI DELLE OCCUPAZIONI 1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione. 2) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni di ordine generale di cui al comma precedente, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona che assicuri la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2.00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale. Nel caso in cui il marciapiede abbia larghezza inferiore a mt.2.00, per la eliminazione di pericolo incombente sulla pubblica e privata incolumità, è consentita l'occupazione di detto marciapiede a condizione che il ponteggio venga eseguito con mantovane e piattaforme da collocare a mt.4.00 dal piano stradale, tale da realizzare un sottopassaggio per il libero transito pedonale. Inoltre dovrà essere garantita la segnaletica diurna e notturna secondo le norme del nuovo Codice Stradale e le norme C.E.. 3) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizione del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.
ART. 15 OCCUPAZIONI ABUSIVE 1) Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione, dovuta nella misura prevista per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%. Le precedenti disposizioni non si applicano al commercio su area pubblica quando l'occupazione, ancorché priva di espresso provvedimento, sia legittimata secondo le norme vigenti in materia di silenzio-assenso, ossia quando l'occupazione insista su un posteggio disponibile ed il soggetto interessato, in possesso dei requisiti di legge, abbia prodotto istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e non abbia ottenuto riscontro entro 90 gg. dall'inizio dell'istanza stessa secondo quanto previsto dall'art.5 comma 3 L.R. 01.03.95 n° 18. 2) Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi il termine di 15 gg. trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizione di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni. 3) Oltre alla diffida ed ordinanza previste dal precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizione di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.
CAPO II TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 16 APPLICAZIONE DELLA TASSA 1) Ai fini dell'applicazione della tassa il Comune di Palermo appartiene alla classe I.
ART. 17 OGGETTO DELLA TASSA Costituiscono oggetto tassabile: a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio; d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 18 SOGGETTO PASSIVO 1) La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
ART. 19 GRADUAZIONE DELLA TASSA 1) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 16 sono classificati in n. 4 categorie. 2) L'elenco di classificazione, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 26/04/93, è allegata al presente regolamento (all A) del quale costituisce parte integrante. 3) L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le modalità di cui all'art. 42 c. 3 del D.L.vo 507/93.
ART. 20 COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1) La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di essa. 2) L'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della massima figura geometrica che contiene le proiezioni al suolo della copertura medesima. Analogamente si procede per tende, ombrelloni e simili. 3) Ai fini della commisurazione della tassa, si considerano anche gli spazi o tratti interessati, che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto dell'occupazione in tassazione. 4) Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati fino a 1.000 metri quadrati, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
ART. 21 DENUNCIA 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto concessionario è tenuto a presentare alla Ripartizione Servizi Tributari apposita denuncia di cui al citato D.Lgs. 507/93, ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque non, oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. 2) L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo. 3) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, e la compilazione del modulo di versamento, da eseguirsi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione ed entro il termine previsto per le occupazioni medesime. 5) La denuncia deve essere presentata anche per le occupazioni esenti ai sensi dell'art.26 del presente regolamento.
ART. 22 VERSAMENTO DELLA TASSA 1) Il versamento della tassa è effettuato mediante c.c.p. intestato al Comune di Palermo con arrotondamento a £.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £.500. o per eccesso se è superiore. 2) Il versamento della tassa per occupazione permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 gg. dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso., Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comporti l'obbligo di una nuova denuncia. 3) Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno o con versamenti trimestrali da effettuarsi nei mesi di gennaio (I° trimestre) aprile (II° trimestre) luglio (III° trimestre) ottobre (IV° trimestre) così come previsto dalla legge n° 95 del 29 marzo 1995 (G.U. 1/ aprile). 4) Per le occupazioni di cui all'art.21 c. 3 il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia. 5) Per le occupazioni temporanee che non superino i 30 giorni il versamento della tassa deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento. E' possibile il pagamento rateizzato della tassa nei casi e secondo le modalità previste nella L.29.03.95 n° 95. 6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione. Per le occupazioni che superino i 30 giorni o che abbiano come durata l'intero anno solare, il versamento della tassa va effettuato con le modalità di cui all'art.22 comma 3 (modificato). Per mese è da intendersi un periodo di almeno 30 gg. consecutivi.
ART. 23 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA 1) La Ripartizione Servizi Tributari controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della tassa già pagata è eseguita dall'utente mediante versamento con le modalità di cui all'art.2 comma 1 entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. 2) In caso di denunce infedeli, inesatte o incomplete, ovvero in caso di omessa presentazione delle stesse, o ancora in mancanza di riscontro da parte del contribuente alla comunicazione di cui al comma precedente, la Ripartizione Servizi Tributari provvede ad emettere apposito avviso motivato di accertamento, nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 gg.(sessanta) per il pagamento. Il su richiamato atto costituisce avvio del procedimento di riscossione coattiva del contributo, secondo modalità e termini stabilita dall'art.68 del D.P.R. 43 del 28.01.1988. 3) Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, alla Ripartizione Servizi Tributari, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento , ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Gli uffici competenti provvedono entro 90 gg.(novanta), calcolando sulle predette somme gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.
ART. 24 SANZIONI 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.50, comma 1 del D.L.vo n° 507/93, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento. 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori, secondo la normativa vigente. ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1) L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è attribuito al funzionario responsabile ex art.54 D.L.vo 507/93, designato nell'ambito della Ripartizione Servizi Tributari, fermo restando le responsabilità dei funzionari preposti al rilascio dei provvedimenti per quanto attiene la legittimità e l'opportunità degli atti adottati. Detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2) L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è attribuito al funzionario responsabile ex art.54 D.L.vo 507/93, designato nell'ambito della Ripartizione Polizia Urbana, fermo restando le responsabilità dei funzionari preposti al rilascio dei provvedimenti per quanto attiene la legittimità e l'opportunità degli atti adottati. Detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 3) Il servizio di accertamento e di riscossine della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art.32 del D.L.vo 507/93. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.(v.art.52 del D.L.vo 507/93)
ART. 26 ESENZIONI 1) Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità; c) le occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art.3 del presente regolamento.
CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Capo II del D.L.vo 15.11.1993 n° 507, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 31.12.1993 n° 566.
ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1) La parte riguardante la classificazione del territorio comunale di cui all'art.19 del presente regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dall'1 gennaio 1995. Pertanto è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.
ART. 29 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate il previgente regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ( adottato con deliberazione di C.C. n° 55 del 22.10.1963) e relativi allegati, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente regolamento.
ALLEGATO A. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA TOSAP
RIPARTIZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Zona "A" Centro Abitato
Zona "B" Zona Limitrofa
Zona "C" Zona Periferica
Zona "D" Sobborghi e
Frazioni
ALLEGATO B 1 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI(MQ./ANNO)
TIPOLOGIA ZONA TARIFFA NOTE 1994
Occupazione di suolo comunale I 43,90 (euro) con chioschi,cabine,manufatti vari II 42,74 III 27,49 IV 16,46
Occupazione di suolo comunale I 43,90 (euro) prive di installazioni II 42,74 III 27,49 IV 16,46
Occupazione sovrastanti o sotto- I 21,95 (euro) stanti il sottosuolo.Pensiline,bacheche II 21,37 prospetti,vetrine,banderuole,luminali III 13,74 tab a cassa,cassette Riduzione facolta- IV 8,23 tiva alla metà.
Tende solari. I 13,17 (euro) Riduzione obbligatoria al 30% II 12,82 (art. 44 co II) III 8,25 IV 4,94
Occupazione con impianti automa- I 15,49 (euro) Tale voce, non era prevista, ai fini della tici di distributori di tabacchi II 10,33 tassazione, sino al 1993 (art.48 co II) III 7,75 IV 7,75
Passi carrabili I 21,95 (euro) Riduzione obbligatori alla metà II 21,37 (art.44 co III) III 13,74 IV 8,23
Accessi carrabili. I 4,39 (euro) Tale voce, ai fini della tassazione,è stata Riduzione facoltativa al 10% II 4,27 configurata sino al 1993 nella voce (art.44 co VIII) III 2,75 "PASSI CARRABILI" IV 1,65
Passi carrabili costruiti dal Comune. I 4,39 (euro) Tale voce, ai fini della tassazione Riduzione al 10% II 4,27 è stata configuarata sino al 1993 nella voce III 2,75 voce "Passi carrabili" IV 1,65
Passi carrabili per accesso ad I 21,95 (euro) Tale voce, ai fini della tassazione,è stata impianti distributori di carbu- II 21,37 configurata sino al 1993 nella voce rante.Riduzione facoltativa III 13,74 "PASSI CARRABILI" alla metà. IV 8,23
Condutture cavi ed impianti in I 154,94 (euro) Tale tariffa applicata nel '93 risulta dif- |