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TESTO
EMENDATO
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 31/3/1999 RESA ESECUTIVA DAL
CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE IL 03/06/1999 DEC. N. 5167/4839.
MODIFICA DELLA PRECEDENTE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 404 DEL
16/12/1999, ULTERIORMENTE INTEGRATO CON DELIbErAziONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.61 DEL 29 MARZO 2006
Art. 1 POTESTA’ REGOLAMENTARE
L’art. 3, comma 149 e
l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 hanno attribuito ai Comune potestà
regolamentare generale delle proprie entrate, di natura tributaria.
L’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 individua la potestà regolamentare in
materia d’imposta comunalesugli immobili.
Il presente regolamento è emanato nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme
vigenti in materia.
Per quanto disposto dal d.lgs. 19/12/97 n. 218 “Accertamento con
adesione del contribuente” si rinvia allo specifico regolamento emanato
da questa Amministrazione.
Art. 2 COMUNICAZIONE
1) le modalità secondo le quali procedere alla dichiarazione annuale in
caso di variazione, disciplinate dall’art. 10, commi 4 e 5 del d.lgs.
504/92 sono modificate a partire dal 1° gennaio 1999 secondo quanto
indicato nei successivi commi.
2) I soggetti passivi individuati dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 comunicano all’Ufficio tributi del Comune il possesso degli
immobili di cui al comma 2 dell’art. 1 dal citato decreto legislativo,
ubicati nel territorio comunale con esclusione di quelli esenti ai sensi
dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
il possesso ha avuto inizio.
3) La comunicazione, in duplice copia, deve essere spedita all’Ufficio
tributi del Comune dagli interessati a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 2°. Nel caso di
più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta per un medesimo
immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili
indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà
comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale,
la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del
condominio per conto dei condomini.
4) La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto
passivo e di eventuali contitolari, il codice fiscale, nonchè i dati
dell’immobile (Comune di ubicazione, via numero civico, piano, interno)
con gli estremi identificativi catastali (foglio di mappa, particella,
subalterno, rendita catastale, specificando se la stessa è effettiva o
presunta); essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni
concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi
all’Ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati, nei
termini indicati al comma 2°. Alla comunicazione deve essere allegato in
copia il titolo che ha dato luogo alla variazione.
Art. 3 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri
estinguono l’intera obbligazione tributaria.
Art. 4 ESENZIONI
La esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del citato decreto
legislativo, concernente gli immobili utilizzati da enti non
commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non
commerciale utilizzatore.
Art. 5 RIDUZIONE E DETRAZIONE D’IMPOSTA
1) Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992, sono considerate abitazioni
principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, di primo ,o secondo grado, ivi residenti. Per tali
immobili il proprietario dovrà dare comunicazione all’Ufficio, ai sensi
del precedente art. 2, con le modalità e nei termini ivi previsti.
2) Per favorire la
realizzazione degli accordi previsti dalla Legge 9/12/1998 n.431: ai
proprietari che concedano in locazione a titolo di abitazione principale
del conduttore, immobili ad uso abitativo, alle condizioni previste
dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, l’aliquota
è ridotta dell’1‰ rispetto all’aliquota minima applicata nel Comune di
Palermo; Per gli immobili non locati ad uso abitativo per i quali si
applicano le disposizioni dell’ art. 2 della citata L. 431/98 e per i
quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni, l’aliquota ICI è aumentata dal 2 ‰ rispetto alla
aliquota massima applicata nel Comune di Palermo, con esclusione degli
immobili dichiarati inagibili ubicati nel Centro Storico. L'aliquota è
ridotta dell'1% rispetto all'aliquota minima applicata nel Comune di
Palermo ai proprietari che concedono in locazione immobili ad uso
abitativo agli studenti fuori sede iscritti nelle facoltà universitarie
palermitane e che ivi stabiliscono la propria reisdenza.
Art. 6 ACCERTAMENTO E CONTROLLO
1) la Giunta Comunale fissa annualmente i criteri selettivi ai fini
della formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del
tributo.
2) L’Ufficio tributi del Comune per l’attività accertatrice può:
* invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti
interessanti ai fini dell’accertamento;
* inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
specifiche riguardanti l’accertamento;
* richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti
ritenuti utili;
* collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle
finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;
3) La Polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con
l’Ufficio tributi nell’attività accertatrice inviando allo stesso tutte
le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del
presupposto dell’imposta.
4) Per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente
regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed
elementi dichiarati non verranno effettuate.
5) L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle
sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente entro
e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si
riferisce l'imposizione.
Art. 7 RISCOSSIONE
1) Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di
liquidazione non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei
predetti avvisi sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di
cui al D.P.R. 28 gennaio, 1998, n. 43.
2) Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli
per la riscossione del tributo che debbono essere formati e resi
esecutivi non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati
notificati al contribuente, ovvero in ipotesi di sospensione della
riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo e quello di
scadenza della sospensione.
Art. 8 SANZIONI
1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si
applicano le disposizioni di legge.
2) Per la violazione dell’obbligo della comunicazione di cui all’art. 2
comma 2° è prevista una sanzione amministrativa di £. 500.000 per ogni
immobile non dichiarata.
Art. 9 NORME INCENTIVANTI
1) L’importo pari all’1,5% delle somme riscosse a seguito di
accertamenti ed avvisi di liquidazione definitivi è destinato ad
alimentare un apposito fondo da distribuire annualmente al personale
addetto all’Ufficio I.C.I. del Comune nonché all’altro personale che
collabora nell’attività di accertamento.
2) La Giunta Comunale determinerà i criteri per un’obiettiva
distribuzione del fondo sopraindicato con riguardo alla effettiva
attività lavorativa svolta dal personale summenzionato nell’attività
accertatrice, nonché alla qualifica funzionale.
Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Per il solo anno d’imposta 1999, i termini di pagamento delle rate di
imposta, previsti dall’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, sono
differiti al 31 dicembre 1999.
2)) Le dichiarazioni e denuncie presentate dai contribuenti nel 1999, ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, sono assimilate alle
comunicazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 11 RIMBORSI
1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del
pagamento. Le somme non dovute e liquidate dal Comune, su richiesta del
contribuente ed entro 60 gg. dalla liquidazione, possono essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli
immobili. |