Regolamento TARSU
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Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.02.1997 resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.04.1997 n. 4198/4086 CAPO I°DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSAIl Comune, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39, comma primo della Legge 22.2.1994 n. 146, che si disciplina con il presente regolamento con l'applicazione di tariffe annuali e giornaliere, come regolate dal successivo art. 6
ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare: a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo; b) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative. c) la deduzione, ai fini della determinazione del costo di esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale di un importo non inferiore al 5% e non superiore al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3, del D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione, è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (comma 3 bis art. 61 d.lgs. 507/93 come introdotto dal punto “b” comma 68 art. 3 L. 549/95).
ART. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'art. 59. 1° comma del d.lgs. 507/93, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati, con indicazione a seconda dei singoli ambiti o zone delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2.
Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è
attivato il servizio, è stabilita una riduzione del 60% nel caso la loro
distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1000 metri. I
detentori di detti insediamenti sono comunque tenuti ad utilizzare il
servizio pubblico di Nettezza Urbana provvedendo al conferimento dei
Rifiuti Urbani Interni e speciali assimilati nei contenitori vicinori
(comma
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di servizio relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo, previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio, è dovuto con una riduzione fissata in ragione del 60% (comma 4 - art.59 - d.lgs. 507/93).
Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio e non dipendenti da cause di forza maggiore (scioperi, contemporanei guasti accidentali ai mezzi etc.), (comma 6 - art. 59 - d.lgs. 507/93).I disservizi dovranno essere comunicati dall'utente al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed alla Ripartizione Tributi. Qualora entro i 90 giorni successivi alla comunicazione non si sia regolarizzato il servizio o argomentato l'inesistenza dei motivi di diffida il tributo è dovuto in misura pari al 40% nei seguenti casi: a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani; b) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita; c) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.
Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui al successivo art. 31.
CAPO II°
OGGETTO E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSAZIONE
ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI
1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (comma 1 - art. 62 - d.lgs. 507/93).
2. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (comma 4 - art. 62 - d.lgs. 507/93.
3. Sono considerati tassabili e senza che la mancata menzione denoti esclusione al tributo, i locali ed aree scoperte classificate al successivo art. 7.
ART. 5 SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse (comma 1 - art. 63 - d.lgs. 507/93).
2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi della proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
3. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
4. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio ne casi richiamati dal sopracitato art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accettata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.
5. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
6. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
7. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del d.lgs: 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 6 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Il Comune di Palermo ha istituito all'art. 1, del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento (art. 77 d.lgs. 507/93).
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, e attività commerciali in forma ambulante non ricorrente). La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse .
3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento e senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante il modulo di versamento previsto all'art. 50 del d.lgs. 507/93. Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7.
Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio il contenzioso e le sanzioni
si applicano le norme stabilite in proposito dal d.lgs. 507/93, come
riportate nel presente Regolamento al Capo IV, articoli 27,
Per la riscossione coattiva si applica l'art. 68 del D.P.R. 43/88 (art. 51 d.lgs. 507/93).ART. 7 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come descritto nell'allegato "A" con le rispettive tariffe specifiche.
ART. 8 TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE ESCLUSIONI.
1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (acqua, gas, luce); d). immobili che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dello stesso anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
3. Nel calcolo delle superfici si escludono, altresì, i locali e le aree: a) stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, ecc., a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori dal fondo (art. 10 bis Legge 29.10.1987 n. 441); b) A norma del terzo comma del citato art. 62, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale parte può essere determinata anche in percentuale come indicato nel successivo art. 10. c) quelle facenti parte di ospedali, case di cura, strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore (art. 1 comma 2 ter del D.L. 527/88, convertito in Legge 45/89).
4. Sono, altresì, esclusi dalla tassa quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale a causa di: a) norme legislative o regolamentari; b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile; c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; d) gli edifici della Chiesa cattolica e della altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, in via esclusiva, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. Pertanto, per tutti i locali ed aree, le esclusioni saranno operate nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari alla esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta della Ripartizione Tributi antecedente, comunque, alla definizione dell'avviso di accertamento notificato.
7. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano i criteri di analogia.
8. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree adibite ad uso e servizi comunali ovvero destinate ad attività direttamente gestite dal Comune.
ART. 9 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
1. Sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i mq. 200. Tale parte è comunque, da computare nel limite del 25%.
2. Sono assoggettate alla tassa, nella misura del 50%, le aree scoperte diverse da quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
3.
La tariffa unitaria è ridotta a richiesta di parte nei seguenti casi e
nelle misure di seguito indicate (comma
a) abitazioni con unico occupante con superficie non superiore a mq. 70 riduzione della tariffa unitaria del 20%. b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%, soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato o che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale. c) locali, diversi dall'abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio attività, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%. d) alla parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 30%. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale. Ove vengano meno le condizioni di cui ai punti precedenti il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia di cui sopra non viene presentata la Ripartizione Servizi Tributari provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia all'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell’art. 28 del presente regolamento.
ART. 10 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
Per i locali ed aree nei quali vi sia una promiscua produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati con rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi è prevista la forfettaria riduzione della superficie tassabile nelle misure sottoindicate:
ATTIVITÀ PERCENT. DI RIDUZIONE ATTIVITÀ INDUSTRIALE 10% ATTIVITÀ COMMERCIALE 10% ATTIVITÀ ARTIGIANALE 10%
Tali riduzioni sono applicabili solo nel caso in cui non sia possibile una netta distinzione tra le superfici produttive dei vari tipi di rifiuti. La riduzione viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica entro un anno ed a condizione che l'interessato alleghi idonea documentazione.
ART. 11 AGEVOLAZIONI
Il Comune nell'ambito della propria autonomia prevede speciali agevolazioni ( comma 1 art. 67 d.lgs. 507/93):
1. riduzione del 30% in favore degli anziani e dei cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni: a) singolo anziano occupante dell'abitazione con reddito che non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione redditi aumentata del 100% b) coppia di anziani con reddito che non superi cumulativamente la fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi aumentata del 100% ; Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 60° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 55° anno di età (L.R. 06/05/1981 nr 87 integrata e modificata dalla L.R. 25/03/1986 nr 14);
2 Viene consentita una riduzione della tariffa, pari al 30% ai nuclei familiari con reddito complessivo non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi nei quali sia presente un portatore di handicap (invalidità del 100% con diritto all’accompagnamento), previa presentazione di apposita documentazione attestante l’invalidità stessa. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal modello 740 o dal modello 101 o 201 di tutti i componenti il nucleo familiare relativo all'anno di presentazione dell'istanza ed atto notorio nel quale l'interessato dichiari che il nucleo familiare non possegga altri redditi oltre a quelli indicati nei modelli 101 o 201.
3 Viene consentita una agevolazione alle attività produttive, commerciali o di servizi, con una riduzione della tariffa del 30%, nel caso in cui l’utente provvede alla compattazio e/o raccolta differenziata di almeno il 70% del totale dei rifiuti prodotti nell’arco dell’anno. L’utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa dovrà produrre idonea documentazione.
4 Viene consentita un'agevolazione alle nuove attività produttive, commerciali o di servizi che creino nuovi posti di lavoro con le seguenti riduzioni: a) attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con un impiego da 1 a 5 dipendenti, riduzione pari al 30%; b) attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con impiego da 6 a 10 dipendenti, riduzione pari al 40% c) attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con impiego di oltre 10 dipendenti, riduzione pari al 50%; Le agevolazioni di cui sopra saranno consentite per un triennio dall'inizio dell’attività che dovrà essere debitamente documentata unitamente all'impiego delle unità lavorative.
5 Sono esentate dalla tassa: a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune ammesse a sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali condizioni dovranno essere attestate dalla Ripartizione Attività Sociali con elenco che dovrà essere inviato alla Ripartizione Servizi Tributari entro la presentazione dei ruoli ai fini della relativa cancellazione temporanea d’Ufficio. Il contribuente inserito nell’elenco annuale trasmesso dalla Ripartizione Attività Sociali, ha comunque l’obbligo di presentare una iniziale istanza per la fruizione del beneficio entro il 20 gennaio. Entro la detta data devono essere inoltre presentate eventuali denuncie di variazioni della ubicazione dei locali e delle aree. b) le abitazioni occupate da persone titolari, esclusivamente, di pensione sociale INPS, le quali a tal fine dovranno esibire copia del modello 201.
ART. 12 CONDIZIONI PER LE RIDUZIONI, LE AGEVOLAZIONI E LE ESENZIONI.
1.
Le agevolazioni tariffarie, le riduzioni delle superfici, le agevolazioni
e le esenzioni del tributo rispettivamente di cui agli articoli 9,
La domanda dovrà essere presentata entro il 20 gennaio di ogni anno. I presupposti per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni devono verificarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Le richieste di agevolazioni e di esenzione di cui all'art. 11, ad
esclusione di quelle di cui al comma
Le richieste di
riduzione tariffarie e di superfici imponibili di cui, rispettivamente,
agli articoli
3. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 30. Le riduzioni di superfici di cui all'art. 10, nonché le agevolazioni e le esenzioni di cui all'art. 11 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
ART. 13 DEDUZIONE FORFETARIA A TITOLO DI COSTO DELLO SPAZZAMENTO.
Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, l'importo del 15% a titolo di costo dello spazzamento. La misura di tale deduzione s'intende confermata per gli anni successivi se non diversamente determinata dal Consiglio Comunale.
ART. 14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE ERELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE
Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze: a) Coefficiente di produttività specifica: Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. b) Coefficiente medio di produttività specifica: Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa. c) Indice di produttività specifica: Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica. d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani: Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 15/11/1993 n.507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU. e) Tariffa media convenzionale: Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:
Tm = C/St
f) Coefficiente di qualità: Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.
Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.
ART. 15 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DIPRODUTTIVITA' SPECIFICA
I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti: a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico; b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.
ART. 16 MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA
La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata: a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qn, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima; b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica In, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività qn e coefficiente medio di produttività specifica qm; c) da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.
ART. 17 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA
Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini: a) rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa; b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al presente art. 16 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza; c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
CAPO III°APPLICAZIONE DELLA TASSA
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE
ART. 18 DECORRENZA
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, (comma 1° art. 64 d.lgs. 507/93.)
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (comma 2° art. 64 d.lgs. 507/93)
ART. 19 CESSAZIONE O VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILIZZATA
1. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e/o delle aree dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione in diminuzione debitamente accertata.
2. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione o variazione nel corso dell'anno di riferimento il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, e o aree, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio. Si precisa che gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri o obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o area.
ART. 20 DENUNCE
Modalità di presentazione 1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne autodenuncia specifica di assoggettamento all'Ufficio Tributi, comunicando altresì i dati identificativi del proprietario. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc.) concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali e circoscrizionali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere all'autodenuncia di assoggettamento alla tassa, presso gli stessi uffici che provvederanno ad inoltrarle alla competente Ripartizione Servizi Tributari; l'omesso invito da parte degli Uffici Comunali non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°.
2. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
3. Le denunce iniziali, di rettifica e cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio tributi.
4. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, dinanzi all'impiegato comunale che la riceve.
5. L'Ufficio Comunale ricevente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Annualmente la Ripartizione Servizi Tributari, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi a presentare la prescritta denuncia.
ART. 21 DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO
1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro i 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere: a) le generalità del contribuente; b) gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare e/o della convivenza; c) il titolo quantificativo dell'occupazione di cui all'art. 3, del presente Regolamento; d) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree; e) l'ubicazione del fabbricato, del piano della scala, e del numero interno; f)il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile; g) se trattasi dell'immobile di residenza o abitazione principale o immobile a disposizione; h) il numero di codice fiscale; i) la data di presentazione della denuncia; l) la firma autenticata nel caso d'invio a mezzo posta;
5. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare: a) la denominazione, b) la ragione sociale; c) la sede principale, legale o effettiva; d) lo scopo sociale od istituzionale; e) le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; f) gli elementi di cui al precedente punto 4 del presente articolo; g) il domicilio presso il quale notificare o recapitare le cartelle esattoriali.
6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacita di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
ART. 22 DENUNCIA DI VARIAZIONE E CONTENUTO
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data di presentazione della domanda, salvo il disposto dell'art. 19, comma 2, se trattasi di variazioni in diminuzione; mentre decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo dal giorno in cui si è verificata la variazione in aumento, se comportano, appunto, un maggiore aumento della tassa.
2. La denuncia di variazione deve contenere: a) le generalità del contribuente ; b) il codice contribuente; c) l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia; d) la decorrenza delle variazioni stesse; e) ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 21.
3. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.
ART. 23 DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO
1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e/o delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere: a) le generalità del contribuente; b) eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali e/o nelle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà; c) tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
d)
ogni altro elemento, come indicato nei precedenti art.li
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. In occasione del cambio di domicilio il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia iniziale relativa all'occupazione e/o detenzione dei nuovi locali e deve contestualmente presentare l'apposita denuncia di cessazione per l'immobile lasciato. Se questo rimane a disposizione, resta ferma l'obbligazione tributaria attenuata dalle eventuali riduzioni tariffarie previste dall'art. 9. In caso di mancata presentazione della denuncia iniziale dei nuovi locali, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 30 comma 1.
CAPO IV°
CONTENZIOSO - ACCERTAMENTO - SANZIONI - RIMBORSI
ART. 24 POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO
1. La Ripartizione Servizi Tributari potrà sottoporre per controllo i dati delle denunce anche mediante rilevazioni delle misure e destinazioni delle superfici imponibili; lo stesso provvederà al recupero della tassa evasa ed alla contestuale applicazione delle relative sanzioni (come indicato nel successivo art. 30).
1.1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili l 'ufficio potrà richiedere ai contribuenti: a) Atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e/o delle aree, e dei certificati catastali. b) Di rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche da restituire debitamente sottoscritti.
- La Ripartizione Servizi Tributari potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- Il Comune ai fini di potenziare l'azione di accertamento potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'individuazione delle superfici sottratte in tutto o in parte a tassazione, con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 71 del d.lgs. 507/93.
- La Ripartizione Servizi Tributari può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o di qualsiasi attività amministrativa dell'ente provvedendo a notificare all'utente l'avviso di accertamento.
1.2 In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste dalla Ripartizione Servizi Tributari nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio predetto ovvero il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
1.3 In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile.
1.4 La Ripartizione Servizi Tributari può richiedere, ai sensi del comma 1.1, all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall’art. 63, comma 3, del d.lgs. 507/93, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
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