Preambolo
Antica capitale della Sicilia e del
Mediterraneo, città d'arte e di cultura, fondata intorno al suo porto, Palermo è da
sempre stata punto d'incontro e di scambio fra storie, culture, razze e uomini diversi.
Richiamandosi a questa tradizione, gli uomini e le donne di Palermo si riconoscono nel
ruolo che la storia oggi assegna alla loro città, quello di luogo di frontiera fra
l'Europa e il Sud del mondo e affermano la loro piena e convinta adesione ai valori della
pace e della tolleranza.
Ostaggio per decenni di una terribile
organizzazione criminale, che ha insanguinato le strade e le piazze della loro città, e
che ne ha inquinato le istituzioni di governo, nel darsi questo Statuto le cittadine e i
cittadini di Palermo dichiarano la loro volontà di continuare l'impegno di quanti hanno
sacrificato la vita per difendere contro la mafia i valori della democrazia, e così
aprire nella loro storia una pagina nuova.
Titolo I - Principi
art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Palermo, ente autonomo
entro l'unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla
Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti,
ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi
di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile
convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini.
2. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e
garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza
distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
3. In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive
volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma
realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione
più deboli e svantaggiate.
4. Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
art. 2
Finalità
1. Nell'espletamento delle proprie
attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:
- l'affermazione e promozione delle pari
opportunità tra i sessi;
- il sostegno alla famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
- la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e
adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;
- la formazione dei giovani, il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la
prevenzione del disagio e dell'emarginazione;
- l'effettività del diritto allo studio ed alla formazione permanente;
- la diffusione e la promozione della cultura;
- l'effettività del diritto al lavoro, in particolare nei confronti di quanti sono in
cerca di occupazione;
- la realizzazione dei diritti dei disabili e la loro piena integrazione sociale e
lavorativa, attuando azioni concrete per l'abbattimento di ogni barriera di comunicazione
e architettonica;
- il riconoscimento della dignità degli anziani e la valorizzazione delle loro
potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di
occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
- il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico;
- l'integrazione nella comunità degli stranieri e apolidi;
- l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
- la tutela e la protezione degli animali;
- l'affermazione del diritto alla salute;
- il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di
volontariato;
- la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il
recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale,
artistico e monumentale;
- la promozione e la valorizzazione dello sport anche come strumento di recupero sociale;
- la garanzia della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- la promozione della pace e della cooperazione tra i popoli per il loro sviluppo
economico, sociale, culturale e democratico.
art. 3
Principi di organizzazione
1. Il Comune è al servizio del cittadino.
2. Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità
politica e responsabilità gestionale, ispira la propria azione ai principi di
trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la semplificazione dei procedimenti e
degli atti amministrativi.
art. 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle
formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del
contributo di tutti i cittadini.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della
Provincia regionale di Palermo, della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione
europea. A tali programmi conforma la propria attività.
3. I rapporti con la Regione siciliana, con la Provincia regionale di Palermo, con gli
altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione, in modo da
rendere più efficiente ed economico lo svolgimento dei servizi ai cittadini.
art. 5
Emblemi e sede
1. Lo Stemma del Comune è araldicamente
così descritto: di rosso, ha l'aquila romana d'oro ad ali aperte, tenente con gli artigli
una fascia carica delle iniziali S.P.Q.P.
2. Il Comune ha per gonfalone un drappo di colore rosso, frangiato d'oro caricato
dell'aquila romana d'oro ad ali spiegate, tenente con gli artigli una fascia carica delle
iniziali S.P.Q.P. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà
ricoperta di bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma
della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori
nazionali frangiati d'oro.
3. Sede del Comune è Palazzo delle Aquile.
Titolo II - La partecipazione
Capo I
Informazione e accesso
art. 6
Diritto di informazione
1. Un'informazione esauriente e imparziale
sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini,
singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione
popolare.
2. Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del Segretario generale, all'Albo
Pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività
del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'Amministrazione si avvale dei
mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare sarà
pubblicato, con cadenza almeno trimestrale, il Bollettino del Comune, il quale conterrà:
- le relazioni del Sindaco rese al
Consiglio comunale;
- la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei
candidati e delle liste alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, presentate con
le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento per la pubblicità della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche elettive;
- tutti gli atti a rilevanza generale dell'Amministrazione.
art. 7
Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. Anche al fine di garantire la concreta
attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo, il Comune istituisce un Ufficio
per le relazioni con il pubblico, articolato su base circoscrizionale.
2. In particolare l'Ufficio provvede:
- a fornire ai cittadini ogni informazione
da essi richiesta circa l'attività dell'Amministrazione;
- a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
- ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui
sono titolari;
- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.
art. 8
Diritto di accesso
1. Il Comune garantisce l'accesso ai
documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa
vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento:
- disciplina le modalità d'esercizio del
diritto di accesso;
- individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
- detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Capo II
Partecipazione popolare
art. 9
Diritto di partecipazione
1. Il Comune riconosce nella partecipazione
dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli
istituti fondamentali della democrazia.
2. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano:
- residenti nel territorio del Comune;
- non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di
studio.
3. I diritti di partecipazione possono
essere esercitati da persone singole o associate.
art. 10
Libere forme associative
1. Il Comune valorizza tutte le libere
forme associative senza fini di lucro.
2. Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da
almeno un anno possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo che verrà
annualmente aggiornato a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il regolamento disciplina la struttura dell'albo, la sua eventuale suddivisione
in sezioni nonché i requisiti e le modalità per l'iscrizione.
4. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte all'albo costituiscono l'Assemblea
generale delle associazioni, la quale ha facoltà di elaborare un documento da presentare
al Sindaco e al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, in sede di
programmazione e prima della predisposizione del bilancio preventivo.
art. 11
Volontariato
1. Il Comune riconosce l'apporto del
volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e
può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di
conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.
2. Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che
esercitino il volontariato.
3. Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne
promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.
art. 12
Strumenti di partecipazione
1. Il Comune promuove la partecipazione dei
cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi
comunali mediante:
- la costituzione di consulte;
- l'esercizio del diritto di udienza;
- la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
- la proposizione di referendum consultivi;
- la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari;
- la sistematica promozione del confronto con le associazioni operanti nel
territorio comunale e rappresentate, anche tramite propri livelli superiori, nel CNEL e
nel CREL.
art. 13
Consulte
1. Al fine di valorizzare il contributo
della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire, anche su
base circoscrizionale, consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche
sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti
dell'attività del Comune.
2. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera, a maggioranza
assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le
organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento e i
compiti assegnati alla consulta e la durata.
art. 14
Diritto di udienza
1. Il Comune garantisce il diritto dei
cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e
servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di
competenza comunale.
2. Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del
diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
art. 15
Istanze e petizioni
1. Possono essere rivolte al Comune
istanze, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi, e petizioni, per esporre
comuni necessità.
2. Le istanze e petizioni, sottoscritte da almeno 1000 soggetti aventi i requisiti
di cui all'art. 9, sono rivolte agli organi di governo del Comune e depositate presso la
Segreteria generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.
3. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta.
art. 16
Iniziativa popolare
1. Possono essere presentate al Comune
proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi
collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del
Consiglio.
2. Sulle proposte, sottoscritte da almeno 2000 soggetti aventi i requisiti di cui
all'art. 9, l'organo competente per materia decide entro il termine fissato dal
regolamento.
art. 17
Referendum consultivo
1. Il Sindaco indice il referendum
consultivo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, quando ne faccia richiesta
il 5 per cento degli aventi diritto al voto, come individuati dal primo comma dell'art.
19.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono
l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso salvo che, con deliberazione adottata a
maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al collegio, non decidano altrimenti,
sussistendo ragioni di particolare necessità e urgenza.
art. 18
Limiti e materie
1. Non possono essere oggetto di
referendum:
- lo Statuto e i regolamenti del Consiglio
comunale e dei Consigli di Circoscrizione;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale
risultanti da piani e programmi;
- i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- i provvedimenti relativi al personale;
- i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei
confronti di terzi;
- gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
- gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- i provvedimenti sanzionatori;
- i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.
art. 19
Ammissibilità dei referendum
1. Nelle consultazioni referendarie hanno
diritto al voto:
- i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune;
- (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)
2. I criteri di formulazione dei quesiti
referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le
modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento. E'
consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei
quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione, e non in concomitanza con
altre operazioni di voto.
3. L'oggetto del referendum è sottoposto, da un apposito comitato promotore, alla
valutazione del Comitato dei garanti che ne verifica l'ammissibilità. Successivamente
alla raccolta delle firme, la richiesta di cui all'art. 17 è sottoposta alla
valutazione del Comitato stesso che ne verifica l'ammissibilità sotto il profilo formale.
4. Il Comitato dei garanti è composto dal Segretario generale del Comune, dal
Difensore Civico e da un magistrato a riposo, cui spetta la Presidenza, scelto in base a
criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei
due terzi dei Consiglieri.
art. 20
Effetti dei referendum
1. Qualora abbia partecipato al voto almeno
il 50 per cento degli aventi diritto, l'organo comunale competente si pronuncia entro 60
giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. L'esito della consultazione
stessa dovrà essere oggetto di dibattito in Consiglio comunale.
2. Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della
votazione, in occasione del dibattito in Consiglio comunale, devono indicare espressamente
i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori. Nell'ambito della propria
attività di indirizzo e programmazione, resta salva la possibilità per il Consiglio di
recepire l'orientamento degli elettori.
art. 21
Consultazioni popolari
1. Al fine di una maggiore conoscenza degli
orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di
consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella
distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazioni
di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal Sindaco su deliberazione della
Giunta o su determinazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale
promuove un dibattito in Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
art. 22
Conferenze cittadine
1. Per migliorare l'efficacia dell'azione
amministrativa il Sindaco e il Consiglio comunale possono indire conferenze cittadine cui
sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria
eventualmente interessate.
Capo III
Partecipazione al procedimento
amministrativo
art. 23
Procedimento amministrativo
1. Il Comune informa la propria attività
alla semplificazione del procedimento amministrativo. A tal fine:
- adotta le misure organizzative idonee a
garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle
Conferenze di servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre
amministrazioni;
- favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi, fra
l'Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero
determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
art. 24
Partecipazione al procedimento
1. Nelle materie di propria competenza il
Comune, gli enti le istituzioni e le aziende da esso dipendenti o controllati assicurano
la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi
diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:
- di prendere visione degli atti del
procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti;
- di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze
rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
- di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
- di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita
comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi
dell'iter procedimentale inerenti il provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.
3. Il regolamento sul procedimento
amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al
comma precedente.
Titolo III - Difensore civico
art. 25
Difensore civico
1. Al fine di garantire una più efficace
tutela dei cittadini nei confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o
comunque irregolarmente compiuti dagli uffici è istituito l'Ufficio del difensore civico.
2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ufficio sono
disciplinati dal regolamento.
3. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione pari a quella prevista per
gli assessori.
art. 26
Funzioni
1. Il difensore civico agisce di propria
iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e non è
sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il
difensore civico:
- con i responsabili degli uffici
competenti accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini;
- nei limiti e con le prerogative assegnate ai Consiglieri comunali esercita il
diritto d'accesso agli atti e documenti;
- fornisce al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, anche su loro
richiesta, elementi di giudizio in relazione ad eventuali disfunzioni riscontrate in
specifici settori dell'Amministrazione, proponendo interventi finalizzati a rimuovere i
fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che le hanno determinate;
- è tenuto a presentare semestralmente al Consiglio comunale una relazione
dettagliata sull'attività svolta. La relazione viene pubblicata nel Bollettino di cui
all'art. 6.
3. Il difensore civico collabora con il
nucleo di valutazione di cui all'art. 78, fornendo allo stesso ogni elemento utile
all'espletamento dei compiti assegnati.
art. 27
Requisiti
1. Il difensore civico deve essere persona
di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e
indipendenza di giudizio e dotata di provata esperienza giuridico-amministrativa.
2. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e non trovarsi in
situazioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.
3. (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)
art. 28
Elezione e durata in carica
1. Il difensore civico è eletto dal
Consiglio comunale, dopo due anni dall'insediamento del Consiglio stesso, a scrutinio
segreto e dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei Consiglieri comunali, nell'ambito
di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale.
2. Le modalità di presentazione delle candidature e i criteri per l'ammissibilità
delle stesse sono riservati al regolamento.
3. Il difensore civico non è rieleggibile. La durata del suo mandato dovrà
articolarsi temporalmente in modo da iniziare e concludersi a metà di due consiliature
diverse. In sede di prima applicazione del presente Statuto e nei casi di scioglimento
anticipato del Consiglio comunale, il mandato del difensore civico potrà avere
rispettivamente una durata maggiore e minore dei quattro anni normalmente previsti.
4. Il difensore civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero:
- per dimissioni;
- per decadenza, dichiarata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando
nel corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di
incompatibilità.
5. (annullato con provvedimento del
CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)
6. Nei casi di cessazione dalla carica previsti dai commi 4 e 5 , il
nuovo difensore civico eletto resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il
difensore civico sostituito.
Titolo IV - Servizi pubblici
art. 29
Principi
1. Il Comune provvede all'istituzione di
servizi pubblici per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e
realizzare fini sociali.
2. I servizi pubblici comunali sono
organizzati in modo da assicurare:
- l'eguaglianza tra tutti i cittadini;
- il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
- l'effettiva accessibilità, da parte di tutti ed in particolare delle cosiddette
categorie deboli;
- la qualità e quantità delle prestazioni con riferimento a standards;
- la continuità nell'erogazione;
- il diritto di scelta;
- la partecipazione e l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
- l'efficienza e l'efficacia.
art. 30
Forme di gestione dei servizi
1. I servizi pubblici possono essere
gestiti:
- in economia;
- in concessione a terzi;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di istituzione;
- a mezzo di società per azioni, favorendo, nel caso di servizi a rete, la
partecipazione degli utenti e dei lavoratori.
2. Per lo svolgimento di servizi a
carattere sovracomunale possono essere stipulati accordi di programma, ovvero possono
essere costituiti consorzi con la Provincia regionale di Palermo e/o con i comuni
limitrofi.
3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio comunale, esaminate le alternative
possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto
dalla Giunta. La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 29 ed osservare i
criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
4. La forma di gestione non incide sui diritti degli utenti.
art. 31
Verifica
1. In sede di prima applicazione dello
Statuto, e comunque entro due anni, il Comune effettua una ricognizione dei propri
servizi, al fine di stabilire se convenga proseguirne l'erogazione e se le forme di
gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella
legge e nello Statuto.
2. Unitamente al bilancio di previsione, il Consiglio comunale approva, di propria
iniziativa o su proposta della Giunta, un documento contenente le priorità e gli
indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica
generale delle tariffe non regolamentate da norme di legge.
3. I responsabili dei servizi presentano annualmente una relazione, allegata alla
relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo, che confronti la gestione e i
risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzi i costi dei servizi stessi.
Tale relazione verrà pubblicata sul Bollettino.
4. Salvo casi di comprovata necessità, sulla base dell'esame complessivo dei
risultati di gestione, il Consiglio comunale provvede a verificare, ogni due anni, la
scelta operata.
art. 32
Servizi in economia
1. Il servizio è gestito in economia
quando, per dimensione o per natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata
di piena autonomia gestionale.
2. La decisione di adottare tale forma di gestione è assunta dal Consiglio
comunale sulla base di una stima analitica dei costi finanziari e delle risorse
organizzative e tecniche necessarie, nonché della indicazione dei mezzi per reperirli.
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile.
4. L'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o
associati. E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di
costituire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
art. 33
Servizi in concessione
1. Qualora si ravvisino condizioni di
particolare convenienza il servizio può essere dato in concessione. Quando ciò non ne
pregiudichi l'efficienza e l'efficacia, il servizio può essere frazionato fra più
concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
2. Il concessionario è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, fra aspiranti
che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
3. Il disciplinare di concessione
definisce:
- gli obblighi del concessionario;
- la durata del rapporto;
- l'eventuale diritto di prelazione;
- l'esclusione del rinnovo tacito.
4. Spetta al dirigente dell'ufficio cui fa
capo il servizio verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso.
Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si
rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.
Capo I
Aziende speciali
art. 34
Aziende speciali
1. Qualora lo si ritenga opportuno, per
servizi a contenuto imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione
di aziende speciali. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il
profilo tecnico ed economico deve essere costituita un'unica azienda.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali
e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che:
- indichi analiticamente le previsioni
sulla domanda di servizi e sui costi;
- individui le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
- stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della
gestione.
3. L'azienda ha personalità giuridica ed
ha piena autonomia gestionale e patrimoniale. Il Consiglio comunale approva l'atto
costitutivo e lo statuto delle nuove aziende e stabilisce un termine entro il quale deve
essere esaminato dal Consiglio di Amministrazione. Decorso tale termine lo statuto si
intende approvato.
4. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, le aziende già
costituite sottopongono all'esame del Consiglio comunale il proprio statuto.
5. Lo statuto dell'azienda:
- stabilisce le norme fondamentali relative
alla competenza degli organi e al loro funzionamento, in modo da assicurarne l'autonomia
imprenditoriale, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
- prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della
gestione;
- disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6. E' competenza del Consiglio comunale
verificare la rispondenza della gestione dell'azienda agli indirizzi impartiti nonché
approvare gli atti fondamentali dell'azienda. Detti atti si intendono approvati se entro
20 giorni dal loro ricevimento il Consiglio comunale non presenterà osservazioni
art. 35
Organi
1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Direttore e il Collegio dei revisori.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a cinque,
ivi compreso il Presidente, sono nominati dal Sindaco, a seguito di pubblico bando, tra
persone munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa, da valutarsi in base a
curriculum. Durano in carica quattro anni e possono essere revocati per gravi
irregolarità nella gestione o per inefficienza.
3. Il Direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda. Viene
assunto con contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le
modalità previste dal regolamento.
art. 36
Attività
1. Le aziende, di norma, gestiscono i
servizi direttamente. In casi adeguatamente motivati possono dare in convenzione o in
concessione singole funzioni, purché queste non costituiscano parte prevalente della loro
attività.
2. Le aziende non possono costituire società di capitali per lo svolgimento dei
compiti loro demandati.
Capo II
Istituzioni
art. 37
Istituzioni
1. Per l'erogazione di servizi
socio-assistenziali, educativi, culturali e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale, che
richiedano tuttavia autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di istituzioni. Per
ragioni di efficienza e di economicità e per più servizi omogenei viene costituita
un'unica istituzione.
2. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, le modalità di
erogazione dei servizi, i modi di partecipazione degli utenti, il regime contabile e
quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento di ogni istituzione, sono contenuti
in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.
3. Le istituzioni dispongono di entrate proprie. Esse sono costituite dalle risorse
eventualmente messe a disposizione da terzi e dalle tariffe dei servizi, che le
istituzioni stesse provvedono ad accertare e riscuotere.
4. Il Direttore e il personale delle istituzioni sono compresi nella pianta
organica del personale comunale. Ad essi si applica il regolamento organico comunale. Le
istituzioni possono avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati. E'
esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti
di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
5. Il bilancio delle istituzioni fa parte del bilancio comunale.
art. 38
Organi
1. Organi dell'istituzione sono il
Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di tre, ivi compreso il
Presidente, sono nominati dal Sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone munite di
competenza nel settore, gestionale e amministrativa, da valutarsi in base a curriculum e
che non facciano parte del Consiglio comunale. Durano in carica quattro anni e possono
essere revocati per gravi irregolarità nella gestione o per inefficienza.
3. Ai componenti del C.d.A., compreso il Presidente, viene corrisposto
un'indennità o un gettone di presenza la cui entità sarà prevista dal regolamento.
4. Il Direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'istituzione.
Capo III
Società
art. 39
Società di capitali
1. Il Consiglio comunale può promuovere la
costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza
che richiedano investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, con tariffe
commisurate alla fruizione, e, in particolare, per la gestione dei servizi a rete. Nel
caso di servizi comuni a più soggetti pubblici, il Consiglio può promuovere la
costituzione di società a totale capitale pubblico.
2. Qualora non sia totale, la partecipazione pubblica non può superare l'80 per
cento del capitale sociale. Nel caso di servizi a rete di cui al primo comma, almeno il 10
per cento delle azioni è riservato alla vendita preferenziale agli utenti ed ai
lavoratori.
3. I soci privati sono scelti mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Tutte le società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono
obbligate alla certificazione di bilancio.
5. La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di
fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:
- approva lo statuto societario;
- determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;
- individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
- stima le entrate previste;
- determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
6. Lo statuto societario stabilisce:
- il numero dei componenti degli organi
collegiali e, tra questi, quelli di nomina del Sindaco;
- le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive
dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
- le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
- la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune.
art. 40
Partecipazione minoritaria
1. Il Comune può partecipare con quote di
minoranza a società di capitali, con una solida situazione finanziaria, che abbiano scopi
connessi ai compiti istituzionali del Comune.
2. La partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10 per cento del
capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel
Consiglio di Amministrazione.
Capo IV
Forme di collaborazione
art. 41
Accordi di programma
1. Nell'ambito delle direttive impartite
dal Consiglio, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi
che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
più soggetti pubblici, il Sindaco promuove, anche a mezzo di conferenze di servizio, la
conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate,
informandone il Consiglio comunale.
2. L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto
dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in
caso di inadempienza delle parti.
3. Il consenso manifestato dal Sindaco o dall'Assessore delegato in sede di
conferenza di servizio, nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente
vincolante per l'Amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere
approvate all'unanimità.
art. 42
Consorzi
1. Per la gestione comune di uno o più
servizi, il Comune può costituire consorzi con altri comuni e/o con la provincia
regionale secondo le modalità previste dal presente Statuto per le Aziende speciali.
2. L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti
interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
3. Il Comune è rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
Titolo V - Gli organi di governo
art. 43
Indirizzo politico-amministrativo
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 3
del presente Statuto, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali.
2. Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge, dal presente
Statuto e dai regolamenti.
Capo I
Il Sindaco e la Giunta
art. 44
Il Sindaco
1. Il Sindaco, eletto sulla base del
proprio programma politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione
diretta dell'intera popolazione di Palermo.
2. E' il capo dell'Amministrazione comunale e la rappresenta legalmente.
art. 45
La Giunta
1. La Giunta, organo di amministrazione
attiva del Comune, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo
di 16 Assessori da lui
nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità.
art. 46
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco esercita le competenze
attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, nonché quelle non espressamente
attribuite ad altri organi del Comune. In particolare:
- nomina gli Assessori e tra questi il Vice
Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo
consenta;
- convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il
regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio
comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali chiede
l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
- risponde, anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi
presentati dai consiglieri comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la
Segreteria generale;
- presenta semestralmente una relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato
di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente
rilevanti;
- indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze
cittadine;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari
responsabili dei tributi;
- designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni da esso dipendenti o controllati;
- vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati
dal Comune;
- vigila sull'attività delle Circoscrizioni di decentramento;
- nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri
fissati dalla legge e dal presente Statuto;
- nomina esperti estranei all'Amministrazione;
- presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione scritta sull'attività
svolta dagli esperti;
- autorizza, anche attraverso il rilascio della procura speciale, l'Avvocatura
comunale a proporre azione giurisdizionale, ovvero a costituirsi parte civile per tutelare
gli interessi del Comune;
- emette i provvedimenti di accesso, di occupazione d'urgenza e di espropriazione,
di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione con le modalità stabilite
dalla legge;
- coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine
di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli
utenti;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al Comune;
- sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materie di interesse
comunale.
art. 47
Nomine
1. Onde procedere alle nomine o alle
designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso
dipendenti o controllati, ovvero dei componenti degli organi consultivi del Comune, il
Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, attraverso un pubblico bando, rende note le caratteristiche di professionalità,
il titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna nomina o designazione.
2. Il Sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi
in materia di pari opportunità, con proprio atto, motivando le ragioni e i criteri della
scelta al Consiglio comunale alla prima seduta utile successiva.
3. I designati vengono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta utile
successiva alla nomina.
art. 48
Esperti
1. Per l'espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, il Sindaco può conferire incarichi di consulenza a
tempo determinato, rinnovabili con provvedimento motivato, ad esperti estranei
all'Amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2. Nell'ambito delle competenze, relative a specifici settori e/o progetti, loro
attribuite con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e
consulenza nei confronti del Sindaco.
3. Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della
struttura organizzativa dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
4. Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.
5. I designati vengono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta utile
successiva alla nomina.
art. 49
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco
nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e
dal presente Statuto. In particolare:
- approva gli atti relativi ad acquisti,
alienazioni, appalti e contratti in generale, fatte salve le competenze dalla legge
espressamente attribuite al Consiglio comunale;
- approva i progetti relativi ad opere pubbliche e i capitolati di appalto per
acquisizione di servizi e forniture;
- autorizza le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi relative
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- autorizza le transazioni;
- provvede ad effettuare storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa
rubrica di bilancio;
- effettua i prelievi dal fondo di riserva;
- procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei
corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal
Consiglio comunale;
- provvede all'erogazione di contributi secondo quanto disposto dai regolamenti di
settore;
- provvede in ordine alle assunzioni e allo stato giuridico ed economico del
personale;
- provvede in ordine alle indennità, ai compensi, ai rimborsi e alle esenzioni
agli amministratori, ai dipendenti e ai terzi;
- esprime il proprio parere circa le nomine o le designazioni dei rappresentanti
del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate.
art. 50
Assessori
1. In relazione ai contenuti del documento
programmatico del Sindaco, con delega dello stesso, ad ogni Assessore viene attribuito il
compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee
e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli
indirizzi della Giunta e del Consiglio.
2. Gli Assessori presentano alla Giunta una relazione sui risultati raggiunti in
relazione agli obiettivi fissati.
3. Il Sindaco può delegare agli Assessori la firma di atti che la legge e lo
Statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.
Capo II
Il Consiglio
art. 51
Funzioni
1. Il Consiglio è organo di indirizzo, di
programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. La funzione di indirizzo del Consiglio si realizza, oltre che con l'adozione
degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di
direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle
proposte dei cittadini.
3. La funzione di controllo si realizza mediante:
- le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del Sindaco sullo stato di
attuazione del programma e sull'attività svolta;
- le valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sull'attività degli
esperti;
- la proposizione al Sindaco di interrogazioni ed interpellanze;
- l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine e di inchiesta, secondo
quanto previsto dalla legge;
- la richiesta di pareri e relazioni ai revisori dei conti del Comune.
art. 52
Regolamento interno
1. Il Consiglio comunale adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.
art. 53
I Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano la comunità
locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione,
non appena sia stata adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento,
hanno diritto di:
- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di
deliberazione poste in discussione.
4. I Consiglieri hanno facoltà di attivare
l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute
consiliari consecutive decade. Sentito l'interessato, la decadenza è dichiarata dal
Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento.
art. 54
Accesso dei Consiglieri agli atti, alle
informazioni e ai locali comunali
1. I Consiglieri hanno diritto di:
- prendere visione dei provvedimenti
adottati dall'Amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o
controllati, dalle Circoscrizioni;
- avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma
diretta;
- ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti;
- libero accesso e di ispezione negli stabilimenti comunali e nelle relative
pertinenze.
2. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti
al rispetto del segreto.
3. Qualora i Consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino
l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al Sindaco
il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
art. 55
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi
consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio comunale dovranno
essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei
gruppi.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 Consiglieri.
3. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un
unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione
delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto ciascun gruppo
consiliare si riunisce per l'elezione di un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è
considerato capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui
il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età.
art. 56
Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio comunale:
- rappresenta il Consiglio;
- lo convoca e lo presiede;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le
proposte del Sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal
presente Statuto;
- riceve le determinazioni delle Commissioni consiliari e le porta a conoscenza del
Consiglio;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi
punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del
Consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
- vigila sull'esecuzione degli atti.
art. 57
Ufficio di Presidenza
1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio. Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal Presidente del
Consiglio e da due Vice Presidenti.
2. I Vice Presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il
Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.
3. L'Ufficio di Presidenza:
- organizza l'attività del Consiglio e
coordina quella delle Commissioni;
- provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
- coadiuva il Presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
- decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno;
- propone al Consiglio le modifiche al regolamento interno;
- cura l'istituzione e l'organizzazione dell'Ufficio Studi e Documentazione.
4. L'organizzazione e la dotazione organica
della struttura amministrativa della quale si avvale l'Ufficio di Presidenza sono
disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze di un dirigente
amministrativo.
art. 58
Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato e presieduto
dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, ovvero,
in mancanza, dal secondo Vice Presidente.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, di propria iniziativa
o su domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco.
In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a
cura del Segretario generale, all'Albo Pretorio e sono portati a conoscenza della
cittadinanza con mezzi idonei individuati dal regolamento.
art. 59
Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei Capigruppo si riunisce
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o di un componente dell'Ufficio di
Presidenza da questi delegato.
2. (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995).
art. 60
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio costituisce al suo interno
Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla
consistenza dei gruppi. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una Commissione.
2. Le Commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive.
Esprimono pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di competenza del
Consiglio. Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 15
giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.
3. Le Commissioni, tramite l'Ufficio Documentazione e Studi e col personale
dell'Ufficio di Presidenza e delle Ripartizioni comunali, possono formulare proposte ed
atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale.
4. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per
l'esame delle proposte da parte della Commissione.
5. Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza delle Commissioni
e ne disciplina l'attività.
6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, formate da Consiglieri
nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini
conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina
l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
7. Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di
voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali; intervengono inoltre, su
richiesta della Commissione, i Presidenti delle Circoscrizioni, i revisori dei conti del
Comune, i dirigenti del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o
controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso nonché esperti di cui all'art. 48.
8. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne
ravvisi la necessità, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali,
economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.
art. 61
Commissioni di indagine
1. Il Consiglio può disporre indagini su
materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una Commissione composta
da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. La Commissione ha la facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti
delle Circoscrizioni, i revisori dei conti, i dirigenti del Comune, i direttori di enti,
aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso,
le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto
dell'indagine.
3. Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi
l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Sindaco il
quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
4. La Commissione deve concludere i lavori sottoponendo al Consiglio una relazione
o più relazioni proposte dai commissari o da una parte di essi entro 60 giorni dal suo
insediamento. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il Consiglio può concedere
una proroga.
Titolo VI - Decentramento
art. 62
Decentramento
1. Palermo è una città policentrica. Il
Comune di Palermo riconosce tale policentrismo e lo valorizza mediante il decentramento
politico-amministrativo e mediante la rilocalizzazione dei propri servizi culturali,
informativi e socio-assistenziali finalizzata alla costituzione nell'ambito del territorio
comunale di centri civici che fungano da poli di aggregazione idonei a sollecitare una
più intensa e attiva partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Entro un
anno dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio comunale approva il piano di
istituzione dei centri civici e le loro modalità di gestione garantendo la più ampia
partecipazione dei cittadini, singoli e associati.
art. 63
Circoscrizioni di decentramento
1. Il territorio comunale si articola in
Circoscrizioni, istituite al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini
alle scelte politico-amministrative e di garantire una più efficiente gestione dei
servizi.
2. L'ambito territoriale delle Circoscrizioni, il loro numero e la loro
denominazione sono stabiliti dal regolamento sul decentramento, approvato dal Consiglio
comunale a maggioranza assoluta.
3. La delimitazione delle Circoscrizioni avviene in modo da individuare aree
coerenti per composizione e consistenza demografica e per caratteri storici, sociali,
economici e culturali del territorio.
4. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio ed il Presidente.
art. 64
Funzioni delle Circoscrizioni
1. Il Consiglio comunale, a maggioranza
assoluta, individua i servizi gestiti dalle Circoscrizioni in relazione alle esigenze
della popolazione e alle strutture esistenti sul territorio.
2. Le Circoscrizioni esercitano, oltre alle funzioni proprie di cui al comma 1,
funzioni delegate dal Consiglio comunale, secondo i principi stabiliti nell'atto di
delega.
3. Il Consiglio comunale richiede alle Circoscrizioni pareri su materie di
specifico interesse circoscrizionale.
4. Le Circoscrizioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, presentano
all'Amministrazione una relazione riguardante i programmi che si intendono realizzare e i
relativi costi.
art. 65
Consiglio di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione è
composto da 15 membri eletti a suffragio diretto secondo le norme previste per l'elezione
del Consiglio comunale.
2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese
nel territorio della Circoscrizione.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio di
Circoscrizione sono disciplinate dal regolamento.
4. Il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di costituire al suo interno
Commissioni permanenti disciplinate in base al regolamento interno di ciascuna
Circoscrizione.
art. 66
Durata in carica
1. Il Consiglio di Circoscrizione dura in
carica quattro anni, viene eletto congiuntamente al Consiglio comunale e decade in caso di
scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge.
2. Può essere sciolto, previa diffida motivata del Sindaco, nei casi e con le
modalità stabilite dalla legge.
art. 67
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio di Circoscrizione è dotato
di autonomia regolamentare nei limiti indicati dal regolamento sul decentramento. Esso:
- delibera gli atti necessari alla gestione
dei servizi attribuiti alla Circoscrizione;
- adotta gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
- elabora proposte, redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento sul
decentramento, da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio comunale;
- promuove consultazioni fra i cittadini della Circoscrizione secondo le modalità
previste dal regolamento;
- esprime pareri sugli atti indicati dal regolamento sul decentramento;
- esprime, in particolare, parere obbligatorio, entro i termini e con le modalità
stabiliti dai regolamenti comunali, sui piani urbanistici generali, su quelli attuativi e
sui progetti di opere pubbliche che riguardino la Circoscrizione e sul bilancio preventivo
del Comune.
art. 68
Deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione, sottoposte
all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione, devono contenere il parere in ordine
alla regolarità tecnica del responsabile del servizio della Circoscrizione, il parere
contabile del responsabile del servizio di ragioneria della Circoscrizione e il parere di
legittimità del segretario della Circoscrizione.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione relative a competenze proprie
delle Circoscrizioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
all'Albo pretorio e all'Albo della Circoscrizione, salvo l'ipotesi di cui al comma 4 .
3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni sono trasmesse al
Sindaco, all'Assessore delegato e ai Capigruppo del Consiglio comunale.
4. (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)
5. Le deliberazioni relative a funzioni delegate devono essere trasmesse ad un
ufficio di staff, individuato dal regolamento di organizzazione. Esse diventano esecutive
qualora entro 20 giorni il predetto ufficio non le rinvii con osservazioni.
art. 69
Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di
Circoscrizione nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In seconda
votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la
maggioranza semplice. Il Consiglio circoscrizionale elegge altresì un Vice Presidente con
le stesse modalità di elezione del Presidente.
2. L'elezione deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti,
ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Il Presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice
Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
art. 70
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente:
- rappresenta la Circoscrizione nei
rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- convoca il Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e lo presiede secondo le
modalità previste dal regolamento;
- sottopone al Consiglio, per l'approvazione, le proposte di deliberazione;
- dà impulso all'azione del dirigente preposto agli uffici della Circoscrizione in
ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio di Circoscrizione e vigila sul
concreto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- esercita le funzioni delegategli dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di
stato civile;
- prende parte ai lavori delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale
laddove siano in discussione questioni che riguardano la Circoscrizione di appartenenza;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento.
art. 71
Risorse finanziarie
1. Il Comune provvede annualmente, con il
bilancio di previsione, a garantire le risorse per l'espletamento delle funzioni proprie
delle Circoscrizioni e di quelle delegate.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune da parte
dell'organo di controllo, il Consiglio di Circoscrizione approva il bilancio di
Circoscrizione.
3. Il Consiglio di Circoscrizione approva, nei termini indicati dal regolamento, il
conto consuntivo che viene trasmesso ai revisori dei conti e che costituisce allegato al
conto consuntivo del Comune.
art. 72
Personale
1. A ciascuna Circoscrizione è assegnato
un dirigente, che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Circoscrizione,
e il personale numericamente e professionalmente adeguato per lo svolgimento dei compiti
previsti.
2. In armonia con il regolamento di organizzazione, il regolamento sul
decentramento individua i criteri generali ed i parametri di riferimento per definire
l'organigramma circoscrizionale.
Titolo VII - Organizzazione degli
uffici
Capo I
Principi
art. 73
Ordinamento degli uffici
1. Gli uffici e i servizi del Comune sono
ordinati dal regolamento di organizzazione in base a criteri di autonomia, funzionalità,
economicità di gestione, professionalità e responsabilità.
art. 74
Uffici di staff e di progetto
1. Il regolamento disciplina le
attribuzioni e il funzionamento degli uffici di staff e di quelli di progetto, con
particolare riferimento:
- alle funzioni di supporto all'attività
di gestione dei servizi pubblici;
- alla collaborazione con gli organi di governo nel fissare gli indirizzi generali
dell'Amministrazione;
- all'attività per il raggiungimento di specifici obiettivi.
2. Gli uffici di staff e di progetto
possono essere istituiti anche a tempo determinato.
3. I responsabili degli uffici di staff e di progetto sono nominati dal Sindaco,
previo parere, non vincolante, della Conferenza dei dirigenti, fra dirigenti di ruolo,
ovvero tramite contratto di diritto pubblico.
art. 75
Dotazione organica
1. La dotazione organica complessiva è
costituita dal personale in servizio alla data del 30 giugno di ciascun anno, suddivisa
per qualifiche funzionali e profili professionali.
2. Nel piano annuale di sviluppo organizzativo di cui all'art. 76 è prevista la
dotazione delle ripartizioni e degli uffici di staff, le assunzioni, anche a tempo
parziale e/o determinato, da effettuare nell'anno, in rapporto alle esigenze del piano.
art. 76
Piano annuale di utilizzo del personale
1. In rapporto agli obiettivi, alle
politiche e all'attività del Comune nell'anno di riferimento, la Conferenza dei dirigenti
di cui all'art. 84 predispone annualmente il piano di utilizzo del personale.
2. Il piano è redatto tenendo conto degli elementi forniti dal nucleo di
valutazione, nonché delle relazioni dei dirigenti responsabili delle diverse unità
operative.
3. Il piano costituisce allegato alla proposta di bilancio di previsione ed è
l'elemento base per la determinazione della previsione di spesa. Può essere variato nel
corso dell'anno dalla Giunta, se non comporta aumento di spesa. Delle variazioni deve
essere data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
art. 77
Relazioni sindacali
1. L'Ufficio Relazioni Sindacali, istituito
nell'area di gestione del personale, verifica l'applicazione degli accordi nazionali e
decentrati, collabora alla prevenzione e alla composizione dei conflitti sindacali, cura
l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso appositi programmi.
art. 78
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, disciplinato
dal regolamento:
- rileva, per ciascuna unità
organizzativa, gli indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la
flessibilità e l'innovazione;
- determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri
di riferimento del controllo;
- valuta il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolti dagli
uffici e la qualità dei servizi resi.
2. Il nucleo, mediante valutazioni
comparative dei costi e dei rendimenti, verifica:
- l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa;
- l'attuazione dei programmi e i risultati conseguiti dalle strutture di gestione
dei servizi in rapporto agli obiettivi posti e alle risultanze del controllo interno di
gestione;
- la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della
responsabilità contabile e amministrativa;
- la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale.
3. Il nucleo di valutazione si avvale degli
elementi di giudizio forniti dal difensore civico e dei risultati del controllo di
gestione di cui all'art. 89.
4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde del proprio
operato esclusivamente al Sindaco, cui riferisce trimestralmente sui risultati della
propria attività. Ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere anche
oralmente informazioni ad uffici pubblici.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale
può autorizzare la stipula di convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
Capo II
Il Segretario comunale generale
art. 79
Segretario generale
1. Ferme restando le attribuzioni
disciplinate dalla legge e dal presente Statuto, il Segretario comunale generale
sovrintende all'attività amministrativa del Comune nel suo complesso, mediante il
coordinamento funzionale dei dirigenti con responsabilità di direzione di unità
operative di massima dimensione.
art. 80
Vice Segretario
1. Il Vice Segretario svolge le funzioni
vicarie del Segretario comunale generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni sue
proprie e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento, non
occorrendo alcun provvedimento di autorizzazione.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario comunale generale e del Vice
Segretario vicario, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica
apicale.
3. Il Vice Segretario vicario è nominato previo espletamento di apposito concorso
interno.
art. 81
Direzione generale
1. La Direzione generale sovrintende al
processo di pianificazione dell'attività amministrativa e adotta i provvedimenti
organizzativi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del
Comune. Della direzione generale fa parte il responsabile della gestione del personale.
2. Alla direzione generale è preposto un Direttore generale nominato dal Sindaco
fra i dirigenti di ruolo, ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto
pubblico.
3. Il regolamento di organizzazione definisce le funzioni della Direzione generale.
Capo III
La dirigenza
art. 82
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti preposti alla direzione di
uffici e servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo. In particolare ad essi competono:
- la direzione e il coordinamento dei
sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
- l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di
gestione inerenti alla realizzazione dei progetti;
- la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, anche riferita al singolo
dipendente e l'adozione delle conseguenziali iniziative nei confronti del personale;
- la determinazione, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
- la definizione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico, l'articolazione
dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura
organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
- l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel
rispetto dei contratti collettivi;
- l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e
la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli
altri adempimenti;
- le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria
competenza;
- la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;
- la formulazione di proposte, agli organi di governo, anche ai fini della
elaborazione di programmi e direttive;
- l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalle leggi
e dai regolamenti o da deliberazioni comunali.
I dirigenti curano inoltre, nell'esercizio
delle loro attribuzioni, che le entrate relative agli uffici e servizi di rispettiva
competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente secondo i termini fissati da
leggi, regolamenti o deliberazioni comunali.
2. La presidenza delle commissioni di gara,
l'aggiudicazione nonché la stipulazione dei contratti competono al dirigente preposto al
settore interessato, salvo che il regolamento non disponga altrimenti.
3. Le determinazioni in ordine alla resistenza in giudizio competono al dirigente
responsabile dell'Avvocatura comunale.
4. Semestralmente i dirigenti predispongono una relazione dettagliata in ordine
all'attività svolta e all'esercizio dei poteri di spesa ad essi attribuiti.
art. 83
Direzione degli uffici
1. La direzione di uffici e servizi è
attribuita, di regola, a personale proveniente dalle carriere comunali, scelto secondo
criteri di merito e professionalità.
2. Gli incarichi di direzione di uffici e servizi possono essere attribuiti a
persone estranee all'Amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica
da ricoprire, quando ragioni espressamente indicate nell'atto di incarico richiedano il
ricorso a competenze specifiche o esperienze professionali esterne.
3. Dell'intendimento di affidare tali incarichi è data notizia al pubblico,
indicando il termine per la presentazione delle domande sulle quali il Sindaco decide con
provvedimento motivato.
4. Il regolamento determina il numero dei dirigenti esterni che non può, comunque,
essere superiore al 20 per cento rispetto alla previsione della pianta organica.
art. 84
Conferenza dei dirigenti
1. Per una migliore funzionalità della
struttura amministrativo-burocratica e al fine di favorire l'attuazione dei progetti e dei
programmi, è istituita la Conferenza permanente dei dirigenti responsabili di unità
organizzative, presieduta da uno dei componenti in base ad una rotazione annuale.
2. La Conferenza esamina e formula proposte per la programmazione, il coordinamento
e l'organizzazione dell'Amministrazione al fine di adeguare le strutture del Comune ai
programmi e ai progetti degli organi di governo; determina, altresì, la dotazione
organica di ciascun ufficio e servizio.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni sono
disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Capo IV
Responsabilità
art. 85
Responsabilità dei dirigenti
1. I dirigenti, nel rispetto delle
direttive e degli indirizzi politici fissati dagli organi di governo, sono responsabili:
- del risultato dell'attività svolta dagli
uffici ai quali sono preposti;
- della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi;
- del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. La responsabilità del dirigente viene
esaminata anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate
alla struttura cui è preposto.
art. 86
Collocamento a disposizione e collocamento a
riposo
1. (annullato con provvedimento del
CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)
2. Il collocamento a disposizione e il collocamento a riposo vengono comminati
secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
3. Il collocamento a disposizione, comminato dal Sindaco, comporta la perdita del
trattamento economico accessorio. Per effetto del collocamento a disposizione non si può
procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.
art. 87
Responsabilità del personale
1. Il personale è tenuto ad assolvere, con
correttezza e tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi,
nell'ambito del proprio ruolo e degli obiettivi assegnati. E' altresì responsabile nei
confronti dei dirigenti per i carichi di lavoro assegnati e concordati e degli atti
compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Titolo VIII - Finanza e
contabilità
art. 88
Gestione finanziaria
1. Gli organi di governo del Comune e delle
Circoscrizioni e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla
legislazione vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti, impegnano le spese nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I dirigenti impegnano le spese nei limiti e con i criteri fissati dal
regolamento di contabilità. In particolare adottano autonomamente gli atti di impegno
relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici e gli atti che
costituiscono esecuzione di preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli
adempimenti connessi alla ordinazione e liquidazione di spese che siano conseguenziali ad
un atto emanato dagli organi del Comune. Per il pagamento di qualsiasi spesa i dirigenti
provvedono alla liquidazione della contabilità (stato di avanzamento, fatture) e
richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati a favore dei creditori.
3. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo,
registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi.
4. Con deliberazione consiliare può essere istituito il servizio di ragioneria
presso le Ripartizioni e le Circoscrizioni. Il responsabile di tale servizio adempie a
tutte le funzioni attribuite alla Ragioneria comunale nel campo della gestione
finanziaria, operando alle dipendenze funzionali del Ragioniere generale.
5. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro
personale responsabilità, che le entrate afferenti gli uffici e servizi di rispettiva
competenza siano accertate, riscosse e versate, entro i termini fissati dai regolamenti,
alla tesoreria comunale.
art. 89
Controllo di gestione
1. I risultati di gestione sono rilevati
mediante contabilità economica e finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al fine di utilizzare le risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico
per il conseguimento degli obiettivi programmati, il Comune attua il controllo interno di
gestione.
3. Un ufficio di staff, individuato dal regolamento di organizzazione, effettua la
rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi articolati in centri di costo.
4. La rilevazione contabile dei costi, le cui modalità sono disciplinate dal
regolamento di contabilità, prevede:
- la sistematica raccolta dei dati
gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
- l'elaborazione di indici di produttività.
5. I risultati del controllo di gestione
sono trasmessi al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti e presentati al Consiglio
comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo.
art. 90
Revisori dei conti
1. La revisione economico-finanziaria della
gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di revisori, composto ed
eletto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2. La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono
stabiliti dalla legge.
3. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza
previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.
4. Le funzioni dei revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente
ed esplicitate dal regolamento di contabilità.
5. Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione e il
funzionamento del collegio.
TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO
art. 91
Modalità di revisione
1. Lo Statuto può essere sottoposto a
revisione su iniziativa della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali. La modifica
è approvata con la maggioranza prevista per l'approvazione iniziale.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I
1. I regolamenti richiamati nel presente
Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati
entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.
II
1. Il regolamento per la disciplina dei
contratti e il regolamento di contabilità, redatti in conformità alla disposizioni
statutarie, saranno deliberati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
Statuto.
III
1. Il nuovo regolamento sul decentramento
sarà deliberato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I Consigli di Quartiere in carica alla data dell'approvazione dello Statuto
cessano alla loro scadenza naturale. L'elezione dei nuovi Consigli di Circoscrizione avrà
luogo nella prima tornata elettorale utile. In fase di prima attuazione la loro durata è
rapportata a quella residuale del Consiglio comunale in carica.
IV
1. Nella prima applicazione del presente
Statuto, la durata in carica del difensore civico coprirà il periodo fino a due anni
successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.
INDICE
Preambolo
TITOLO
I - PRINCIPI
art. 1 - Principi fondamentali
art. 2 - Finalità
art. 3 - Principi di organizzazione
art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
art. 5 - Emblemi e sede
TITOLO
II - LA PARTECIPAZIONE
CAPO I - Informazione e accesso
art. 6 - Diritti di informazione
art. 7 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
art. 8 - Diritto di accesso
CAPO II - Partecipazione popolare
art. 9 - Diritti di partecipazione
art. 10 - Libere forme associative
art. 11 - Volontariato
art. 12 - Strumenti di partecipazione
art. 13 - Consulte
art. 14 - Diritto di udienza
art. 15 - Istanze e petizioni
art. 16 - Iniziativa popolare
art. 17 - Referendum consultivo
art. 18 - Limiti e materie
art. 19 - Ammissibilità dei referendum
art. 20 - Effetti dei referendum
art. 21 - Consultazioni popolari
art. 22 - Conferenze cittadine
CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo
art. 23 - Procedimento amministrativo
art. 24 - Partecipazione al procedimento
TITOLO III - DIFENSORE CIVICO
art. 25 - Difensore civico
art. 26 - Funzioni
art. 27 - Requisiti
art. 28 - Elezione e durata in carica
TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI
art. 29 - Principi
art. 30 - Forme di gestione dei servizi
art. 31 - Verifica
art. 32 - Servizi in economia
art. 33 - Servizi in concessione
CAPO I - Aziende speciali
art. 34 - Aziende speciali
art. 35 - Organi
art. 36 - Attività
CAPO II - Istituzioni
art. 37 - Istituzioni
art. 38 - Organi
CAPO III - Società
art. 39 - Società di capitali
art. 40 - Partecipazione minoritaria
CAPO IV - Forme di collaborazione
art. 41 - Accordi di programma
art. 42 - Consorzi
TITOLO V - GLI ORGANI DI GOVERNO
art. 43 - Indirizzo
politico-amministrativo
CAPO I - Il Sindaco e la Giunta
art. 44 - Il Sindaco
art. 45 - La Giunta
art. 46 - Competenze del Sindaco
art. 47 - Nomine
art. 48 - Esperti
art. 49 - Competenze della Giunta
art. 50 - Assessori
CAPO II - Il Consiglio
art. 51 - Funzioni
art. 52 - Regolamento interno
art. 53 - I Consiglieri
art. 54 - Accesso dei Consiglieri agli atti, alle informazioni e ai locali comunali
art. 55 -Gruppi consiliari
art. 56 - Presidente del Consiglio |