[testata.htm]

 

 PALERMO: parte la lotta allo smog

Ordinanza sull'area a traffico limitato

 

Ordinanza n. 228 dell’12 febbraio 2002

Oggetto: Misure di limitazione della circolazione veicolare Z.T.L.

IL SINDACO

- Vista la normativa, Decreto Ministro Ambiente 21/04/1999 163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazioni alla circolazione;

- Vista l'O.S. n° 3803 del 25/11/1996, avente per oggetto "Controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli a motore;

- Visto l'art. 237 del D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista l'O.S. n° 2434 del 29/07/1999 avente per oggetto "Regolamentazione viaria nel Centro Storico" e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista l'O.S. n° 2815 del 15/10/1999 che vieta nell'intera via Roma il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate,

Vista l'O.S. n° 862 del 29/05/2001 avente per oggetto " Integrazione alle misure di limitazione della circolazione" ( retrofit);

- Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot, 2597 /2001 del 7/09/2001 avente per oggetto " Risposta ai quesiti in merito alla possibilità delle vetture equipaggiate con retrofit di essere equiparate alle vetture catalizzate ai fini dell'esclusione da provvedimenti di limitazione della circolazione;

- Visto il "Rapporto Annuale sulla qualità dell'aria", redatto dall'Amministrazione Comunale ed inviato ai competenti Ministeri;

- Visto l'art. 79 del Decreto Legislativo 30/04/1992 285 che impone il mantenimento dei veicoli a motore in, condizione di massima efficienza, in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalla normativa;

- Visto l'art. 7 : comma 1del Nuovo Codice della Strada D. L.vo N° 285 del 30.04.92, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministero dei LL. PP., sentiti per le rispettive competenze il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per i problemi delle aree urbane ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali; e comma 9;

- Considerato quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione ai dispositivi denominati retrofit i quali abbattono circa il 50% dell'emissioni inquinanti rispetto al 90% delle emissioni di un veicolo catalizzato, omologato secondo le direttive 91/441 /CE o 98/69/CE;

- Considerato che la presenza nell'aria di sostanze inquinanti risulta pericolosa sia per l'ambiente che per la salute della popolazione;

- Considerato che, in relazione ai dati forniti dalle centratine dall'AMIA, sulle sostanze inquinanti presenti nell'aria, si è registrato un persistente superamento dei valori limite previsti per gli inquinanti di cui al D.M. dell' Ambiente del 25/11/1994

- Considerato che, la fonte principale delle sostanze inquinanti in area urbana è dovuta alle emissioni dei veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea;

- Considerato che, la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/07/1998 prevede per tutte le auto, i mezzi pubblici e privati nonché per gli autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t. - che circolano nell'area urbana della città di Palermo - l'obbligo annuale del controllo dei gas di scarico, con il conseguente rilascio del bollino blu.

In particolare, l'operazione secondo i parametri indicati dalla normativa vigente, riguarda anche gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica ed alimentati a metano o gpl, immatricolati da quatto anni o che hanno superato la revisione. Per le auto immatricolate prima del 1/01/1988, l'obbligo è invece semestrale.

- Considerato che, necessita intervenire urgentemente- adottando ulteriori provvedimenti al fine di ridurre le emissioni inquinanti limitando la circolazione veicolare all'interno dell'area interessata dal presente provvedimento;

 

ORDINA

A) Revoca dell'O.S. 698 del 04/05/2001 avente per oggetto “Misure di limitazione della circolazione veicolare”;

B) Revoca dell'O.S. 764 del 14/05/2001 avente per oggetto “Integrazione dell'O.S. . 698 del 04/05/2001”;

C) Revoca dell'O.S. 862 del 29/05/2001 avente per oggetto “Integrazione alle misure di limitazione della circolazione veicolare”;

D) Che all'interno della zona, circoscritta dalle seguenti vie o piazze, definita Z.T.L. da:

P.ZZA G.CESARE, VIA LINCOLN, FORO UMBERTO I°, VIA CALA, VIA F.SCO CRISPI, P.ZZA XIII VITTIME, VIA F.SCO CRISPI, P.ZZA DELLA PACE, SPIANATA DELL'UCCIARDONE (Piano dell'Ucciardone), P.ZZA GIACHERY, VIA D.DELLA VERDURA, VIA NOTARBARTOLO, VIA P. MATTARELLA, VIA P.PE DI VILLAFRANCA, VIA PATERNOSTRO, P.ZZA AMENDOLA, P.ZZA S.FSCO DI PAOLA, VIA VILLA FILIPPINA VIA S. BALSANO, P.ZZA V.E.ORLANDO, CORSO A. AMEDEO, CORSO CALATAFIMI, P.ZZA INDIPENDENZA, CORSO RE RUGGERO, VIA BRASA, (dir. RSicilia) VIA BRASA, (direzione Stazione) P.ZZA STAZZONE, CORSO TUKORY, P.ZZA S.ANTONINO, P.ZZA G.CESARE;

sia consentita la circolazione veicolare dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 esclusivamente alle categorie di cui al seguente elenco, fatta eccezione per le isole pedonali individuate da precedenti o successive Ordinanze:

 

Elenco dei veicoli ammessi alla circolazione nella Z.T.L.

 

a.       veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica, soccorso e pubblica utilità;

b.       veicoli, al servizio di persone con limitata capacità motoria (con la persona a bordo del veicolo) o guidati da soggetti con limitata capacità motoria (contrassegno H) che comunque dovranno effettuare il controllo obbligatorio dei gas di scarico (bollino blu);

c.       autoveicoli, motoveicoli, e ciclomotori elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico);

d.       veicoli alimentati a gas naturale (metano) o a G.P.L. che comunque dovranno effettuare il controllo obbligatorio dei gas di scarico (bollino blu) e veicoli a motore termico con successive modifiche per alimentazione G.P.L. o Metano;

e.       autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE (catalizzati EURO 1 );

f.        autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE, 96/69CEE, 98/77 (EURO 2);

g.       autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69/CEE, 98/77RIF/CE, 98/69B/CE. (EURO 3, EURO 4);

h.       motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissioni del cap. 5 della direttiva 97/24/CE;

i.        autoveicoli destinati al trasporto di persone con massa inferiore alle t. 3,5 di tipo omologato al sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissioni di cui all'allegato l, tabella 6.2.1 lettera B), della stessa direttiva;

j.        autoveicoli destinati al trasporto delle merci di massa inferiore alle t. 3,5 di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissioni di cui all'allegato 1, tabella 6.2.1 lettera B ), della stessa direttiva esclusivamente dalle ore 14,00 alle 17,00 e dalle 20,00 alle 08,00 del giorno successivo;

k.       autoveicoli A. M. A. T. destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone e taxi;

l.        veicoli registrati come auto storiche;

m.       veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.L. n° 285/92 e in genere tutti gli autoveicoli con targa non civile.

D) Che nella via Maqueda, dell'Orologio, P.pe di Granatelli (tratto Via Wagner - Via Vigo) sia consentita la circolazione veicolare esclusivamente dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 del giorno successivo, fatta eccezione per i veicoli di cui ai precedenti punti a), b) e k). Per la via Maqueda la deroga per i veicoli di cui al punto k) è sospesa nei giorni di Sabato e Domenica;

E) Sono esclusi, dal presente provvedimento, i veicoli anche se non catalizzati di proprietà dei residenti ricadenti all'interno della perimetrazione della Z.T.L. e di via Maqueda, purché questi siano conformi alla direttiva sul controllo dei gas di scarico. I soggetti di cui al presente punto, durante la circolazione all'interno della Z.T.L., dovranno percorrere il tragitto più breve in entrata e in uscita dalla Z.T.L. per raggiungere la propria abitazione e dovranno munirsi di apposito "Pass" rilasciato dall'Ufficio Traffico;

G) Gli autoveicoli muniti di contrassegno "Bollino Blu" giusta O.S. n° 3803 del 25/1l/1996, non si intendono derogati dal rispetto delle misure di limitazione previste da questo provvedimento se non sono conformi ad almeno uno dei requisiti citati al precedente punto 1

H) Ai fini della identificazione della tipologia dei veicoli elencati al precedente punto 1 , dalla lettera "e" alla lettera "J", occorre verificare che nella carta di circolazione, secondo il tipo di omologazione, sia riportata una delle sigle identificative delle direttive comunitarie citate.

I) La segnaletica di "Zona Traffico Limitato" dovrà essere collocata all'inizio dei tratti di strada della Z.T.L. riportante la seguente dicitura:

 

"ECCETTO LE CATEGORIE RIPORTATE NELL'O. S. N° ...   ".

L) Per l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le sanzioni di cui all'art. 7 comma 14.

M) Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

N) Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'ari. 12 del D.L.vo 285/92 sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

O) Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa nelle ore d'applicazione della presente O. S.

 

Il Sindaco Avv. Diego Cammarata
L’assessore al Traffico e Mobilità Dott. Ing. Lorenzo Ceraulo
L’assessore all’Ambiente
Dott. Ing. Giovanni Avanti

 

[piede.htm]