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BENI
CONFISCATI
Legge
07.03.1996
n.
109
Legge
7
marzo
1996,
n.
109
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
9
marzo, n.
58)
-Disposizioni in materia di gestione e
destinazione di beni sequestrati o confiscati.
Omissis …
Art.1
1.
Il comma
3
dell'articolo
2‑sexies
della legge
31
maggio
1965,
n.
575,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<
3.
L'amministratore è scelto fra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei
procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del
distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche
professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni
del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni
costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche fra
soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
(amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto‑legge
30
gennaio
1979,
n.
26,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3
aprile
1979,
n.
95,
e successive modificazioni>>.
Art.
2
1.
Dopo il comma
5
dell'articolo
3
della legge
23
luglio
1991,
n.
223,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
<<
5
- bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e di collcamento in mobilità prevista dal presente articolo per
le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure corsuali si applica,
imi a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere
motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine
pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi della citata legge n.
575,
e successive modificazioni. A tale fine (amministratore dei beni nominato
ai sensi dell'articolo
2‑sexies
della citata legge n.
575
del
1965
esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure
concorsuali>>.
Art.
3
1.
I: articolo
4
del decreto - legge
14
giugno
1989,
n.
230,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4
agosto
1989,
n.
282,
è abrogato.
2.
Dopo (articolo
2
- octies della legge
31
maggio
1965,
n.
575,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
<<Art.
2
- nonies -
1.
I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di
confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha
emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede
l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno.
2.
Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo
2‑sexies
svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del
territorio del Ministero delle Finanze. Nel caso in cui risulti la
competenza di più uffici del territorio, il controllo è designato dal
Ministero delle finanze. L'amministratore piò essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo
2‑septies,
sino all'easaurimento delle operazioni di liquidazione o sino a quando sia
data attuazione al provvedimento di cui al comma
1
dell'articolo
2‑decies.
3.
L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo
20
della legge
23
dicembre
1993,
n.559,
nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo
2‑octies
della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze,
27
marzo
1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98
del
28
aprile
1990.
Al rimborso e all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei
compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede
il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle
(manze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo
42,
comma
4,
del Decreto del Presidente della Repubblica
27
marzo
1992,
n.
287.
A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio
favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso,
l'applicazione della normativa della contabilità generale dello stato e
del decreto del Presidente della Repubblica
20
aprile
1994,
n.
367.
Art.
2‑decies.
‑1.
La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è
effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle (manze, su proposta non vincolante del dirigente del
competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei
beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti í pareri del prefetto e
del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui
all'articolo
2‑sexies.
2.
La proposta di cui al comma
1
è formulata entro
90
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1
dell'articolo
2‑nonies.
Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle
finanze, è emanato entro
30
giorni dalla comunicazione della proposta.
3.
Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore contrale del
demanio del Ministerio delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si
applica il secondo comma dell'articolo
823
del codice civile.
Art.
2‑undecies.
‑
1.
L’amministratore di cui all'articolo
2‑sexies
versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non
debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche
mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda,
ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei beni
personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo
accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi
di polizia, il debitore risulti insolivibile, il credito è annullato con
provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero
delle finanze.
2.
I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
b)
trasferiti al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, per finalità
istituzionali o sociali. Il Comune può, amministrare direttamente il bene
o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad
organizzazione di volontariato di cui alla legge
21
agosto
1991,
n.
226,
e successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge
8
novembre
1991,
n.
381,
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e
cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
9
ottobre
1990,
n.
309.
Se entro un anno dal trasferimento il Comune non
ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un
commissario con poteri sostitutivi.
c) trasferiti al patrimonio del comune
ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo
74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
9
ottobre
1990,
n.
309.11
Comune può amministrare direttamente il bene
oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo
gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo
129
del medesimo testo unico, ad associazioni,
comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel
territorio ove è sito l'immobile.
3.
1
beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano
fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività
produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a società o ad imprese
pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.
Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.
1
beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci
è parente, coniuge, affine, o convivente con il destinatario della
confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato
taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo
15,
commi
1
e
2,
della legge
19
marzo
1990,
n.
55.
b) alla
vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla
stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore
utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare
il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della
vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una
maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui
alla lettera b).
4.
Alle operazioni di cui al comma
3
provvede il dirigente del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze che può affidarle
all'amministratore di cui all'articolo
2‑sexies,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma
3
dell'articolo
2nonies,
entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
contrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma
1
dell'articolo
2‑decies.
5.
I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni di cui al comma
3
sono versati all'ufficio del registro.
6.
Nella scelta del concessionario o dell'affittuario dei beni aziendali,
(Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata
ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per
importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e
un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i
quali non è richiesto il parere del consiglio di stato sono approvati, dal
dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.
7.
I provvedimenti emanati ai sensi del comma i dell'articolo
2‑decies
e dei commi
2
e
3
del presente articolo sono immediatamente escutivi.
8.
I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a
titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Art.
2‑duodeczés.
‑1.
In deroga all'articolo
3
della legge
27
ottobre
1993,
n.
432,
e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario
1995,
le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi
1
e
5
dell'articolo
2‑undecies
affluiscono in un fondo, istituito presso la
prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità,
di contributi destinati al finanziamento, anche parziale di progetti
relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse
pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività
di:
a) risanamento di quartieri urbani
degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di
disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di
educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e
di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
2.
Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al
comma
1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11
agosto
1991,
n.
266,
e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge
8
novembre
1991,
n.
381,
le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
9
ottobre
1990,
n.
309,
e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria
nei due anni precedenti alla richiesta.
3.
Il prefetto, sentiti i sindaci dei Comuni interessati e l'assessore
regionale competente, previo parere di apposito comitato
tecnico‑finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi
1
e
2
con provvedimento motivato, da emanare entro
60
giorni dalla data di emanazione della richiesta. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle (manze, sono
adottate, ai sensi dell'articolo
17,
comma
3,
della legge
23
agosto
1988,
n.400,
norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma
1
del presente articolo.
4.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai
sensi dell'articolo
17,
comma
3,
della legge
23
agosto
1988,
n.
400,
norme regolamentari per disciplinare le raccolte dei dati relativi ai beni
sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento
per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. II
Governo trasmette ogni sei mesi al parlamento una relazione concernente i
dati suddetti.
5.
Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di
regolamento di cui ai commi
3
e
4
del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decori i quali
il regolamento può comunque essere adottato.
6.
Le disposizioni di cui agli articoli
2‑nonies,
2‑decies,
2‑undecies
e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il
provvedimento di cui al comma
1
del citato articolo
2‑decies>>.
3.
I decreti di cui ai commi
3
e
4
dell'articolo
2‑duodecies
della legge
31
maggio
1965,
n.
575,
introdotto dal comma
2
del presente articolo, sono emanati entro
60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art.
4
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in
lire dieci miliardi per ciascuno degli anni
1995,1996
e
1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale
1995‑1997,
al capitolo
6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. |