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GUIDA PRATICA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE
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Dichiarazione
sostitutiva di certificazioni
in formato pdf
per la visualizzazione
dei
file pdf

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Cos’è
l’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione):
Consiste nella
facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
La firma non deve
essere più autenticata.
L'autocertificazione
sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare
successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione
ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e
verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del
loro contenuto.
Cosa si può
autocertificare:
Con una semplice
dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
Dati
anagrafici e di stato civile: Nascita, Residenza, Cittadinanza, Stato
civile, Esistenza in vita, Nascita dei figli, Morte del coniuge, del
genitore, del nonno, del figlio o del nipote, Maternità, Paternità,
Separazione o comunione dei beni, Stato di famiglia, Tutte le annotazioni
contenute nei registri di stato civile. Godimento dei diritti politici.
Titoli di studio e qualifiche professionali: Titolo di studio, Qualifica
professionale, Esami sostenuti, Titolo di specializzazione, Titolo di
abilitazione, Titolo di aggiornamento, Titolo di qualificazione tecnica,
Titolo di formazione.
Situazione economica, fiscale e reddituale: Reddito, Situazione economica,
Assolvimento obblighi contributivi, Possesso e numero di codice fiscale,
Possesso e numero di partita IVA, Tutti i dati contenuti nell’anagrafe
tributaria, Vivere a carico. Posizione giuridica: Legale rappresentante,
Tutore, Curatore. Non aver riportato condanne penali.
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Posizione nei confronti degli obblighi militari. Stato di disoccupazione.
Qualità di pensionato e categoria di pensione. Qualità di casalinga.
Qualità di studente. Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Cosa
non si può autocertificare:
Vi sono
pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui
l’autocertificazione non è ammessa ma devono essere esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all'estero, certificati sanitari e
veterinari, certificati di conformità CE, certificati di marchi e
brevetti.
Come
si fa l’autocertificazione e chi la può fare:
La
dichiarazione sostitutiva di certificazione va presentata in carta
semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza
bollo. Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per
posta o per fax.
Possono
fare l’autocertificazione: i cittadini italiani, i cittadini della
Comunità Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia (quest’ultimi,
però, possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere
verificati presso soggetti pubblici e privati italiani).
Cos’è e come si fa
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
Possono essere
attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutte le
altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza
dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Nel caso in cui la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad
alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere
inviata per posta o tramite altra persona.
Quando, invece, è
collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo,
non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo),
deve essere firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del
documento d’identità di colui che firma.
Dov’è utilizzabile:
L'autocertificazione
e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro
ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre
utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas,
ecc.).
L'autocertificazione
e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere
utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello
svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Allo sportello
l’impiegato non può rifiutarsi di accettare l’autocertificazione:
Mentre i privati, le
aziende private, le banche, le assicurazioni, i notai e i tribunali non
sono tenuti ad accettare l’autocertificazione, il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art.
328
del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di
atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà,
in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il
numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la
Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha
altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e
come risalire agli atti relativi.
Come comportarsi in
caso di rifiuto:
Ottenuti i dati, il
cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato
accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con
gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve
essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i
presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa
fino a due milioni di lire.
Il termine dei
trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è
d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Autentica di copia:
La copia autentica
di un documento che deve essere presentata all’amministrazione pubblica
può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il
quale è depositato l’originale, da un notaio, da un cancelliere, dal
segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal
responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione.
Controlli e sanzioni
in materia di autocertificazioni:
L'amministrazione
pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le
norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra
Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
La legge, infatti,
prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti in caso di
false dichiarazioni. |