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Città di Palermo - Home Page

 

SERVIZI DEMOGRAFICI

Sede: Viale Lazio n. 119/A, tel. 091   7405200, fax 091  7405263

Dirigente Responsabile: Il Vice Segretario Generale Dr. Renato Di Matteo

La Direzione dei Servizi Demografici coordina e sovrintende l’attività dell’Anagrafe, dell’Elettorato, dello Stato Civile e delle Postazioni Decentrate, i cui principali compiti consistono nella tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici e di stato civile, delle liste di leva, delle liste elettorali e nell'erogazione di tutti i servizi connessi.

Ufficio  Anagrafe
Postazioni Decentrate
Ufficio  Stato Civile
Ufficio  Elettorato

 


Ufficio  Anagrafe

Sede: viale Lazio n. 119/a, tel. 091  7405215, fax 091  7405224

Dirigente Responsabile: Il Vice Segretario Generale Dr. Renato Di Matteo

Orario di apertura degli sportelli:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
nella giornata di mercoledì si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Ricevimento del pubblico negli uffici interni: 
il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

L’Anagrafe della popolazione residente si occupa della tenuta di schede individuali, di famiglia e di convivenza. Nelle schede si registrano le posizioni anagrafiche dei soggetti che hanno fissato nel Comune la residenza e derivano dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

All’ Ufficio Anagrafe ci si rivolge per richiedere i seguenti servizi:

Trasferimenti di residenza da altri Comuni o dall’estero

Cambi di abitazione per trasferimenti all’interno del territorio comunale

Rilascio di certificazioni anagrafiche: residenza e stato di famiglia

Rilascio di altre certificazioni:

certificati ed estratti di stato civile: nascita, matrimonio e morte

certificato di cittadinanza

certificato contestuale

certificato storico di famiglia e di residenza

certificato di stato libero

certificato di esistenza in vita

certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

Rilascio di carte d’identità e documenti di identità per minori di 15 anni

Autentiche e Legalizzazione di fotografie

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)

Rettifiche dei dati stato civile

 

Trasferimenti di residenza da altri Comuni o dall’estero

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo), entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento da altro comune. Per richiedere l’iscrizione in Anagrafe, l’interessato deve presentarsi con un documento d'identità. I titolari di patente e coloro che siano intestatari di autoveicoli e/o motocicli devono esibire le patenti e le relative carte di circolazione.

Chi trasferisce la residenza dall’estero deve esibire il passaporto o altro documento equipollente (nel caso di cittadino extracomunitario è necessario anche il permesso di soggiorno). Se il trasferimento concerne anche la famiglia deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano.

Per quanto concerne gli stranieri facenti parte dell’U.E., il D.L.vo n° 30/2007 ha introdotto importanti novità. Ha eliminato l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ed ha stabilito nuovi requisiti per ottenere l’iscrizione presso l’Anagrafe. (per maggiori informazioni: tel. 091/7405206).

Gli stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe, invece, hanno l’obbligo di rinnovare annualmente la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, corredata di permesso di soggiorno.

La decorrenza dell’iscrizione nell’anagrafe del Comune di nuova residenza corrisponde alla data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato. Pari data e decorrenza vengono attribuite alla cancellazione dall’Anagrafe del Comune di precedente iscrizione. Tuttavia, qualora a seguito di accertamenti, l’Anagrafe ritenesse di non accogliere la richiesta di iscrizione, all’interessato sarà data immediata comunicazione, specificandone i motivi.

La prestazione di questo servizio è assolutamente gratuita.

 

Cambi di abitazione per trasferimenti all’interno del territorio comunale

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo), entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il cambio di abitazione nello stesso Comune. Il richiedente deve presentarsi con un documento d'identità e, per i titolari di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.
La prestazione di questo servizio è assolutamente gratuita.

 

Rilascio di certificazioni anagrafiche: residenza e stato di famiglia

Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica di un soggetto.

Il certificato di stato di famiglia attesta la composizione della famiglia anagrafica.

 

Rilascio di altre certificazioni:

certificati ed estratti di stato civile: nascita, matrimonio e morte

·         Il certificato di nascita attesta l'evento della nascita della persona e contiene i dati relativi alla stessa, l’estratto di nascita indica l'ora della nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, altri nomi, eventuali aggiornamenti di cittadinanza, paternità e maternità).

·         Il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio e contiene i dati relativi allo stesso; l'estratto di matrimonio è un certificato che può contenere eventuali annotazioni (comunione o separazione dei beni, divorzi, e per i matrimoni concordatari la chiesa dove è stato celebrato il rito).

·         Il certificato di morte attesta l'evento del decesso e contiene i dati relativi allo stesso; l'estratto di morte è un certificato che in più contiene i dati relativi all'ora del decesso, la condizione di stato civile (paternità e maternità).

certificato di cittadinanza
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza. Si richiede solo nel Comune di residenza.

certificato contestuale

Il certificato contestuale è un unico documento nel quale sono contenute le certificazioni relative a residenza, cittadinanza, stato civile, concernenti lo stesso soggetto e richieste nell’ambito del medesimo procedimento (es.: pubblicazioni matrimoniali).

certificato storico

Il certificato storico attesta le situazioni anagrafiche pregresse fino alla data della richiesta, relativamente a stato di famiglia o residenza.

Per ottenerlo è necessaria la presenza dell'interessato o di un suo familiare munito di un documento di identità valido. Per i terzi la richiesta deve essere motivata da interessi giuridicamente rilevanti.

Il costo dei suddetti documenti è il seguente:

stato di famiglia storico

-         in carta libera: Euro 2,58 per ogni componente transitato nel nucleo familiare e Euro 0,05 per lo stampato

-         in carta da bollo: Euro 5,16 per ogni componente transitato nel nucleo familiare, Euro 14,62 per l’imposta di bollo e Euro 0,05 per lo stampato.

residenza storica (prima del 01/06/1993)

-         in carta libera: Euro 2,58 Euro 0,05 per lo stampato

-         in carta da bollo: Euro 5,16, Euro 14,62 per l’imposta di bollo e

     Euro 0,05 per lo stampato.

residenza storica (dopo il 01/06/1993) (informatizzata)

-         in carta libera: Euro 0,26 e Euro 0,05 per lo stampato

-         in carta da bollo: Euro 0,52, Euro 14,62 per l’imposta di bollo, Euro 0,05 per lo stampato.

 

certificato di stato libero

Il certificato di stato libero attesta che l’interessato non è legato da vincoli di matrimonio.

 

 

certificato di esistenza in vita

Il certificato di esistenza in vita attesta l’esistenza in vita di un soggetto.

 

certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici attesta la capacità elettorale del richiedente e l’effettiva iscrizione nelle liste elettorali del Comune, cioè la sua qualità di elettore.

 

Per il rilascio di tutti i certificati anagrafici (ad esclusione dei certificati storici):

Il richiedente deve presentarsi con un documento di identità. Nel caso in cui la richiesta sia fatta da soggetti diversi, anche questi ultimi dovranno esibire un valido documento d’identità.  Tutti i certificati, attestanti stati, qualità personali e fatti non modificabili hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

 

 

I sopra elencati certificati possono essere richiesti anche attraverso il servizio postale, allegando una busta affrancata e la valuta occorrente per l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Tutti i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall’interessato. I cittadini di Stati non appartenenti all’UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti d’identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi ed eventuale acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

 

Rilascio di carte d’identità e documenti di identità per minori di 15 anni

È il documento che attesta l’identità della persona. Si rilascia a tutti i cittadini maggiori di 15 anni residenti o con dimora nel territorio del Comune. Ha validità di 5 anni e può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la sua scadenza con le stesse modalità previste per il rilascio.

Per il rilascio del documento con validità anche per l’espatrio, occorre:

  • per il richiedente maggiorenne: quattro foto-tessera (uguali, recenti e senza copricapo) e la carta d’identità precedente. In caso di furto o smarrimento della carta d’identità in corso di validità occorre portare, oltre le foto, copia della denuncia resa all’Autorità di Pubblica Sicurezza e un altro documento di identità (oppure due testimoni). È, infine, necessario sottoscrivere, direttamente allo sportello, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative all’espatrio (si tratta delle medesime condizioni che impediscono il rilascio del passaporto);

  • per il richiedente cittadino straniero (comunitario o extracomunitario): oltre alla documentazione richiesta per il cittadino italiano, occorre anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità;

  • Il costo è di Euro 5,42 (salvo il caso in cui si tratti di un duplicato, il cui costo è pari ad Euro 10,59)

  • per il richiedente minorenne con almeno 15 anni di età: quattro foto- tessera (uguali, recenti e senza copricapo) e la compresenza di entrambi i genitori.

Ai minori di 15 anni di età, viene rilasciato un particolare certificato di nascita con foto autenticata, valido ai fini del riconoscimento (affinché sia valido anche per l’espatrio occorre un’apposita autorizzazione rilasciata dalla Questura  su richiesta di entrambi i genitori). Per ottenerlo occorrono due foto-tessera, la presenza del minore e la presenza di uno dei genitori. Il costo del suddetto certificato è di Euro 0,31.

 

Autentiche e Legalizzazione di fotografie

È un servizio di autentica di firme, foto e fotocopie di documenti da produrre, se richiesti, a Enti Pubblici.

Si ricorda, tuttavia, che con le leggi Bassanini (DPR 403/1998 e successivo D.P.R. 445/2000), non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione di istanze; la documentazione può essere inviata anche per posta o presentata da altre persone purché corredata dalla fotocopia del documento del dichiarante. Nel caso di sottoscrizioni da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici, l’autenticità è garantita dalla sottoscrizione resa dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione in argomento.

Per ottenerle: per l' autentica di firma o foto è necessaria la presenza dell'interessato munito di documento d'identità; l'autentica di documenti si ottiene presentando il documento originale e la copia da autenticare.

Il costo di un’autentica di firma o di fotocopia è di Euro 0,26 se in carta semplice, o Euro 15,14 se in bollo.

Il costo di un’autentica di foto è di Euro 0,31 se in carta semplice, o Euro 15,19 se in bollo.

 

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

È una dichiarazione che l’interessato rilascia, sotto la propria responsabilità, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di quest’ultimo. È necessaria la presenza del dichiarante in persona, munito di un valido documento d’identità. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e vanno rilasciate sull’apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici anagrafici. Non sono ammesse per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti. I cittadini di Stati non appartenenti all’UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il costo di una dichiarazione sostitutiva è di Euro 0,31 se in carta semplice, o Euro 15,19 se in bollo.

 

Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)

Gestisce l’iscrizione dei cittadini italiani residenti all’estero. L'iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all'estero per almeno un anno. La domanda deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne. Il richiedente deve presentarsi con un documento d'identità presso il Consolato competente per territorio ovvero presso l'Ufficio A.I.R.E. del proprio Comune (al quale, tuttavia, dovrà pervenire entro 90 gg. la conferma da parte del Consolato di appartenenza).

Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini italiani già iscritti e rilascia le seguenti certificazioni:

-certificato di residenza

-certificato di stato di famiglia

-certificato contestuale

-carte d'identità

 

Rettifiche dei dati di stato civile

È un servizio rivolto a coloro i quali riscontrano delle inesattezze nei dati relativi allo stato civile.

Se l’inesattezza si riferisce agli anni precedenti il cittadino deve recarsi agli sportelli del Servizio Stato Civile, se invece si riferisce all’anno in corso, deve recarsi presso la postazione decentrata dove è stato dichiarato l’evento.

Rettifiche dei dati anagrafici

Per procedere alla rettifica di atti di nascite, di matrimoni e di morte che si sono verificati all’interno del Comune è sufficiente una semplice denuncia verbale presso gli sportelli del Servizio Anagrafe; per gli eventi che si sono verificati fuori dal Comune di Palermo, bisognerà produrre un certificato atto a comprovare quanto dichiarato; agli stranieri, infine, sarà richiesta copia degli atti di stato civile, autenticati e convalidati dall’Autorità Consolare competente.


 

Postazioni Decentrate

Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici e per consentire un accesso più diretto e immediato a tutta la cittadinanza, le competenze sopra descritte(1) sono attribuite a degli Uffici Decentrati, che si trovano dislocati lungo tutto il territorio comunale secondo lo schema che segue:

Arenella / Vergine Maria Piazza Pottino

tel. 091 545532                

fax 091 6316229

Boccadifalco Piazza Pietro Micca,26 tel. 091 6680371
fax 091 6680371
Borgo Nuovo Largo Pozzillo, 7 tel. 091 7403307
fax 091 223002
Capinere(2) Via della Capinera, 2 tel. 091 6474320                
fax 091 6474320
Cuba / Calatafimi Altarello Via Termini Imerese, 6 tel. 091 7405062
fax 091 405436- 400009
Libertà Via della Libertà, 47 tel. 091 333471-7402361
fax 091 323857
Malaspina Via Nicolò Paganini,4 tel. 091 7404358              
tel. 091 6825833
fax 091 225007
Mezzomonreale/Villatasca Viale Regione Siciliana,95 tel. 091 6454425      
fax 091 590352

Montepellegrino

(temporaneamente chiusa)

Via Montalbo,249 tel. 091 7406220
tel. 091 7406222
fax. 091 6375810
Noce Via Bevignani, 74 tel. 091 7404359              
tel. 091 6825693
fax  091 6815458
Oreto Stazione C.so dei Mille, 205/c tel. 091 7405087               
tel. 091 6168220
fax 091 6161215
Padre Spoto(2) Via Padre Spoto tel. 091 6212831                
tel. 091 6216828 
Pallavicino Via Spata, 10 tel. 091 7405262
fax 091 6710149
Partanna Mondello P.tta della Serenità, 5 tel. 091 6841373                
fax 091 6842633
Piazza Marina(2) P.zza Marina tel. 091 6166387
fax 091 6166387

Politeama

(temporaneamente chiusa)

P.zza della Pace tel. 091 7406101-6099-6106 fax. 091 6259634
Resuttana S.Lorenzo Via Monte S. Calogero, 28 tel. 091 7407698-7407697    fax 091 7407672- 7407691
S. Giovanni Apostolo Via Paladini tel. 091 6742069
fax 091 6741175
Settecannoli-Brancaccio-Ciaculli Via S. Ciro, 15 tel. 091 7405067               
tel. 091 6301057
fax 091 6302833
Tenente Anelli(2) P.le Tenente Anelli,15 tel. 091 427495                    fax 091 427495
Tommaso Natale/ Sferracavallo Via Sferracavallo, 146/A tel. 091 530630- 091 7405261                  fax 091 530265
Tricomi(2) Via Tricomi tel. 091 593314
Uditore / Passo Di Rigano Via Adua,22 tel. 091 400314
fax 091 400314
Villagrazia/Falsomiele Via Villagrazia,302 tel. 091 7405073               
tel. 091 6631901
fax 091 430119
Zisa Via N.C.1, n.5 tel. 091 7405059-226705
fax 091 225927

(1) Ad eccezione dei trasferimenti di residenza, certificati storici e pratiche AIRE

                  (2) Postazioni Decentrate presso le quali non sono operativi i servizi di Stato Civile


Ufficio  Stato Civile

Sede: Piazza Giulio Cesare - tel. 091 / 7403732 fax 091 / 7403761

Dirigente Responsabile: Il Vice Segretario Generale Dr. Renato Di Matteo

Orario di apertura degli sportelli:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

nella giornata di mercoledì si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
I servizi leva e pensioni, cittadinanza, riconoscimenti, adozioni, divorzi e rettifiche atti osservano l’apertura al pubblico solo nei giorni dispari.

Il Servizio Stato Civile si occupa della tenuta dei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte; l'Ufficio di Leva del Comune di Palermo si occupa dalla formazione della lista di leva alla tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari (consegna libretti di pensione, di guerra e di Enti Locali).
 

Al Servizio Stato Civile, ed alle Postazioni Decentrate, possono essere richiesti i seguenti servizi:

Denuncia di nascita

Riconoscimento di figlio naturale

Denuncia di morte

Matrimonio: adempimenti e documentazione relativa

Rilascio di certificazioni di stato civile:

- Certificato ed estratto di nascita

- Certificato di cittadinanza

- Certificato ed estratto di matrimonio

- Certificato ed estratto di morte

- Libretto internazionale di famiglia

- Estratto plurilingue

L’Ufficio Leva Comunale rilascia i seguenti documenti:

- Rilascio di certificazioni inerenti le liste di leva:

- Certificato di iscrizione nelle liste di leva

- Esiti di leva

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. n. 17)

- Situazione di famiglia

- Consegna e vidimazione congedi

- Consegna di libretti di pensione e decreti vari

- Altri servizi in materia di Leva

 

Denuncia di nascita

La denuncia di ogni nuovo nato è prevista dalla legge e deve essere resa obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data del parto.

Nel caso di genitori sposati (si ha il cd. figlio legittimo) la denuncia di nascita va sottoscritta da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ovvero davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo). Se il bambino è nato da genitori non sposati (unione naturale), la denuncia va presentata da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ovvero davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo).

All'Ufficiale di Stato Civile occorre presentare, oltre a un valido documento d’identità, l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal personale sanitario autorizzato.

 

Riconoscimento di figlio naturale

Il figlio nato da genitori non coniugati è detto naturale. In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). Il riconoscimento può essere fatto all’atto della denuncia di nascita o successivamente alla nascita secondo una delle seguenti modalità:

- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi  Comune;

- dichiarazione presso il Giudice Tutelare;

- dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;

- dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquisisce lo  stato di figlio legittimo.

 

Denuncia di morte

La denuncia di morte è obbligatoria e va resa dai familiari, da un delegato o da persona informata del decesso entro le 24 ore dall'evento. Per i decessi in Ospedale o in Istituto, la denuncia deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale dal Direttore Sanitario o da un suo delegato. Per i decessi in abitazione, il dichiarante o delegato deve presentarsi all'ufficiale dello stato civile esibendo i seguenti documenti:

- avviso di morte compilato dal medico curante;

- scheda Istat compilata dal medico curante;

- accertamento di decesso compilato dal medico necroscopo.

Matrimonio: adempimenti e documentazione relativa

Per contrarre matrimonio, sia esso civile che concordatario, è necessario procedere alla “Pubblicazione matrimoniale”.

Rito Civile:  Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale di Stato Civile, muniti dei documenti di identità validi, che provvederà d’ufficio alla acquisizione della documentazione necessaria ed a concordare con gli sposi la data e l’orario della celebrazione.

Rito concordatario (o religioso): Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale di Stato Civile, muniti di un valido documento di identità e della Richiesta di  Pubblicazione Civile, previamente rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto.

L’atto relativo sarà affisso all’Albo Comunale delle rispettive residenze dei nubendi per 8 giorni consecutivi più 3 giorni per eventuali opposizioni previste dalla legge.

Al momento del matrimonio è data facoltà agli sposi di scegliere il regime patrimoniale della  comunione o separazione dei beni.

 

 

Rilascio di certificazioni di stato civile:
 

Certificato ed estratto di nascita

Il certificato di nascita attesta l’evento della nascita della persona e contiene i dati relativi alla stessa; l’estratto di nascita indica, inoltre, l’ora della nascita e riporta eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, altri nomi, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).
 

Certificato di cittadinanza

Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza. Si richiede solo nel Comune di residenza.
 

Certificato ed estratto di matrimonio

Il certificato di matrimonio attesta l’evento del matrimonio e contiene i dati relativi allo stesso; l’estratto di matrimonio riporta, oltre i dati degli sposi e dell’evento, eventuali annotazioni che risultano dall’atto.


Certificato ed estratto di morte

Il certificato di morte attesta l’evento della morte della persona e contiene i dati relativi alla stessa; l’estratto di morte indica, inoltre, l’ora del decesso.

Tutti i certificati, attestanti stati, qualità personali e fatti non modificabili hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

I sopra elencati certificati possono essere richiesti anche attraverso il servizio postale, allegando una busta affrancata e la valuta occorrente per l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Il costo dei certificati è pari ad Euro 0,31.

Tutti i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall’interessato. I cittadini di Stati non appartenenti all’UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti d’identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi ed eventuale acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

Libretto internazionale di famiglia

Il libretto internazionale di famiglia viene rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la celebrazione del matrimonio. Le dichiarazioni riportate in questo documento hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti. Il libretto viene rilasciato su richiesta degli interessati solo dal Servizio Stato Civile.
 

Estratto plurilingue

È un documento redatto per l’utilizzo all’estero, pertanto non necessita di traduzione. Serve per documentare la data, il luogo di nascita, il matrimonio e la morte e può essere rilasciato solo dal Servizio Stato Civile.

 

Rilascio di certificazioni inerenti le liste di leva:
 

Certificato di iscrizione nelle liste di leva

È il certificato che riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, la classe di appartenenza e il relativo numero di lista. Serve a comprovare l'avvenuta iscrizione nelle liste di leva del Comune.


Esiti di leva

È il certificato che, oltre a riportare i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva e la classe di appartenenza, indica anche l'esito della visita psico-fisica attitudinale. Serve a comprovare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.

I suddetti certificati vanno rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo e sono sostituibili con l'autocertificazione. Il costo è pari ad Euro 0.31.


Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. n. 17)

È una dichiarazione resa dal cittadino inerente la situazione di famiglia dell’iscritto nella lista di leva.
 

Consegna e vidimazione congedi

L’ufficio Leva consegna, previa registrazione e vidimazione, i congedi militari. Il congedo è un documento che riporta i dati anagrafici dell'arruolato, il grado, il numero di matricola o dell’ultimo richiamo alle armi e la data del congedo. Serve per dimostrare la propria posizione rispetto agli obblighi militari.
 

Consegna libretti di pensione e decreti

L’Ufficio Leva consegna, previa autentica delle foto, i libretti di pensione INPDAP, i decreti del Ministero del Tesoro, le pensioni di guerra, etc.
 

Altri Servizi in materia di Leva

All’Ufficio Leva Comunale ci si rivolge per i seguenti servizi:

·  Regolarizzazione posizione coscrizionale in merito alla doppia cittadinanza;

·  Obblighi militari previsti per gli stranieri che hanno assunto la cittadinanza italiana;

·  Doppie iscrizioni o omissioni;

·  Iscrizione sulle liste di leva;

·  Documentazione da produrre inerente la richiesta dei benefici di leva;

·  Aggiornamento ruoli matricolari.
 


Ufficio  Elettorato

Sede: Piazza Giulio Cesare - tel. 091 / 7403808 fax 091 / 7403817 - 7403810

Dirigente Responsabile: Il Vice Segretario Generale Dr. Renato Di Matteo

 

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
il mercoledì si effettuerà anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
 

L’Elettorato rilascia i documenti ed i certificati relativi all'esercizio del diritto di voto e si occupa, per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, dell'organizzazione delle consultazioni popolari. Provvede inoltre all'aggiornamento e alla tenuta dell'Albo Unico degli Scrutatori, alla ricezione delle domande di iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio e all'Albo dei Giudici Popolari.

Al Servizio Elettorato ci si rivolge per richiedere i seguenti servizi:

 

Rilascio della tessera elettorale

Rilascio di certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

Iscrizione alle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea

Iscrizione all'Albo Unico degli Scrutatori

Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio

Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari

Altri servizi in materia elettorale

 

Rilascio della tessera elettorale

È il documento che permette - unitamente a un valido documento di identità - l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale reca inoltre diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione. Tale timbro, attestando l’avvenuto esercizio del diritto di voto, dà diritto alle eventuali agevolazioni previste dalla legge sul costo del biglietto di viaggio. E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasioni di ogni elezione, referendum o turni di ballottaggio. La tessera elettorale non è mai sostituibile con l'autocertificazione, non essendo consentito l'esercizio del diritto di voto a chi ne è sprovvisto (N.b.: Si ricorda che all’atto della votazione è necessario esibire, oltre la tessera elettorale, un valido documento d’identità).

Per il rilascio: la tessera elettorale viene consegnata al domicilio dell'elettore direttamente da un incaricato del Comune e può essere ritirata solo dall’interessato, da un suo familiare. Gli elettori che non abbiano ricevuto la tessera elettorale presso il proprio domicilio, potranno ritirarla direttamente presso il Servizio Elettorato, muniti di valido documento d’identità ovvero attraverso un familiare che, oltre ad esibire il proprio documento d’identità abbia con sé la fotocopia del documento d’identità degli interessati. Il rilascio della suddetta tessera è gratuito.

La validità della tessera permane fino all'esaurimento degli spazi destinati al timbro; a completamento dei suddetti spazi, l’elettore potrà ritirare una nuova tessera presso il Servizio Elettorato, ove consegnerà la tessera completa ed esibirà un valido documento di riconoscimento. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova. In caso di variazione dei dati riportati (es.: cambio di abitazione), i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore. In caso di smarrimento o furto della tessera, l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorato, previa compilazione di una dichiarazione di smarrimento o furto, oppure presentando copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Rilascio di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

È il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente e l’effettiva iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere stati dichiarati falliti; b) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; c) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti sopra elencati.
Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.

Può essere richiesto per l'ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali), per l'iscrizione in particolari albi quali quello dei Giudici Popolari, nell'Albo Unico degli Scrutatori e nell'Albo dei Presidenti di Seggio, ma è sempre sostituibile con l’autocertificazione.

Il rilascio di questo tipo di certificato è a vista e può essere richiesto presso il Servizio Elettorato, presso il Servizio Anagrafe e nelle Postazioni Decentrate. Il costo è Euro 0,31 se in carta libera, Euro 10,90 se in bollo.

 

Iscrizione alle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo (votando per i rappresentanti dell’Italia ovvero, in alternativa, richiedendo al proprio Consolato di votare per i rappresentanti dello Stato di appartenenza) e per le elezioni comunali (Sindaco, Consiglio Comunale e Consiglio di Circoscrizione). A tal fine debbono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte; è possibile chiedere l'iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali. Per l’esercizio di questo diritto è necessario dimostrare il godimento dei diritti politici sia con riferimento all’ordinamento del paese d’origine, sia con riferimento alla normativa vigente in Italia.
La domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni europee può essere presentata fino al novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione; la domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali può essere presentata fino al quarantesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione. La domanda può anche essere inviata a mezzo posta, purché pervenga nei termini anzidetti. L’inserimento nelle liste elettorali di cui sopra perdura fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato oppure cancellazione d’ufficio per trasferimento della residenza in altro luogo ovvero per perdita della capacità elettorale o per decesso. L'iscrizione è gratuita.

 

Iscrizione all'Albo Unico degli Scrutatori

È l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, assolvimento degli obblighi scolastici).

Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

L'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio che precede la data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari a carattere nazionale.

La presentazione della domanda va effettuata dal 2 al 30 novembre di ogni anno. L’iscrizione è gratuita.

La permanenza nell’Albo Unico degli Scrutatori si verifica fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale; la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che l’iscritto abbia espletato per almeno una volta l’ufficio di scrutatore.

 

Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio

È l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, tenuto ed aggiornato a cura del Presidente della Corte di Appello e costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc.), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione superiore di secondo grado).

Sono comunque esclusi dalla funzione di Presidente:

·   coloro che alla data dell’elezione abbiano compiuto il 70° anno di età;

·   i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

·   gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

·   i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

·   i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

·   i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.

Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 1° al 30 ottobre di ogni anno. L’iscrizione è gratuita. La permanenza nell’Albo Unico dei Presidenti di Seggio si verifica fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale.

 

Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

È l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza italiana, buona condotta morale, godimento dei diritti civili e politici, età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni, essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise - primo grado - oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello - secondo grado.

Sono comunque esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:

i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 1 maggio al 31 luglio di ogni anno dispari. L’iscrizione è gratuita e permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

 

Altri servizi in materia elettorale

Il Servizio Elettorato cura gli adempimenti necessari ad autorizzare il voto al di fuori del seggio elettorale di appartenenza per gli elettori ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio e coloro che fanno parte di forze militarmente organizzate.

Il Servizio Elettorato, inoltre, garantisce il diritto di accesso ai dati elettorali semplici ed aggregati relativi alle preferenze espresse nel corso delle varie tornate elettorali. Allo stesso modo, infine, possono essere rilasciate a coloro che ne facciano richiesta copie dei verbali delle sezioni elettorali (i privati dovranno effettuare dei versamenti corrispondenti al costo delle riproduzioni).

 

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