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SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
Piazza Noviziato, 20 – Tel. 091 / 328965 – 322656

Dal prossimo mese di febbraio inizieranno gli incontri di gruppo tra famiglie affidatarie.

Gli incontri saranno condotti dalla dott.sa Carmela Milazzo e dalla dott.sa Tiziana Campione.

Il gruppo di sostegno rientra tra le attività previste dal Servizio Affidi a supporto degli affidatari. E’ un’occasione di confronto tra persone che stanno vivendo un’esperienza analoga ed offre la possibilità di creare una rete di aiuto reciproco.

E’ un’opportunità per ricevere e dare aiuto in un’esperienza complessa ed entusiasmante.  
Gli incontri si svolgono presso la sede del Servizio Affidamento Familiare, piazza del Noviziato 20, Palermo, una volta al mese dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
 

“Stai pensando di accogliere un bambino in affidamento?”

  1. Cos’è l’affidamento familiare
  2. Chi può essere affidatario
  3. Chi sono i minori affidati
  4. Chi sono le famiglie di origine dei minori affidati
  5. Differenza tra affidamento e adozione
  6. Come si diventa affidatari
  7. Come opera il Servizio Affidamento Familiare
  8. Forme di aiuto agli affidatari
  9. Il personale del Servizio Affidi
  10. Riferimenti legislativi
  11. Regolamento sugli affidi
  12. News, comunicazioni, appuntamenti ed eventi

Dove si trova il Servizio Affidi
In Piazza Noviziato n 20 (alle spalle del Palazzo di Giustizia).
Al primo piano dell’edificio che ospita l’asilo nido Maria Pia di Savoia.
E’ facilmente individuabile da via Papireto, sulla destra si riconosce il giardino dell’asilo nido.
L’ingresso è dietro il giardino.
Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento o desidera ricevere ulteriori chiarimenti o informazioni e suggerimenti utili può contattarci:
Telefoni: 091 / 328965 – 322656
E-mail: affidatiaunbambino@libero.it

 

1 Cos’è l’affidamento familiare

L’affidamento familiare è un istituto giuridico, previsto dalla legge N.184/1983 successivamente modificata dalla legge N.149/2001, che sancisce il diritto di ciascun minore ad una famiglia.
Qualora un minore si trovi in un contesto familiare di appartenenza momentaneamente non idoneo alle sue necessità affettive, educative e di accudimento, tanto da rendersi necessario il suo allontanamento provvisorio, è possibile che venga temporaneamente affidato ad una famiglia o ad una persona singola capace di soddisfare le sue specifiche esigenze (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva, ecc…).
Durante il periodo di affidamento familiare i servizi sociali competenti attuano tutti gli interventi necessari per aiutare la famiglia di origine del minore a superare i problemi al fine di favorire il ricongiungimento tra il minore e la propria famiglia.
Il minore in affidamento familiare incontra periodicamente i propri familiari secondo i tempi e le modalità stabilite dai servizi sociali competenti.
Pertanto, l’affidamento familiare è un intervento di sostegno attuato per sopperire alle difficoltà di un minore e della sua famiglia di origine.
Un affidamento familiare può avere una durata breve, media o lunga secondo la specificità di ciascuna situazione.
In ogni caso un progetto di affidamento familiare deve avere una estensione massima di due anni, eventualmente, rinnovabile soltanto qualora le esigenze di tutela del minore siano necessarie e persistenti. Esistono due tipi di affidamento familiare:

  • Affidamento familiare consensuale, quando la famiglia di origine del minore, consapevole delle proprie momentanee difficoltà, chiede di essere aiutata nello svolgimento del compito di genitori ed è favorevole ad un provvedimento di affidamento, che viene formalizzato amministrativamente.
  • Affidamento familiare giudiziale, quando le esigenze di tutela del minore sono tali per cui il provvedimento viene emesso di autorità dal Tribunale per i Minorenni indipendentemente dal consenso della famiglia di origine. In entrambi i casi, comunque, gli obiettivi e le finalità dell’affidamento familiare rimangono i medesimi.

In sintesi le caratteristiche dell’affidamento familiare sono:

  • la temporaneità;
  • il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia di origine;
  • la previsione del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine;
  • la progettualità che indica obiettivi, tempi e modalità.

2 Chi può essere affidatario

Secondo quanto stabilito dalla legge possono proporsi come affidatari:

  • coppie sposate con o senza figli
  • coppie conviventi con o senza figli
  • singoli di ambo i sessi con o senza figli

Non vi sono particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari.
Non sono richiesti particolari requisiti economici.

L’affidatario, singolo o coppia, è colui che:

  • E’ in grado di occuparsi di un minore offrendogli uno spazio di accoglienza nella propria casa e nella propria vita assicurandogli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione, una dimensione relazionale ed affettiva e tutto quanto necessita per un equilibrato sviluppo psico – fisico.
  • Rispetta ed accoglie il minore insieme alla sua storia specifica, alla sue radici culturali ed alla sua personalità in divenire, senza alcuna pretesa di cambiarlo ad imitazione di sé, bensì aiutandolo a valorizzare le proprie risorse ed a sviluppare le proprie potenzialità.
  • E’ consapevole dell’importanza della famiglia di origine nella vita del minore, anche quando questa si presenta come problematica e distante dai propri modelli culturali di riferimento. Pertanto, non esprime giudizi, non alimenta contrapposizioni e crea le condizioni affinché il minore mantenga i contatti ed il legame affettivo con i suoi familiari, agevolandone il ricongiungimento quando opportuno.

Aderisce e collabora nella realizzazione del progetto di affidamento in accordo con i servizi sociali competenti.

Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento familiare o desidera ricevere ulteriori chiarimenti può contattarci:

  • venendo a trovarci presso i nostri uffici in Piazza Noviziato 20 - Palermo
  • telefonando ai numeri 091/328965 – 091/322656
  • mandando una e-mail a: affidatiaunbambino@libero.it

3 Chi sono i minori affidati

I minori che vanno in affidamento familiare possono avere qualsiasi età al di sotto dei diciotto anni anche se, prevalentemente, ci si riferisce a bambini e ragazzi di età scolare, talvolta già adolescenti, italiani, ma anche stranieri, che appartengono ad un nucleo familiare di origine che non è momentaneamente in grado di occuparsi delle esigenze materiali e psicologiche del minore, ma che è ritenuto ugualmente di importanza fondamentale per il minore stesso.
Dunque, i minori che vanno in affidamento familiare non si trovano in esplicita ed evidente condizione di abbandono morale e materiale da parte delle famiglie di origine.
A causa delle complesse vicende familiari, negli affidamenti giudiziari, sovente, il minore ha già vissuto l’allontanamento dalla propria famiglia di origine, sperimentando esperienze di inserimento in Comunità di Accoglienza o precedenti esperienze di affidamento familiare. Pertanto, al momento di avvio di un progetto di affidamento familiare è possibile che il minore provenga:

  • dalla famiglia di origine
  • da una Comunità di Accoglienza

    Secondo le specifiche situazioni è possibile che il minore vada in affidamento familiare congiuntamente a dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o che sono inseriti in Comunità di Accoglienza o che sono anch’essi in affidamento familiare presso altri affidatari. Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, ovviamente, implica la continuità di rapporto con tutte le figure familiari ritenute significative per il minore, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.

4 Le famiglie di origine dei minori affidati

Le famiglie di origine dei minori affidati sono famiglie in difficoltà, spesso conosciute dai servizi sociali, con problemi e bisogni di varia natura per cui non sono momentaneamente in grado di occuparsi adeguatamente del proprio figlio e di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico, ma che in ogni caso sono ritenute capaci di attivarsi, se adeguatamente sostenute, e promuovere azioni di cambiamento per recuperare le proprie competenze genitoriali.
Sono famiglie che hanno elaborato direttamente, o indirettamente, una richiesta di aiuto che va attenzionata e rispettata. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora direttamente una richiesta di aiuto ai servizi sociali competenti, ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale. Quando la famiglia di origine non è consapevole delle proprie difficoltà, e si pone un’esigenza di tutela del minore, interviene il Tribunale per i Minorenni nell’esercizio delle proprie competenze, ponendo le condizioni per un affidamento familiare giudiziale. In nessun caso, comunque, un provvedimento di affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi, bensì, sempre, come la tappa di un processo di aiuto rivolto al minore ed alla propria famiglia di origine, garantendo il principio legislativo del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.

5 Differenza tra affidamento ed adozione

E’ importante specificare con massima chiarezza che l’affidamento familiare si differenzia notevolmente dall’adozione. L’affidamento familiare e l’adozione sono due percorsi distinti con:

  • obiettivi diversi e non confondibili tra loro che seguono modalità di realizzazione differenti;
  • attese, modalità di rapporto ed implicazioni e condizioni giuridiche diverse tra loro per tutti gli attori coinvolti

L’affidamento familiare è un intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine.
Qualora un minore si trovi in un contesto familiare di appartenenza momentaneamente non idoneo alle sue necessità di accadimento, affettive ed educative è possibile che venga temporaneamente affidato ad una famiglia o ad un singolo capace di soddisfare le sue specifiche esigenze (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva, ecc…).
Durante il periodo di affidamento i servizi sociali competenti attuano tutti gli interventi necessari a rimuovere i problemi relativi al nucleo familiare di origine del minore al fine di favorire il ricongiungimento tra il minore e la propria famiglia.
Il minore in affidamento incontra periodicamente i propri familiari secondo i tempi e le modalità stabilite dai servizi sociali competenti.

In sintesi le caratteristiche dell’affidamento familiare sono:

  • la temporaneità che può protrarsi anche per alcuni anni;
  • il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia di origine;
  • l’auspicio del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine;
  • la progettualità che indica obiettivi, tempi e modalità dell’intervento di affido.

L’adozione è un intervento di sostegno rivolto esclusivamente al minore.
Qualora un minore si trovi privo di un contesto familiare necessario alle sue necessità di accudimento, affettive ed educative, per cause naturali o per decadimento definitivo della potestà genitoriale decretata da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, viene dichiarato in stato di adottabilità ed accolto definitivamente e stabilmente da una famiglia adottiva ritenuta idonea a soddisfare le sue specifiche esigenze (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva, ecc…).
La famiglia adottiva stabilisce con il minore un rapporto di filiazione giuridica equipollente in tutti i suoi aspetti ad un rapporto di filiazione naturale.

In sintesi le caratteristiche dell’adozione sono:

  • la dichiarazione dello stato di adattabilità del minore;
  • la definitività del provvedimento di adozione;
  • l’equipollenza giuridica del rapporto adottivo con quello di una filiazione naturale.

6 Come si diventa affidatari

Per le persone che si propongono per l’accoglienza di un minore in affidamento, il servizio ha predisposto un percorso di formazione e di conoscenza che li accompagnerà verso una scelta consapevole e misurata alle proprie capacità e disponibilità

Di seguito viene descritto a titolo esemplificativo l’iter dell’affidamento.

Prima fase – Formazione

  • Le persone che hanno preso contatto, anche telefonicamente, con il Servizio di Affidamento Familiare sono invitati a partecipare a due incontri finalizzati a fornire tutte le informazioni di base necessarie per una migliore comprensione dell’affidamento (obiettivi, dinamiche, modalità). Dopo i due incontri ciascun partecipante potrà riformulare una disponibilità più consapevole.
  • Coloro che hanno reiterato la loro disponibilità sono invitati a partecipare a dei colloqui con una coppia di operatori, finalizzati ad una maggiore conoscenza della coppia o del singolo, dei figli, quando ve ne sono, delle problematiche relative all’affidamento connesse alla specifica situazione di vita, della disponibilità offerta e delle potenzialità in grado di esprimere. Al termine del percorso gli operatori del Servizio di Affidamento Familiare esprimono una valutazione che viene discussa con i diretti interessati.
  • Coloro che sono ritenuti idonei vengono inseriti nella Banca Dati del Servizio di Affidamento Familiare.

Seconda fase – Progettazione di un affidamento familiare

  • In relazione alle specifiche situazioni dei minori per i quali si prevede un affidamento viene ipotizzato un abbinamento ragionato tra il minore e l’affidatario individuato nella Banca Dati.
  • L’affidatario viene contattato per avere formulata la proposta di affidamento e, in caso di assenso, si comincia a delineare il progetto con l’analisi della situazione, gli obiettivi, le modalità, i tempi, i soggetti coinvolti.
  • Tenuto conto delle esigenze del minore si procede con un affiancamento graduale tra il minore e l’affidatario finalizzato alla reciproca conoscenza e familiarizzazione, costantemente supportata e verificata dagli operatori dei servizi sociali competenti.
  • In seguito all’esito positivo del periodo di affiancamento, il progetto viene definito e sancito con la formalizzazione dell’affidamento ed il minore viene accolto stabilmente dall’affidatario.

Terza fase – Sostegno e monitoraggio

Durante il periodo di affidamento è previsto un monitoraggio costante del progetto con verifiche periodiche, colloqui individuali, consulenza e sostegno psico-sociale all’affidatario e/o al minore, cura dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, incontri mensili tra gruppi di affidatari, assemblee tematiche di interesse comune e tutto quanto occorre affinché si realizzino gli obiettivi preposti.

Quarta fase – Conclusione del progetto di affidamento familiare

  • In prossimità del termine del progetto di affidamento viene programmato un momento di verifica finalizzato a valutare il raggiungimento degli obiettivi preposti. Se la famiglia di origine del minore ha superato le proprie difficoltà si organizza un graduale rientro del minore. E’ un momento di festa per la riuscita del progetto ma è anche un momento delicato per il minore, l’affidatario, la famiglia di origine.
  • Qualora le situazioni specifiche non consentissero il ricongiungimento tra il minore e la propria famiglia di origine viene valutata la possibilità di rimodulare e prolungare il progetto di affidamento.

7 Come opera il Servizio di Affidamento Familiare

Il Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Palermo, lavora nel campo dell’affidamento da oltre dieci anni, sempre più convinto della validità di questo intervento di aiuto alla famiglia ed al minore. Nel corso di questi anni, l’esperienza maturata e l’esigenza di scientificità nell’operato professionale, hanno permesso di stabilire una procedura metodologica ben definita, benché in costante verifica e aperta a rettifiche, in una continua ricerca di miglioramento. La presenza di più professionisti, assistenti sociali e psicologi, con modelli teorici di riferimento diversi, rappresenta un punto di forza per il servizio, perché da la possibilità di leggere ogni singolo caso secondo prospettive diverse, aprendo un confronto ricco e costruttivo. Per una conoscenza sulle attività del servizio si ritiene utile darne una sintetica descrizione.

Attività di promozione dell’affidamento e di reperimento di soggetti affidatari.

L’attività di promozione ha il duplice scopo di far conoscere, in modo ampio e diffuso, l’affidamento quale risorsa a tutela del bambino e della sua famiglia e di reperire soggetti affidatari. Il servizio deve poter disporre di un elenco numeroso e diversificato di famiglie e persone singole disponibili all’affidamento affinché, nella fase dell’abbinamento minore - affidatari, si possa individuare la famiglia più adatta, per composizione, motivazione e capacità, alle esigenze del minore da affidare e alla situazione della sua famiglia naturale. L’attività di promozione si estende oltre che nel territorio cittadino anche nei comuni della provincia.

Selezione e formazione degli affidatari

La selezione e la formazione degli affidatari è una attività peculiare del servizio. La disponibilità di persone preparate ad accogliere un minore in affidamento, costituisce la risorsa fondamentale su cui si basa l’attività del servizio. I soggetti che si propongono per un’esperienza tanto complessa, impegnativa ed emotivamente coinvolgente, devono essere adeguatamente conosciute dagli operatori e preparate ad affrontare un compito gravoso ma altrettanto gratificante. La selezione e la formazione degli affidatari (coppie, singoli, nuclei familiari) avviene attraverso un iter definito nel corso degli anni in base all’esperienza, che comprende un percorso di valutazione e formazione condotto da due operatori, che prevede almeno 5 colloqui tra cui una visita domiciliare, finalizzato a stabilire il profilo del minore che la famiglia può accogliere e il tipo di affidamento da proporre. A termine del percorso il nominativo è inserito nell’elenco delle possibili famiglie affidatarie.

Sostegno agli affidatari

Il servizio prevede diverse forme di supporto professionale in favore degli affidatari:

  • consulenza e sostegno psico-sociale,
  • gruppi mensili di confronto tra affidatari,
  • assemblee su temi di particolare interesse per gli affidatari con la presenza di esperti.

A supporto degli affidatari, inoltre, sono previste altre forme di aiuto:

  • Contributo economico mensile, erogato secondo le disposizioni della Amministrazione Comunale,
  • Rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore del minore affidato,
  • Assicurazione che copre eventuali danni o incidenti provocati a terzi o subiti dal minore durante l’affidamento.

8 Forme di aiuto agli affidatati

La legge prevede alcune misure a tutela degli affidatari:

  • Detrazioni di imposta equiparati alle detrazioni di imposta per i carichi di famiglia
  • Assegni familiari secondo le disposizioni di legge in materia
  • Tutela dei lavoratori equiparati ai diritti in materia di congedi di maternità, parentali, per malattia, ecc.

9 Il personale del Servizio Affidi

Assistente sociale coordinatrice

Maria Terruso

Assistente sociale

Maria Billè

Assunta Sedia

Anna Maria Miceli

Psicologa

Carmela Milazzo

Operatori A.S.U.
connessi all’attività di psicologo

Tiziana Campione
Monica Di Trapani
Maria Nicchi

Gabriella Lo Iacono

Addetti alla segreteria

Rosa Mentesana

Gaetano Lo Bianco

Maria Russo

Operatori A.S.U.
per il segretariato sociale

Marcella Nasca
Maria Torcivia

Operai

Francesco Orlando
Giovanni Parisi
Francesco Pecoraro

Collaboratori A.S.U.

Luigi Di Giorgi
Marisa Lombardo

10 Riferimenti legislativi

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” GU n. 133 del 17-5-1983 Suppl. Ordinario http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l184_83.html

- Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l149_01.html

11 Regolamento sugli affidi

COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

DELIBERA C.C. 358 DEL 1994

PREAMBOLO

Il Comune di Palermo, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell'interesse del minore. L'Amministrazione Comunale, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 2

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'Amministrazione Comunale opererà, in particolare, per l'affidamento familiare dei minori già ospiti di istituti educativo-assistenziali.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore, che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore. La proposta del servizio sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il servizio locale cui va attribuita la vigilanza.

Art. 4

Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità: - promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento; - provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; - assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc....

Art. 5

L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a: - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori; - erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento; - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati; - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento. Qualora esigenze particolari lo richiedano l'Amministrazione Comunale, su proposta del servizio sociale, può concedere un contributo straordinario il cui importo, che non può comunque essere superiore a 10 volte il contributo ordinario mensile, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Il contributo straordinario è cumulabile con quello ordinario. Per l'erogazione dei contributi, sia ordinari, che straordinari, si applicheranno, in quanto compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento generale dei servizi socio-assistenziali e del Regolamento Assistenza Economica, vigenti nel Comune di Palermo. L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari può essere effettuata anche per affidamenti posti in essere dal Tribunale per i minori.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali: - disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; - conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio; - integrazione della famiglia nell'ambito sociale; - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine; - idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore. L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a: - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento; - mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria; - mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio); - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; - evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento. - il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi.

Art. 8

Le famiglie di origine si impegnano a: - favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; - rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore; - non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidate più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

Art. 10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del Giudice tutelare. Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni.

12 News, comunicazioni, appuntamenti ed eventi

Domenica 20 gennaio 2008, Teatro Politeama:

ore 19,00 conclusione del concorso a premi per gli alunni delle scuole medie “La scuola per l’affido”.

Il concorso, ha visto la partecipazione dei ragazzi delle terze classi delle scuole medie di Palermo che hanno aderito all’iniziativa. I partecipanti potevano produrre degli elaborati a piacere, (disegni, temi, poesie, filmati, ecc) sul tema dell’affidamento familiare. La scuola è l’ambiente più idoneo per promuovere un cambiamento culturale più aperto alla solidarietà e all’accoglienza, per formare una generazione di uomini e donne attenti e sensibili ai problemi degli altri.

Ore 21,00 spettacolo di cabaret “Maneggiare con cura” con i “La sciare Libero lo scarrozzo”.

Offriamo l’occasione di uno spettacolo di cabaret per incontrare persone e famiglie alle quali parlare di affidamento familiare, con l’auspicio di stimolare interesse e curiosità nei presenti, e promuovere la conoscenza su questo istituto a favore di minori e famiglie in difficoltà

 

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