|
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE Dal prossimo mese di febbraio inizieranno gli incontri di gruppo tra famiglie affidatarie. Gli incontri saranno condotti dalla dott.sa Carmela Milazzo e dalla dott.sa Tiziana Campione. Il gruppo di sostegno rientra tra le attività previste dal Servizio Affidi a supporto degli affidatari. E’ un’occasione di confronto tra persone che stanno vivendo un’esperienza analoga ed offre la possibilità di creare una rete di aiuto reciproco.
E’ un’opportunità per ricevere e dare aiuto in
un’esperienza complessa ed entusiasmante. “Stai pensando di accogliere un bambino in affidamento?”
Dove si trova il
Servizio Affidi
1
L’affidamento
familiare è un istituto giuridico, previsto dalla legge N.184/1983
successivamente modificata dalla legge N.149/2001, che sancisce il diritto di
ciascun minore ad una famiglia.
In sintesi le caratteristiche dell’affidamento familiare sono:
Secondo quanto stabilito dalla legge possono proporsi come affidatari:
Non vi sono
particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari. L’affidatario, singolo o coppia, è colui che:
Aderisce e collabora nella realizzazione del progetto di affidamento in accordo con i servizi sociali competenti. Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento familiare o desidera ricevere ulteriori chiarimenti può contattarci:
I minori che
vanno in affidamento familiare possono avere qualsiasi età al di sotto dei
diciotto anni anche se, prevalentemente, ci si riferisce a bambini e ragazzi di
età scolare, talvolta già adolescenti, italiani, ma anche stranieri, che
appartengono ad un nucleo familiare di origine che non è momentaneamente in
grado di occuparsi delle esigenze materiali e psicologiche del minore, ma che è
ritenuto ugualmente di importanza fondamentale per il minore stesso.
4
Le famiglie di
origine dei minori affidati sono famiglie in difficoltà, spesso
conosciute dai servizi sociali, con problemi e bisogni di varia natura per cui
non sono momentaneamente in grado di occuparsi adeguatamente del proprio figlio
e di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico, ma che in ogni caso sono
ritenute capaci di attivarsi, se adeguatamente sostenute, e promuovere
azioni di cambiamento per recuperare le proprie competenze genitoriali.
5
E’ importante specificare con massima chiarezza che l’affidamento familiare si differenzia notevolmente dall’adozione. L’affidamento familiare e l’adozione sono due percorsi distinti con:
L’affidamento
familiare
è un intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia di
origine. In sintesi le caratteristiche dell’affidamento familiare sono:
L’adozione
è un intervento di sostegno rivolto esclusivamente al minore. In sintesi le caratteristiche dell’adozione sono:
Per le persone che si propongono per l’accoglienza di un minore in affidamento, il servizio ha predisposto un percorso di formazione e di conoscenza che li accompagnerà verso una scelta consapevole e misurata alle proprie capacità e disponibilità Di seguito viene descritto a titolo esemplificativo l’iter dell’affidamento. Prima fase – Formazione
Seconda fase – Progettazione di un affidamento familiare
Terza fase – Sostegno e monitoraggio Durante il periodo di affidamento è previsto un monitoraggio costante del progetto con verifiche periodiche, colloqui individuali, consulenza e sostegno psico-sociale all’affidatario e/o al minore, cura dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, incontri mensili tra gruppi di affidatari, assemblee tematiche di interesse comune e tutto quanto occorre affinché si realizzino gli obiettivi preposti. Quarta fase – Conclusione del progetto di affidamento familiare
7
Il Servizio di Affidamento Familiare del Comune di Palermo, lavora nel campo dell’affidamento da oltre dieci anni, sempre più convinto della validità di questo intervento di aiuto alla famiglia ed al minore. Nel corso di questi anni, l’esperienza maturata e l’esigenza di scientificità nell’operato professionale, hanno permesso di stabilire una procedura metodologica ben definita, benché in costante verifica e aperta a rettifiche, in una continua ricerca di miglioramento. La presenza di più professionisti, assistenti sociali e psicologi, con modelli teorici di riferimento diversi, rappresenta un punto di forza per il servizio, perché da la possibilità di leggere ogni singolo caso secondo prospettive diverse, aprendo un confronto ricco e costruttivo. Per una conoscenza sulle attività del servizio si ritiene utile darne una sintetica descrizione. Attività di promozione dell’affidamento e di reperimento di soggetti affidatari. L’attività di promozione ha il duplice scopo di far conoscere, in modo ampio e diffuso, l’affidamento quale risorsa a tutela del bambino e della sua famiglia e di reperire soggetti affidatari. Il servizio deve poter disporre di un elenco numeroso e diversificato di famiglie e persone singole disponibili all’affidamento affinché, nella fase dell’abbinamento minore - affidatari, si possa individuare la famiglia più adatta, per composizione, motivazione e capacità, alle esigenze del minore da affidare e alla situazione della sua famiglia naturale. L’attività di promozione si estende oltre che nel territorio cittadino anche nei comuni della provincia. Selezione e formazione degli affidatari La selezione e la formazione degli affidatari è una attività peculiare del servizio. La disponibilità di persone preparate ad accogliere un minore in affidamento, costituisce la risorsa fondamentale su cui si basa l’attività del servizio. I soggetti che si propongono per un’esperienza tanto complessa, impegnativa ed emotivamente coinvolgente, devono essere adeguatamente conosciute dagli operatori e preparate ad affrontare un compito gravoso ma altrettanto gratificante. La selezione e la formazione degli affidatari (coppie, singoli, nuclei familiari) avviene attraverso un iter definito nel corso degli anni in base all’esperienza, che comprende un percorso di valutazione e formazione condotto da due operatori, che prevede almeno 5 colloqui tra cui una visita domiciliare, finalizzato a stabilire il profilo del minore che la famiglia può accogliere e il tipo di affidamento da proporre. A termine del percorso il nominativo è inserito nell’elenco delle possibili famiglie affidatarie. Sostegno agli affidatari Il servizio prevede diverse forme di supporto professionale in favore degli affidatari:
A supporto degli affidatari, inoltre, sono previste altre forme di aiuto:
8
La legge prevede alcune misure a tutela degli affidatari:
9
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” GU n. 133 del 17-5-1983 Suppl. Ordinario http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l184_83.html - Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l149_01.html COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI DELIBERA C.C. 358 DEL 1994 PREAMBOLO Il Comune di Palermo, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell'interesse del minore. L'Amministrazione Comunale, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità. Art. 1 L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale. Art. 2 L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'Amministrazione Comunale opererà, in particolare, per l'affidamento familiare dei minori già ospiti di istituti educativo-assistenziali. Art. 3 L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore, che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore. La proposta del servizio sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il servizio locale cui va attribuita la vigilanza. Art. 4 Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità: - promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento; - provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; - assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.... Art. 5 L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a: - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori; - erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento; - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati; - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento. Qualora esigenze particolari lo richiedano l'Amministrazione Comunale, su proposta del servizio sociale, può concedere un contributo straordinario il cui importo, che non può comunque essere superiore a 10 volte il contributo ordinario mensile, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Il contributo straordinario è cumulabile con quello ordinario. Per l'erogazione dei contributi, sia ordinari, che straordinari, si applicheranno, in quanto compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento generale dei servizi socio-assistenziali e del Regolamento Assistenza Economica, vigenti nel Comune di Palermo. L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari può essere effettuata anche per affidamenti posti in essere dal Tribunale per i minori. Art. 6 Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali: - disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore; - conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio; - integrazione della famiglia nell'ambito sociale; - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine; - idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore. L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore. Art. 7 Gli affidatari si impegnano a: - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento; - mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria; - mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio); - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; - evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento. - il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi. Art. 8 Le famiglie di origine si impegnano a: - favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; - rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; - contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore; - non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie. Art. 9 Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidate più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli. Art. 10 L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del Giudice tutelare. Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni.
12
Domenica 20 gennaio 2008, Teatro Politeama: ore 19,00 conclusione del concorso a premi per gli alunni delle scuole medie “La scuola per l’affido”. Il concorso, ha visto la partecipazione dei ragazzi delle terze classi delle scuole medie di Palermo che hanno aderito all’iniziativa. I partecipanti potevano produrre degli elaborati a piacere, (disegni, temi, poesie, filmati, ecc) sul tema dell’affidamento familiare. La scuola è l’ambiente più idoneo per promuovere un cambiamento culturale più aperto alla solidarietà e all’accoglienza, per formare una generazione di uomini e donne attenti e sensibili ai problemi degli altri. Ore 21,00 spettacolo di cabaret “Maneggiare con cura” con i “La sciare Libero lo scarrozzo”. Offriamo l’occasione di uno spettacolo di cabaret per incontrare persone e famiglie alle quali parlare di affidamento familiare, con l’auspicio di stimolare interesse e curiosità nei presenti, e promuovere la conoscenza su questo istituto a favore di minori e famiglie in difficoltà |