La presente circolare disciplina, in esecuzione del secondo periodo del punto 11 del dispositivo della deliberazione della giunta del Comune di Palermo, n.184 del primo luglio 2003, le modalità di svolgimento dei tirocini formativi promossi, con decorrenza 1 luglio 2003, dall’Ufficio Provinciale del Lavoro presso le Società per azioni AMIA e AMAP e rivolti ai Lavoratori socialmente utili già assegnati dal Comune di Palermo alle predette società, selezionati per lo svolgimento degli stessi dall’Ufficio provinciale del lavoro nella qualità di Ente Promotore.
Lo svolgimento di attività in tirocinio formativo non comporta l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda ospitante.
I soggetti come sopra selezionati per il tirocinio, mantengono, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 184 dell’1/07/03, nonché dell’accordo stipulato con le principali Organizzazioni sindacali in data 22 maggio 2003, lo status di Lavoratori socialmente utili in tirocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 12 del DL.vo 81/00, come integrato dall’art. 11 della L.R.9/2002. Ad essi continua ad applicarsi la disciplina di utilizzo approvata dal commissario straordinario con deliberazione di G.C. n.93 del 4/6/01, con le modifiche e integrazioni di cui alla presente circolare.
Agli stessi, a fronte dello svolgimento del tirocinio, secondo l’orario di lavoro specificato al successivo art. 7 è corrisposta, a cura del Settore attività socialmente utili e risorse non contrattualizzate del Comune, il giorno 27 del mese corrente, l’ammontare corrispondente all’assegno ASU sommato al trattamento integrativo mensile scaturente dall’effettuazione di n. 10 ore settimanali, delle 30 ore settimanali previste per il tirocinio, in aggiunta alle 20 ore settimanali coperte da assegno ASU. Eventuali trattenute e conguagli - scaturenti dalla mancata effettuazione delle ore ASU o delle ore d’integrazione salariale per assenze non retribuite o per altre cause di sospensione dell’assegno o, semplicemente, per la mancata effettuazione delle ore integrative, secondo quanto di seguito stabilito – saranno effettuati sull’ammontare dell’assegno corrisposto il mese successivo.
I lavoratori socialmente utili impegnati come tirocinanti presso le Aziende AMIA/AMAP possono essere utilizzati nelle tipologie di attività di seguito riportate, risultanti dai piani d’impresa approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 dell’1/7/03:
Il lavoratore socialmente utile svolge l’attività finalizzata all’inserimento lavorativo in tirocinio presso le strutture operative delle Aziende AMIA ed AMAP, soggetti ospitanti.
La durata prevista per il tirocinio è di 12 mesi, con orario settimanale di trenta ore, di cui 10 a titolo di integrazione salariale.
Il lavoratore deve eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dell’Azienda, fissata con ordini di servizio o con particolari disposizioni; osservare l’orario di lavoro; comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, utenti; avere la massima cura di oggetti, locali, dotazioni personali, apparecchiature tutte appartenenti all’Azienda, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito; uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’Azienda nei rapporti attinenti al servizio; osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari disposizioni normative.
L’effettuazione delle ore d’integrazione salariale è obbligatoria, ai fini del regolare svolgimento del tirocinio.
La mancata effettuazione delle ore d’integrazione non dà luogo alla retribuzione delle stesse e costituisce motivo di addebito disciplinare, salvo che non sia dovuta ad assenza giustificata, secondo la vigente disciplina di utilizzo. Soltanto in tale ultima ipotesi l’Azienda ospitante, avuto riguardo all’organizzazione del tirocinio, può consentire al lavoratore tirocinante di recuperare le ore non effettuate entro e non oltre il trimestre successivo, ferma restando l’obbligatorietà della effettuazione delle ore di integrazione relative a ciascun mese di riferimento. A tal fine al compimento di ciascun semestre del tirocinio, l’Azienda ospitante avrà cura di comunicare al Settore Attività socialmente utili il riepilogo delle ore di integrazione effettuate e recuperate da ciascun lavoratore.
Ciascun LSU che svolge il tirocinio presso le Aziende ospitanti è intestatario di un progetto formativo individuale che contiene: nome del tirocinante; indicazione dei responsabili dei sistemi di tutoraggio per conto del soggetto proponente e del soggetto ospitante il tirocinio cui egli potrà rivolgersi per ogni evenienza; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio; indicazione delle strutture presso le quali è destinato; gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto in parola, a seguire le indicazioni dei tutor, facendo riferimento ad essi per qualsivoglia esigenza di tipo organizzativo o funzionale. Egli dovrà rispettare le prescrizioni in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
E’ altresì richiesto al tirocinante il mantenimento della necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi ed ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento delle attività in tirocinio, oltre naturalmente all’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Torna all'indiceIl soggetto ospitante assume l’impegno formativo di “ospitare” i lavoratori ASU in tirocinio, inseriti in un percorso di formazione sul campo volto al raggiungimento di obiettivi formativi condivisi, essendo all’uopo tenuto ad accoglierli presso le proprie strutture attraverso il loro inserimento all’interno dei processi produttivi.
Deve inoltre segnalare i nomi dei tutor aziendali che avranno la responsabilità dell’inserimento dei tirocinanti nelle attività relative.
Indica le sedi, strutture, uffici o sedi presso cui sono impegnati i lavoratori ASU in tirocinio.
L’Azienda è inoltre tenuta a segnalare eventuali infortuni verificatisi nel corso delle attività in tirocinio, nell’osservanza dei termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, indicando il numero della polizza relativa al tirocinante così come sottoscritta dal soggetto promotore, ed al soggetto promotore stesso.
L’Azienda ospitante è dotata di autonomia organizzative ed è titolare del potere disciplinare, secondo quanto specificato agli artt. 18 e ss. della presente circolare.
E’ compito dell’Azienda comunicare mensilmente, attraverso la certificazione riepilogativa delle presenze, redatta secondo il modello allegato, al Comune di Palermo – Settore ASU -, nella qualità di “ente finanziatore” delle attività, le assenze dei soggetti in tirocinio, ivi compresa la mancata effettuazione delle ore d’integrazione, ed ogni altra vicenda che abbia riguardo ad assenze anche giustificate o ad altre circostanze, quali ad esempio l’adozione di procedimenti disciplinari, che diano luogo a trattenute sull’indennità mensile. Tali comunicazioni, se relative a circostanze che determinino la sospensione dell’erogazione dell’indennità mensile, oltre ad essere riportate all’interno della certificazione riepilogativa mensile delle presenze, devono formare oggetto di immediata separata comunicazione al Settore Attività Socialmente Utili e R.N.C.
Tutti gli obblighi e adempimenti scaturenti dalla normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare, ma non esaustivo, riferimento al D.L.vo 626/94 e successive modifiche e integrazioni e, in generale, concernenti la protezione del lavoratore, sono a carico dell’azienda ospitante che assume, per ogni effetto di legge, la veste di datore di lavoro. Quanto sopra, successivamente agli adempimenti e gli obblighi assunti da parte del Comune, di cui al successivo art. 5 – ultimo comma - del presente regolamento.
Torna all'indiceL’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, in qualità di soggetto promotore del tirocinio formativo pre-assunzionale, si occupa della progettazione del tirocinio, della sua attivazione e del monitoraggio dello stesso, assumendosi le relative responsabilità.
Garantisce la presenza di uno o più tutors, che indica nominativamente, come responsabili organizzativi delle attività. Detiene, congiuntamente o disgiuntamente con le Aziende ospitanti il potere disciplinare.
Torna all'indiceIl Comune di Palermo assume la veste di Ente finanziatore dei Tirocini e dello start- up inerente il processo di stabilizzazione dei tirocinanti, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 184 dell’1/07/03. Provvede, attraverso il Settore attività socialmente utili e R.N.C., al pagamento mensile delle indennità di tirocinio, nonché sovrintende alle funzioni di controllo e vigilanza sul regolare svolgimento dello stesso, anche attraverso l’emanazione di direttive, circolari e l’effettuazione di controlli preventivi e successivi in collaborazione con il soggetto promotore e le Aziende ospitanti.
Sono a carico del Comune esclusivamente gli oneri finanziari connessi al pagamento dell’assicurazione INAIL, nonché del vestiario, dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature previste dalle normative sulla sicurezza, nonchè gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Torna all'indiceI tutor, indicati rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, dovranno elaborare congiuntamente il progetto individuale di tirocinio, collaborando al fine del miglior esito dell’esperienza di tirocinio.
In particolare, sarà compito del tutor indicato dal soggetto promotore: svolgere gli adempimenti burocratici connessi con la realizzazione del tirocinio (obblighi assicurativi; comunicazione avvio e termine di attività all’INAIL; etc); seguire lo svolgimento delle attività in tirocinio per dirimere eventuali controversie con il soggetto ospitante o con i tirocinanti; verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto formativo.
Sarà invece compito del Tutor indicato dall’Azienda: favorire l’inserimento lavorativo dei tirocinanti; accogliere ed assistere operativamente il tirocinante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto; collaborare alla valutazione dei risultati.
Torna all'indiceLa definizione della distribuzione delle attività da svolgersi in tirocinio presso le Aziende AMIA/AMAP da parte dei soggetti LSU, per un totale di trenta ore settimanali,di cui 20 coperte da Assegno ASU e 10 da trattamento integrativo, sarà improntata ad una massima elasticità organizzativa in relazione alle esigenze delle Aziende ospitanti.
A tale scopo, il dirigente o il tutor di ciascuna Azienda potrà, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, proporre un’articolazione degli orari settimanali nella maniera che si riterrà maggiormente rispondente alle esigenze funzionali della struttura cui è preposto.
L’effettuazione delle ore di integrazione salariale riveste natura obbligatoria, salvi i casi di assenza giustificata o permessi che danno luogo al recupero delle ore non effettuate secondo quanto previsto dalla presente circolare.
Per eventuali straordinarie esigenze connesse al tirocinio, il lavoratore è tenuto ad effettuare le attività formative nei giorni feriali anche oltre le ore 22:00, senza alcun onere economico, qualora ciò sia preventivamente stabilito dal dirigente preposto nell’articolazione dell’orario e comunicato al lavoratore con un preavviso di almeno tre giorni, fermo restando quanto disposto ai capoversi precedenti.
Torna all'indiceLe assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno ASU. Le ore d’integrazione salariale potranno essere recuperate secondo quanto previsto al precedente art. 2.
Il lavoratore, in analogia a quanto previsto dal CCNL Igiene Urbana Privata ha diritto ad assentarsi per motivi di salute per un periodo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi.
Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i giorni festivi o non lavorativi (quali il sabato), nonché i giorni in cui il tirocinante – in base al proprio orario di servizio – non presti la propria attività.
Quanto sopra, come è ovvio, si applica nel caso in cui il tirocinante, assente per malattia, non rientri in servizio il primo giorno formativo successivo a quello festivo (o non lavorativo) o il primo giorno formativo successivo ad un giorno in cui egli non ha prestato la propria attività in quanto non previsto dall’orario di servizio.
Superato il suddetto periodo, nel caso di malattia protratta nel tempo e adeguatamente certificata, il tirocinante può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di 30 giorni, ma non ha diritto all'indennità, né all'eventuale recupero dell'integrazione.
Il superamento dei 90 giorni di malattia retribuita deve essere comunicato, senza ritardo, dall’Azienda ospitante all’Ente Finanziatore, Settore Attività Socialmente Utili, ai fini della sospensione dell’assegno.
In ogni caso, per patologie gravi, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (dopo che il tirocinante abbia fruito dei 90 giorni di malattia retribuita) i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti a terapie salvavita ed altre assimilabili, quali l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da A.I.D.S., debitamente certificati dalla competente A.S.L. o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso alla corresponsione dell’indeniità.
Qualora il lavoratore ASU in tirocinio, che abbia superato il monte giorni di malattia (pari a 90 giorni nell’arco dell’anno solare) ed abbia fruito anche degli ulteriori 30 giorni di malattia “senza assegno”, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine della permanenza nel tirocinio e nelle attività socialmente utili , dovrà presentare all’Azienda ospitante e, per conoscenza, al Settore attività socialmente utili istanza di “sospensione per malattia”, allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi di malattia grave tale da comportare un’inabilità temporanea a recarsi presso il luogo di svolgimento del tirocinio.
L’istanza di “sospensione per malattia” deve essere trasmessa dall’Azienda ospitante all’Ufficio Provinciale del Lavoro – soggetto promotore – e, per conoscenza al settore ASU, per la relativa autorizzazione, unitamente alla documentazione prodotta dal lavoratore. Il provvedimento dell’UPLMO dovrà essere trasmesso a cura dell’Azienda ospitante al Settore ASU.
Ovviamente, il lavoratore, cui venga autorizzata la sospensione, continuerà a non percepire l’assegno fino alla data del suo rientro nel tirocinio.
Il lavoratore “sospeso per malattia” può rientrare in servizio solo previa autorizzazione del Settore ASU che provvederà a darne comunicazione all’Azienda ospitante e al Soggetto promotore.
Nel caso in cui il periodo di “sospensione per malattia” si protragga (senza soluzione di continuità) oltre i due terzi periodo previsto per il tirocinio, il lavoratore sarà escluso dallo stesso con provvedimento dell’Azienda ospitante. Tale provvedimento sarà notificato al lavoratore a cura dell’Azienda ospitante e comunicato a cura della stessa all’Ufficio provinciale del lavoro, nella qualità di soggetto promotore, e al comune.
Il Comune, in tale ultima ipotesi, valuterà, in base alla documentazione prodotta, se avviare il procedimento di decadenza del lavoratore dalle attività socialmente utili.
Fatta salva la fattispecie di cui al capoverso che precede, al rientro del tirocinante, l’Azienda ospitante è onerata di determinare il numero di giorni di malattia retribuita e non retribuita ed il numero dei giorni di riposo di cui lo stesso può fruire dalla data del rientro fino al termine dell’anno solare in corso. Tali periodi devono essere calcolati tenendo conto del periodo lavorativo intercorrente tra la data del rientro e la fine del tirocinio. L’Azienda è tenuta a dare comunicazione al Comune della generale situazione del tirocinante.
In mancanza di idonea documentazione rilasciata dall’A.S.L. il lavoratore che superi i periodi di malattia retribuita e non retribuita sarà considerato, per ogni effetto di cui alla presente circolare, assente ingiustificato L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Azienda di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di tirocinio del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.
Parimenti, deve essere comunicata l'eventuale prosecuzione dell'assenza.
Nel caso di mancata comunicazione l'assenza viene considerata "assenza ingiustificata" ed il lavoratore può incorrere in sanzioni disciplinari, secondo quanto meglio specificato in seguito.
Il lavoratore è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa.
I certificati di malattia devono essere custoditi presso l’Azienda ospitante presso la quale il lavoratore presta servizio.
L’Azienda ospitante può disporre il controllo della malattia attraverso la competente A.S.L.,; i relativi oneri finanziari sono a carico del Comune di Palermo.
Il lavoratore in tirocinio che durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
Il lavoratore in tirocinio, assente per malattia, pure in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Qualora il tirocinante debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche o accertamenti specialistici, che devono essere a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio.
Torna all'indiceLe attività di tirocinio in prosecuzione di lavori socialmente utili devono essere organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo durante il quale viene corrisposto l'assegno ASU.Le ore di integrazione salariale potranno essere recuperate secondo quanto previsto al comma 4 del precedente articolo 2.
Il periodo di riposo spettante al lavoratore è determinato in base all’impegno complessivo settimanale previsto per ciascuna ipotesi di distribuzione del carico di lavoro settimanale in base ai criteri di seguito descritti. Nel caso in cui l’Azienda distribuisca l’orario di tirocinio settimanale per un numero di giornate lavorative pari o superiore a sei, il numero massimo di giorni di ferie spettanti al lavoratore in tirocinio è di 32/annui. Negli altri casi, ove cioè la distribuzione degli orari di lavoro dovesse essere effettuata per un numero di giorni inferiore a sei, i giorni di permesso accordati annualmente saranno ridotti proporzionalmente secondo la formula:
"6 : 32 = n : x"
(n = giorni/settimana)
(x = giorni di ferie spettanti)
| Giorni di lavoro settimanali | N° giorni di riposo spettanti/anno |
| 6/7 | 32 |
| 5 | 28 |
| 4 | 22 |
| 3 | 17 |
L’Azienda potrà modificare, nel corso dell’anno solare, l’orario di tirocinio del lavoratore nei termini previsti alla tabella sopraindicata per periodi non inferiori a moduli trimestrali, dovendosi in tal caso rideterminare il numero dei giorni di riposo spettanti al tirocinante secondo la formula:
5 (giorni settimana)= 32 - 1 x T ovvero 4 (gg/sett) = 28 - 1 x T
(T= trimestri in variazione)
Il periodo di riposo è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero anche di un solo giorno.
Torna all'indiceIl tirocinante, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso retribuito di quindici giorni di calendario, con decorrenza dal giorno del matrimonio.
Il tirocinante è tenuto a comunicare all'Ufficio di appartenenza la data del matrimonio e a fare richiesta tendente ad ottenere il permesso matrimoniale, per iscritto, almeno 48 ore prima.
Per tale periodo al tirocinante compete l’assegno ASU. Le ore d’integrazione salariale potranno essere recuperate secondo quanto previsto al comma 4 del precedente art. 2.
Torna all'indiceIn caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, o di altre persone conviventi risultanti tali dallo stato di famiglia, il tirocinante può usufruire di un permesso retribuito fino a un massimo di tre giorni consecutivi per evento, opportunamente documentato all'Ufficio di appartenenza anche mediante autocertificazione.
Per tale periodo al tirocinante compete l’assegno ASU. Le ore d’integrazione salariale potranno essere recuperate secondo quanto previsto al comma 4 del precedente art. 2.
Torna all'indiceIl tirocinante ha diritto ad essere lasciato libero dalle attività il giorno in cui effettua la donazione del sangue, residuando in capo al tirocinante l’unico onere di darne comunicazione per iscritto, almeno 48 ore prima.
Lo stesso deve produrre all'Ufficio di appartenenza il certificato attestante l'avvenuta donazione.
Per tale periodo al tirocinante compete l’assegno ASU. Le ore d’integrazione salariale potranno essere recuperate secondo quanto previsto al comma 4 del precedente art. 2.
Torna all'indiceAlle lavoratrici socialmente utili in tirocinio è riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dalla legge, durante il quale viene loro corrisposta un'indennità pari all'80% dell'importo dell’assegno ASU.
La lavoratrice deve presentare all’Azienda presso la quale presta la sua attività, la relativa documentazione.
Sarà cura dell'Azienda trasmettere la documentazione al Settore Attività Socialmente Utili e all’UPLMO la data dalla quale la lavoratrice trovasi in astensione obbligatoria.
Qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria di cui la lavoratrice godrà dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla nascita il certificato di nascita del bambino, avvalendosi dell’autocertificazione.
Durante il periodo di astensione obbligatoria e/o interdizione anticipata dal lavoro, continuano a maturare i giorni di riposo e di malattia.
La lavoratrice potrà avvalersi della facoltà di chiedere la flessibilità del congedo di maternità, fino a un mese prima della data presunta del parto, nelle forme e nei modi previsti dall’art.4 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, come modificata dall’art. 12, comma 1, della legge 8 marzo n. 53, ed integrato nell’art. 20 del Dl.vo 151/2001, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D. L.vo n. 626/94, in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. L’Azienda ospitante, in tale ipotesi, è tenuta a ricevere, istruire e provvedere in ordine all’istanza presentata dalla lavoratrice, dando comunicazione del provvedimento finale al Settore Attività socialmente utili. Per le modalità applicative della flessibilità del congedo di maternità, si rimanda alla circolare del Settore ASU, n.17 del 21/8/03.
Non è riconosciuta, ai sensi della circolare n.100/98 del Ministero del Lavoro, l’astensione facoltativa.
La lavoratrice madre (o in alternativa il padre), può fruire dei permessi per “allattamento”. Tali permessi, pari a 2 ore giornaliere, sono autorizzati dall’Azienda di appartenenza.
Le ore di integrazione relative ai giorni di astensione obbligatoria possono essere recuperate nel restante periodo di tirocinio, in relazione alle esigenze individuate organizzative dell’Azienda ospitante, entro il limite massimo di ulteriori 10 ore settimanali, oltre le trenta previste e fermo restando l’integrale svolgimento di queste ultime nei giorni in cui si effettua il recupero. L’Azienda ospitante avrà cura di evidenziare separatamente, nel riepilogo semestrale di cui all’art. 2 comma 4, le ore recuperate dalla lavoratrice che abbia in precedenza fruito del periodo di astensione obbligatoria.
Nel caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato.
Torna all'indiceIl lavoratore ASU in tirocinio può usufruire nel corso dell’anno solare di 8 giorni di permesso per sostenere esami o partecipare a concorsi. Il permesso, limitato ai giorni di svolgimento delle prove, deve essere preventivamente comunicato per iscritto almeno 48 ore prima. Il permesso è soggetto a recupero.
Il lavoratore è tenuto a produrre all’Ufficio di appartenenza l’attestazione da cui risulti che ha sostenuto la prova d’esame, con facoltà di avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione. In caso contrario, sarà considerato assente ingiustificato.
Le relative ore di integrazione possono essere recuperate entro il mese successivo, secondo le modalità fissate dall’Azienda ospitante.
Non sono ammesse altre sospensioni del tirocinio per motivi di studio.
Torna all'indiceL’istituto, previsto per i lavoratori ASU, dalla vigente disciplina di utilizzo, non si applica durante lo svolgimento del tirocinio in quanto incompatibile con lo stesso.
Torna all'indiceSi rinvia alla vigente disciplina di utilizzo.
Torna all'indiceDurante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo non sono ammesse sospensioni per motivi di lavoro.
Torna all'indiceIl lavoratore, per motivi personali, può usufruire di permessi di durata non superiore a tre ore, senza corresponsione di retribuzione e previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio.
Tali permessi non possono superare le 36 ore complessive, nell’arco di svolgimento del tirocinio.
Il lavoratore in tirocinio è tenuto a recuperare le ore non effettuate entro il trimestre successivo, secondo le modalità fissate dal Responsabile dell’Azienda ospitante.
Torna all'indiceL’istituto non si applica ai lavoratori in tirocinio, in quanto unificato con quello di cui all’articolo precedente.
Torna all'indiceE’ facoltà dell’Azienda ospitante, compatibilmente con le esigenze e le finalità del tirocinio, rilasciare il preventivo nulla osta sull’istanza presentata dal lavoratore al fine di ottenere un periodo di sospensione dall’utilizzazione in lavori socialmente utili in tirocinio in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari.
Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente i 2 mesi, anche non continuativi, sino alla data di “stabilizzazione” (o comunque di fuoriuscita dal precariato) del lavoratore.
Il lavoratore durante il periodo di sospensione non ha diritto all’assegno e non può successivamente recuperare né le ore “A.S.U.”, né le ore “di integrazione”.
Per l’autorizzazione della sospensione per gravi motivi personali o familiari , il lavoratore deve presentare all’Azienda ospitante, con congruo anticipo, apposita istanza, alla quale deve essere allegata – a pena di improcedibilità della stessa – la documentazione comprovante fatti oggettivamente e analiticamente documentabili accertati attraverso documentazioni e certificazioni provenienti da Enti e/o organismi pubblici o a questi ultimi assimilati ai sensi di legge.
Sarà cura dell'Azienda ospitante trasmettere l'istanza per l'autorizzazione al Settore Attività Socialmente Utili, munita del relativo nulla - osta.
Le istanze pervenute al Settore Attività Socialmente Utili prive del nulla – osta dell’Azienda ospitante o della documentazione comprovante i motivi per cui il lavoratore ha richiesto la sospensione saranno restituite all’Azienda che le ha trasmesse.
Il lavoratore non può assentarsi dal tirocinio prima di avere ricevuto dal Settore Attività Socialmente Utili la comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato fatti salvi i casi di estrema urgenza, relativamente ai quali il lavoratore potrà essere autorizzato provvisoriamente dall’Azienda ospitante. In tale ultima ipotesi, l’Azienda trasmetterà, senza indugio, la documentazione al Settore Attività Socialmente Utili che provvederà al rilascio dell’autorizzazione definitiva entro 48 ore dalla trasmissione della documentazione e dell’istanza.
Sarà considerato assente ingiustificato il lavoratore che si assenti prima del rilascio dell’autorizzazione, anche provvisoria, o che comunque in tale ultima ipotesi non versi in situazione che abbia le caratteristiche dell’estrema urgenza.
L’Azienda ospitante è onerata di ridurre proporzionalmente i periodi di riposo spettanti al lavoratore, nonché di comunicare al Settore Attività Socialmente Utili.
Torna all'indiceIn ogni caso la sommatoria dei periodi di sospensione fruiti dal lavoratore, non soggetti a recupero (per gravi motivi personali o familiari), nonché dei periodi di assenza giustificata soggetti a recupero (relativamente ai quali il lavoratore non abbia colmato le ore di assenza nei permessi e con le modalità previste dalla presente circolare) non può eccedere i quattro mesi nell’arco dello svolgimento del tirocinio.
I periodi di sospensione dovranno obbligatoriamente essere cumulati con i periodi già fruiti, dal lavoratore, ai sensi della vigente disciplina di utilizzo dei Lavoratori Socialmente utili, in data antecedente all’inizio del tirocinio, entro il tetto massimo complessivo di 12 mesi nell’arco dello svolgimento della attività socialmente utili.
A tal fine tutti i provvedimenti di sospensione scaturenti dalla fattispecie previste agli articoli precedenti sono di esclusiva competenza del Settore Attività socialmente utili e R.N.C.
Torna all'indiceNel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore in tirocinio è corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL.
Sarà cura dell'Azienda ospitante ove il lavoratore svolge il tirocinio annotare l’infortunio sull’apposito registro e inoltrare, entro le 24 ore successive all’evento, la denuncia al competente Commissariato di P.S. ed entro le 48 ore successive all’evento la denuncia all’INAIL e al Settore Attività socialmente utili (ai fini della sospensione dell'assegno),specificando - ove conosciuta - la data del previsto rientro del lavoratore.
Il rientro del tirocinante presso l'azienda ospitante, ove l'assenza si superiore a tre giorni, deve essere preventivamente autorizzato, senza ritardo, dal Settore Attività Socialmente Utili, cui dovrà essere comunicata a cura del lavoratore e dell'azienda ospitante l'eventuale proroga della prognosi.
Le ore di integrazione, relative al periodo in cui il lavoratore è assente per infortunio o malattia professionale, non possono essere recuperate fino alla comunicazione da parte dell’INAIL, da cui risultino i giorni e/o le ore coperte dall’assegno erogato dall’Istituto medesimo. Le ore coperte da assegno INAIL non potranno essere recuperate dal tirocinante.
Torna all'indicePer tutto il periodo della durata di 12 mesi del tirocinio, i rapporti operativi con le Organizzazioni Sindacali, ivi compresi gli istituti disciplinati ai successivi articoli 24 e 25, saranno gestiti dalle Società per azioni AMIA e AMAP, in qualità di aziende ospitanti.
Le predette società avranno cura di convocare, trattare e concludere eventuali accordi che non comportino refluenze economiche nonché di fornire le necessarie informative alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo stipulato il 22/05/03, alle quali aderiscono i lavoratori in ASU attualmente impegnati nello svolgimento dei tirocini formativi di cui al presente regolamento.
Torna all'indiceIl lavoratore può partecipare alle assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad un massimo di dieci ore nell'arco dell'anno, mantenendo la corresponsione dell'assegno ASU.
Il lavoratore dovrà produrre ogni volta all'Ufficio di appartenenza l'attestato di partecipazione alle suddette assemblee, con facoltà di avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione.
Le organizzazioni sindacali di appartenenza dei lavori ASU in tirocinio, possono nominare un numero di delegati non superiore, per ciascuna Azienda ospitante, non superiore al 4% degli iscritti.
Il monte ore permessi spettante alle organizzazioni sindacali, per ciascuna azienda ospitante, è pari al numero dei delegati, come sopra determinato, moltiplicato per otto ore mensili, per la durata del tirocinio pari a 12 mesi.
Il Settore attività socialmente utili, sulla base dei dati comunicati dalle Aziende ospitanti e dalla organizzazioni sindacali, determina il monte ore complessivo spettante a ciascuna organizzazione.
La ripartizione del monte ore tra i propri delegati è comunicata bimestralmente da ciascuna organizzazione al settore ASU.
L’organizzazione sindacale che intenda far fruire ad un proprio rappresentante di tali permessi deve darne comunicazione scritta all’Azienda ospitante di appartenenza, di regola 24 ore prima.
Torna all'indiceI lavoratori hanno diritto di astenersi dall’attività lavorativa nel caso di sciopero regolarmente indetto dalle organizzazioni sindacali.
Qualora nella comunicazione di indizione dello sciopero sia indicato solo il giorno nel quale lo sciopero sarà effettuato e non è specificato il numero delle ore, il lavoratore che aderisca allo sciopero deve assentarsi per l’intera giornata e non può decidere di aderire allo sciopero solo parzialmente per alcune ore.
Il lavoratore che aderisce allo sciopero deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio di appartenenza all’inizio dell’orario di lavoro (altrimenti sarà considerato assente ingiustificato) e non ha diritto all’assegno di utilizzo relativo alla giornata di sciopero, né può successivamente recuperare le ore di integrazione salariale ove previste, relative al giorno dello sciopero.
Le aziende ospitanti sono onerate di comunicare al Settore Attività socialmente utili, entro i due giorni successivi allo sciopero, i nominativi e la data di nascita dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero.
L’attività socialmente utile in tirocinio non può in alcun modo considerarsi compatibile con il c.d. “sciopero bianco”, né con altre particolari forme di sciopero quali “sciopero a scacchiera, a singhiozzo e alla rovescio” che, come noto, non sono previste né disciplinate in alcun regolamento da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative, né da alcuna norma.
Torna all'indiceAl lavoratore in tirocinio sono riconosciuti i permessi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive o equiparate alle stesse (es. giudice popolare). Allo stesso modo, si applica quanto previsto dalla normativa vigente ai lavoratori che in occasione di elezioni svolgono funzioni di componente di seggio elettorale o di rappresentante di lista.
Sarà cura del lavoratore comunicare preventivamente per iscritto, almeno 48 ore prima, le giornate in cui dovrà avvalersi dei permessi di cui al comma 1 e dovrà produrre, a seconda dei casi, adeguata certificazione all’Ufficio ove presta servizio, con la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione.
Le ore d'integrazione possono essere recuperate entro il trimestre successivo, con le modalità di cui all’art. 2 comma 4 della presente circolare.
Torna all'indiceFino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre (o in alternativa il padre), anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, purché impegnati a tempo pieno, possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (art.33, comma 2).
La fruizione dei permessi di cui al comma precedente non è soggetta a recupero sempre che il lavoratore abbia effettuato integralmente le ore d’integrazione salariale previste per la giornata di fruizione del permesso, in caso contrario le ore d’integrazione non effettuate dovranno essere recuperate con le modalità di cui all’art. 2 comma 4 della presente circolare.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre (o in alternativa il padre), anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché coloro che siano affidatari o assistano persone con handicap in situazione di gravità (parente o affine entro il terzo grado) hanno diritto a dodici ore di permesso mensili, a valere sulle ore ASU, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (art.33, comma 3).
Di tali permessi può usufruire anche il lavoratore (o la lavoratrice) che risulti “persona handicappata in situazione di gravità”.
La richiesta per fruire di tali permessi e la relativa documentazione devono essere presentate dal lavoratore presso l’Azienda ospitante ove presta servizio, che provvederà a concedere la relativa autorizzazione dandone comunicazione al Settore Gestione e Sviluppo Attività Socialmente Utili.
Il lavoratore che usufruisce di uno dei benefici sopra descritti, può recuperare le ore di integrazione entro il mese successivo.
Il suddetto lavoratore ha altresì diritto ad indicare la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Il diniego dovrà essere motivato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla vigente normativa in materia.
Torna all'indiceAllo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di persona soggetta ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime sono concessi permessi giornalieri orari retribuiti, a valere sulle ore ASU, nel limite massimo di due ore.
I lavoratori per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari dell’A.S.L. o di altre strutture terapeutico riabilitative e Socio – Assistenziali che non consentono loro di prestare l’attività lavorativa, al fine della permanenza negli elenchi delle attività socialmente utili, devono presentare istanza di sospensione per un periodo massimo di tre mesi, allegando idonea documentazione, da cui risulti tra l’altro la durata del programma.
La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Azienda ove il lavoratore presta il tirocinio, che la trasmetterà al Settore Attività Socialmente Utili per la relativa autorizzazione.
Ovviamente, il lavoratore, cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà l’assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro nel tirocinio. Le ore d’integrazione potranno essere recuperate con le modalità di cui all’art. 2 comma 4 della presente circolare.
In mancanza di idonea documentazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e passibile di esclusione dal tirocinio.
Il lavoratore che fruisca della sospensione può rientrare in servizio solo previa autorizzazione del Settore Attività Socialmente Utili. L’Azienda ove il lavoratore è assegnato darà comunicazione al Settore Attività Socialmente Utili, della data di effettivo rientro dello stesso.
Torna all'indiceAi lavoratori socialmente utili in tirocinio continuano ad applicarsi le norme procedimentali e le sanzioni previste dalla vigente disciplina di utilizzo della Attività Socialmente Utili approvata dal commissario straordinario con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 4/6/01, fatte salve le fattispecie di seguito descritte, afferenti alla permanenza nel tirocinio del lavoratore che abbia commesso specifiche violazioni di gravità tale da giustificarne l'esclusione dal tirocinio.
Torna all'indiceI lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono sospesi dal tirocinio, dalle attività socialmente utili e dalla retribuzione, con provvedimento del Settore ASU e hanno diritto a rimanere inseriti negli elenchi delle attività socialmente utili fino a quando non intervenga una sentenza definitiva. Nei confronti di tali lavoratori il Settore ASU avvia il prescritto procedimento disciplinare che resta comunque sospeso fino alla sentenza definitiva.
I lavoratori rimessi in libertà, prima della fine del tirocinio, vengono riammessi, con riserva, al tirocinio, con provvedimento del Settore Attività socialmente utili, nelle more della decisione dell’Autorità procedente in merito al rinvio a giudizio.
In caso di rinvio a giudizio o di condanna non definitiva, il Soggetto promotore o l’Azienda ospitante, previa valutazione della gravità dei fatti contestati, si determinano in ordine alla riammissione definitiva del lavoratore al tirocinio. In caso di avviso discorde dell’Azienda ospitante e del Soggetto promotore, non si dà luogo alla riammissione. In tale ultima ipotesi il Settore ASU, preso atto dell’esclusione del lavoratore dal tirocinio, assegnerà lo stesso ad altro ufficio dell’amministrazione, riservandosi di definire la posizione del lavoratore alla luce della vigente disciplina di utilizzo dei lavoratori socialmente utili, una volta intervenuta la sentenza definitiva.
Nel caso di condanna definitiva alla pena della reclusione che per la sua durata non possa essere scontata entro la durata del tirocinio, il lavoratore uscirà del percorso di stabilizzazione previsto per i tirocinanti e continuerà a svolgere le attività socialmente utili, presso altri uffici del comune, compatibilmente con quanto previsto dalla vigente disciplina di utilizzo e con gli esiti del procedimento disciplinare.
Nel caso in cui la pena sia di entità tale da potere essere scontata prima della fine del tirocinio, il lavoratore, resterà sospeso dallo stesso, quale automatica conseguenza del provvedimento di sospensione emanato dal Settore ASU nei confronti del lavoratore nella sua qualità di LSU. In tale ipotesi, una volta scontata la pena, al lavoratore si applicherà la procedura di cui al terzo comma del presente articolo.
Torna all'indiceL’esclusione dal tirocinio formativo viene disposta dall’Azienda ospitante o, in alternativa, dal Soggetto promotore, in tutti i casi, di seguito specificati, in cui la gravità dell’infrazione commessa non consenta l’ulteriore prosecuzione del tirocinio.
I fatti che comportano la sanzione dell’esclusione dal tirocinio sono:
Il procedimento di esclusione si avvia con la contestazione da parte del Responsabile del Personale dell’Azienda ospitante degli addebiti al lavoratore assegnando a quest’ultimo un termine minimo di 10 giorni per le eventuali difese e controdeduzioni da presentare alla commissione di disciplina che l’Azienda ospitante può a tal fine istituire, ed a cui il lavoratore entro il medesimo termine può chiedere di essere ascoltato, avvalendosi dell’assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale di sua fiducia.
Nell’ipotesi in cui l’Azienda ospitante ritenesse, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di non istituire la commissione di disciplina, le relative funzioni e competenze sono attribuite al Direttore Generale dell’Azienda ospitante.
La contestazione deve contenere l’analitica descrizione dei fatti contestati e la espressa precisazione che gli stessi, una volta definitivamente accertati, comportano l’esclusione dal tirocinio.
La contestazione deve essere contestualmente trasmessa al soggetto promotore, attraverso uno dei tutor da questo indicati, nonché al Settore Attività socialmente utili per il compimento delle attività di cui ai commi successivi.
Il Soggetto promotore, venuto a conoscenza del procedimento disciplinare può eventualmente svolgere attività istruttorie finalizzate all’accertamento dei fatti contestati, o, in alternativa, attendere l’esito del procedimento in corso di svolgimento, limitandosi a prendere atto del provvedimento finale.
Il Settore ASU, ricevuta notizia della contestazione finalizzata all’esclusione dal tirocinio, avvia il procedimento disciplinare previsto dalla vigente disciplina di utilizzo e, contestualmente, lo sospende in attesa di conoscere l’esito del procedimento avviato dall’Azienda ospitante.
L’Azienda ospitante, in relazione alla gravità dei fatti e alla particolare evidenza delle prove, può chiedere al Settore ASU di assegnare con effetto immediato il lavoratore ad altro ufficio del Comune, nelle more della definizione del procedimento di esclusione.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la commissione istituita presso l’azienda ospitante, sentito il lavoratore, ove quest’ultimo l’abbia richiesto, esprime il proprio parere motivato sul provvedimento da adottare, trasmettendolo al direttore generale dell’Azienda per l’adozione del provvedimento finale.
Il Direttore generale dell’Azienda ospitante, entro 10 giorni dalla trasmissione del parere di cui al comma precedente, si determina in ordine all’esclusione del tirocinante.
Il provvedimento di esclusione viene comunicato, senza ritardo, al Soggetto promotore per gli eventuali adempimenti di sua competenza, nonché al Settore Attività socialmente utili e risorse non contrattualizzate che, assegna il lavoratore ad altro ufficio del Comune, ove non vi abbia già provveduto ai sensi del precedente comma 7, e attiva il procedimento disciplinare, già avviato e contestualmente sospeso, al fine di accertare, nel rispetto della vigente disciplina di utilizzo dei lavoratori ASU, se i fatti che hanno determinato l’esclusione dal tirocinio siano compatibili con l’ulteriore permanenza del lavoratore nelle attività socialmente utili.
Il procedimento disciplinare, ove i fatti contestati non comportino la decadenza del lavoratore dalle Attività socialmente utili, non può concludersi con l’irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari che restano, pertanto, assorbite dalla già comminata sanzione della esclusione dal tirocinio.
In tali ipotesi il procedimento si concluderà con l’individuazione della sanzione da applicare, diversa dalla decadenza, e con un pronunciamento di non luogo a procedere in quanto la sanzione resta assorbita dall’esclusione dal tirocinio, fatti salvi, tuttavia, gli effetti della sanzione individuata, ma non comminata, ai fini della recidiva.
Per tutti gli istituti non presi in considerazione dalla presente circolare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività socialmente utili, nonché alla disciplina di utilizzo approvata dal commissario straordinario con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 4/6/01.