Bilancio Sociale 2015: Cenni storici

torna indietro Sez. 1-A - IDENTITA' DEL COMUNE E RISORSE

1 - Cenni storici

Palermo, città accogliente da sempre….

La storia del Comune di Palermo risale al 1463 quando, su iniziativa del Pretore Pietro Speciale, venne ampliata la sede dell’organo giudiziario, il Pretorium, nell’allora planum Sancti Cataldi (oggi Piazza Bellini) con la costruzione di una nuova “cammera”, per trattare le attività politiche e amministrative della municipalità.

Da allora la storia del Comune di Palermo si identifica con la storia del Palazzo Pretorio.

La nascita del Comune coincide con le prime istituzioni comunali che vengono create e regolamentate dai “Capitula iuratorum” emanate nel 1309 da re Federico III; dette norme, integrate con altre del 1330, costituiscono, quindi, il primo ordinamento degli enti locali “ante litteram”.

Le prime istituzioni comunali erano rappresentate da un Civico Consiglio, una Giurazia (organo collegiale per gli affari amministrativi) e la Corte Pretoriana (organo giudiziario). La Corte, insieme ai Giurati, amministrava la città sotto la presidenza di un Pretore; il Comune era suddiviso in cinque quartieri (Cassaro, Seralcadio, Albergaria, Kalsa e Porta Patitelli) con poteri di ordinaria amministrazione.

Nel 1329 l’Universitas faceva trascrivere su pergamena dal maestro Pietro Clericole le consuetudini della città (già in cartis de papiro logore per l’uso), per una più agevole consultazione non solo da parte dei giudici e degli avvocati, ma anche dei semplici cittadini e che, unitamente ad altri privilegi reali e papali ed al sigillo del Comune, venivano conservate in un’apposita cassetta chiusa rigorosamente con tre chiavi.

Dalla seconda metà del 1500, in Sicilia si sviluppò un fenomeno di colonizzazione che diede vita a numerosi comuni feudali di nuova fondazione (vassallaggi) attraverso il meccanismo della concessione delle licenzia populandi che consentivano alla classe baronale, non solo di ottenere dal feudo un maggiore ritorno economico, ma anche di recuperare un proprio ruolo e, quindi, un proprio prestigio politico, non disdegnando di occupare persino le più importanti cariche delle magistrature municipali.

Sul piano politico, il Comune di Palermo acquistava più illustri titoli e maggiori onoranze, ed ottenendo privilegi e franchigie, quel gusto dell’ostentazione che era tipico della classe egemone del cinquecento, divenne proprio anche dei vertici del potere locale, al punto da voler fare del Palazzo comunale il Campidoglio palermitano, essendo il Senato romano il vero modello da imitare.

La carica di Pretore e dei Senatori si affermò intorno al 1700, e fu sempre più conferita a membri della nobiltà ed a personaggi dell’alta aristocrazia della ricca borghesia terriera o imprenditoriale, ai quali venivano riservati i più importanti uffici comunali (Sindaco o Procuratore della città, Mastro Notaro, Archivario ecc.) prendendo così il nome di “ufficiali nobili”. Il Pretore e i Senatori, oltre ad amministrare la città, partecipavano attivamente all’esercizio del potere politico e giudiziario e avevano cura della sicurezza interna ed esterna della città e del circondario.

Con l’Unità d’Italia, nel 1860, venne introdotta in Sicilia la legge comunale e provinciale del Regno d’Italia, in seguito alla quale gli organi municipali di Palermo perdettero gli ampollosi titoli di Pretore e Senato per denominarsi, rispettivamente, Sindaco e Giunta ed i membri di questa Assessori, mentre l’antico Civico Consiglio prese il nome di Consiglio Comunale, eletto direttamente dal popolo.

Conseguentemente, il Palazzo non si denominò più Senatorio, ma genericamente Palazzo di Città o Comunale, e ciò quando Damiani Almeyda, nel corso dei suoi restauri, nel 1875, diede alla sede municipale il nuovo appellativo di Palazzo delle Aquile, per l’uso che fece dell’aquila (simbolo di nobiltà, di acume, di primato, di solerzia), quale elemento di decoro dell’edificio e quale stemma della città che già vigeva fin dalla costruzione del Palazzo.

Il primo Sindaco della Città di Palermo fu Salesio Balsano; eletto nel luglio 1861, restò in carica fino al mese di novembre 1862.

Fino ad oggi si sono succeduti 97 Sindaci e Commissari.

Tra questi si ricordano:

Emanuele Notarbartolo, sindaco dal 28 settembre 1873 al 30 settembre 1876. Ucciso il 1 febbraio 1893, è considerato la prima vittima eccellente di Cosa Nostra in Italia.

Giuseppe Insalaco, sindaco dal 13 aprile 1984 al 6 agosto 1984, dimissionario, fu ucciso dalla mafia il 12 gennaio 1988.

9 - Il patto di stabilita'

Il Patto di stabilità e crescita, introdotto nella nostra legislazione con la legge 23 dicembre 1998 n.448, trae origine dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri condivisi a livello europeo con il Trattato di Maastricht, che impone ai paesi della U.E. di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e di diminuire il rapporto tra l’ammontare del debito ed il PIL.

Le autonomie locali concorrono anch’esse alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal Governo centrale nell’ambito degli obblighi assunti a livello comunitario.

La disposizione normativa che regolamenta principalmente il patto di stabilità 2015 rimane l’articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

Gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati, già citati, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Il decreto legge 78/2015 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sarebbero stati quelli  approvati con l’intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e che, ciascuno dei predetti obiettivi, andava ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione  di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno 2015 redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Per l’anno 2015, al fine di agevolare i comuni, la normativa ha previsto una serie di misure che comportano vincoli meno stringenti del patto di stabilità interno 2015, come quelle per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto,  per l’esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Altra novità, introdotta dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015) rispetto alla disciplina previgente, riguarda l’introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale: le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un’unica procedura e gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali  sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione.

Nell’ambito del patto regionale verticale, anche per l’anno 2015, è stata prevista l’erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 1.000,00 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni, alle province ed alle città metropolitane, ricadenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale  in favore dei creditori.

Tutto ciò premesso, il saldo finanziario obiettivo del Comune di Palermo è individuato per l’anno 2015 in -25.004 migliaia di euro, al netto degli spazi finanziari da restituire a seguito dell’adesione al Patto regionale orizzontale del 2013.

Ad eccezione di alcune deroghe, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’Ente:  

    a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

    b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

    c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 

    d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con  riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 

    e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione dei sindaci e assessori ed i gettoni di presenza dei consiglieri comunali con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

Per quanto concerne l’esercizio 2014, sulla scorta dei dati desunti dal rendiconto di gestione, le risultanze definitive del patto di stabilità hanno mostrato il pieno conseguimento dell’obiettivo programmatico.

X

Ti è stata utile questa pagina?

Informativa privacy

Invia
Ti è stata utile questa pagina?
Per valutare questa pagina devi essere registrato  (Accedi)