Bilancio Sociale 2016: Cenni storici

torna indietro Sez. 1-A - IDENTITA' DEL COMUNE E RISORSE

1 - Cenni storici

Palermo, città accogliente da sempre….

La storia del Comune di Palermo risale al 1463 quando, su iniziativa del Pretore Pietro Speciale, venne ampliata la sede dell’organo giudiziario, il Pretorium, nell’allora planum Sancti Cataldi (oggi Piazza Bellini) con la costruzione di una nuova “cammera”, per trattare le attività politiche e amministrative della municipalità.

Da allora la storia del Comune di Palermo si identifica con la storia del Palazzo Pretorio.

La nascita del Comune coincide con le prime istituzioni comunali che vengono create e regolamentate dai “Capitula iuratorum” emanate nel 1309 da re Federico III; dette norme, integrate con altre del 1330, costituiscono, quindi, il primo ordinamento degli enti locali “ante litteram”.

Le prime istituzioni comunali erano rappresentate da un Civico Consiglio, una Giurazia (organo collegiale per gli affari amministrativi) e la Corte Pretoriana (organo giudiziario). La Corte, insieme ai Giurati, amministrava la città sotto la presidenza di un Pretore; il Comune era suddiviso in cinque quartieri (Cassaro, Seralcadio, Albergaria, Kalsa e Porta Patitelli) con poteri di ordinaria amministrazione.

Nel 1329 l’Universitas faceva trascrivere su pergamena dal maestro Pietro Clericole le consuetudini della città (già in cartis de papiro logore per l’uso), per una più agevole consultazione non solo da parte dei giudici e degli avvocati, ma anche dei semplici cittadini e che, unitamente ad altri privilegi reali e papali ed al sigillo del Comune, venivano conservate in un’apposita cassetta chiusa rigorosamente con tre chiavi.

Dalla seconda metà del 1500, in Sicilia si sviluppò un fenomeno di colonizzazione che diede vita a numerosi comuni feudali di nuova fondazione (vassallaggi) attraverso il meccanismo della concessione delle licenzia populandi che consentivano alla classe baronale, non solo di ottenere dal feudo un maggiore ritorno economico, ma anche di recuperare un proprio ruolo e, quindi, un proprio prestigio politico, non disdegnando di occupare persino le più importanti cariche delle magistrature municipali.

Sul piano politico, il Comune di Palermo acquistava più illustri titoli e maggiori onoranze, ed ottenendo privilegi e franchigie, quel gusto dell’ostentazione che era tipico della classe egemone del cinquecento, divenne proprio anche dei vertici del potere locale, al punto da voler fare del Palazzo comunale il Campidoglio palermitano, essendo il Senato romano il vero modello da imitare.

La carica di Pretore e dei Senatori si affermò intorno al 1700, e fu sempre più conferita a membri della nobiltà ed a personaggi dell’alta aristocrazia della ricca borghesia terriera o imprenditoriale, ai quali venivano riservati i più importanti uffici comunali (Sindaco o Procuratore della città, Mastro Notaro, Archivario ecc.) prendendo così il nome di “ufficiali nobili”. Il Pretore e i Senatori, oltre ad amministrare la città, partecipavano attivamente all’esercizio del potere politico e giudiziario e avevano cura della sicurezza interna ed esterna della città e del circondario.

Con l’Unità d’Italia, nel 1860, venne introdotta in Sicilia la legge comunale e provinciale del Regno d’Italia, in seguito alla quale gli organi municipali di Palermo perdettero gli ampollosi titoli di Pretore e Senato per denominarsi, rispettivamente, Sindaco e Giunta ed i membri di questa Assessori, mentre l’antico Civico Consiglio prese il nome di Consiglio Comunale, eletto direttamente dal popolo.

Conseguentemente, il Palazzo non si denominò più Senatorio, ma genericamente Palazzo di Città o Comunale, e ciò quando Damiani Almeyda, nel corso dei suoi restauri, nel 1875, diede alla sede municipale il nuovo appellativo di Palazzo delle Aquile, per l’uso che fece dell’aquila (simbolo di nobiltà, di acume, di primato, di solerzia), quale elemento di decoro dell’edificio e quale stemma della città che già vigeva fin dalla costruzione del Palazzo.

Il primo Sindaco della Città di Palermo fu Salesio Balsano; eletto nel luglio 1861, restò in carica fino al mese di novembre 1862.

Fino ad oggi si sono succeduti 97 Sindaci e Commissari.

Tra questi si ricordano:

Emanuele Notarbartolo, sindaco dal 28 settembre 1873 al 30 settembre 1876. Ucciso il 1 febbraio 1893, è considerato la prima vittima eccellente di Cosa Nostra in Italia.

Giuseppe Insalaco, sindaco dal 13 aprile 1984 al 6 agosto 1984, dimissionario, fu ucciso dalla mafia il 12 gennaio 1988.

8 - Il patto di stabilita'

Con il Trattato di Maastricht, che impone ai paesi della U.E. di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e di diminuire il rapporto tra l’ammontare del debito ed il PIL, nasce l'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri condivisi e, pertanto, vengono introdotte le regole del Patto di Stabilità, recepite nella legislazione italiana nel 1998.
Nel 2016, in particolare con la legge di stabilità (L.208/2015), nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della nostra Costituzione ed in coerenza con gli impegni europei, sono state previste nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
In particolare, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, calcolato come differenza tra le entrate finali e le spese finali (L. 208/2015, articolo 1, comma 710). Tra gli enti territoriali soggetti al sistema del pareggio di bilancio si annoverano tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Dando la possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato, l’intendimento del governo è di facilitare nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio, nel tentativo di stimolare effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
Nonostante il cambio della normativa di riferimento, alcune disposizioni della precedente regolamentazione vengono confermati: il comma 707 del citato articolo 1 conferma gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione già previsti per il patto di stabilità interno 2015 e conferma altresì l’applicazione delle medesime sanzioni nel caso di mancato rispetto del vincolo di bilancio.
La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, tramite i quali i comuni potrebbero beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. I patti regionalizzati, in definitiva, consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo. In merito, la Regione Siciliana non si è avvalsa nell’esercizio 2016 del patto regionale verticale, bensì solo di quello orizzontale, meno interessante per i comuni in quanto prevede la restituzione nel biennio successivo degli spazi finanziari eventualmente richiesti.
Anche per lo Stato la nuova normativa conferma il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale, ma sempre con conseguente restituzione nel biennio successivo degli eventuali spazi finanziari richiesti da parte dei comuni.
E’ utile precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, vale a dire per finanziare spesa di investimenti.
Al fine di agevolare i comuni, la legge di stabilità 2016 prevede, altresì, vincoli meno stringenti in caso si sostengano spese per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché per interventi di bonifica ambientale (comma 716).
A partire dal 2016, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dai contenuti obbligatori contenente le previsioni di competenza triennali delle poste contabili rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali.

Ad eccezione di alcune deroghe, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’Ente:  

    a) è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

    b) non può impegnare spese correnti, con imputazione all’esercizio successivo a quello dell’inadempienza, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno precedente a quello di riferimento; 

    c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

    d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione;

   e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Per quanto concerne l’esercizio 2015, sulla scorta dei dati desunti dal rendiconto di gestione, le risultanze definitive del patto di stabilità hanno mostrato il pieno conseguimento dell’obiettivo programmatico.

 

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