Bilancio Sociale 2016: Il Bilancio Finanziario 2016

torna indietro Sez. 1-A - IDENTITA' DEL COMUNE E RISORSE

10 - Il Bilancio Finanziario 2016

Per gestire le risorse necessarie all’erogazione dei servizi alla collettività dei cittadini come tutti gli enti, anche l’”azienda” Comune adotta una contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

L’esercizio finanziario 2016 è stato caratterizzato dalla piena applicazione della riforma del sistema contabile, attuato con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il cui fine principale è l’armonizzazione dei sistemi contabili utilizzata dai diversi enti al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili per conseguire i seguenti obiettivi:

  • consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
  • verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
  • favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

L’ammontare dei servizi da erogare agli stakeholder, è vincolato principalmente alla disponibilità a monte di risorse in entrata che sono destinabili alla spesa sia corrente che di investimento, nonché alle norme che regolano il patto di stabilità che impongono dei limiti massimi alla spesa per il raggiungimento di determinati obiettivi di finanza generale. Per la gestione delle risorse, l’ente si avvale del bilancio finanziario previsionale nel quale ad inizio d’anno viene effettuata una previsione delle entrate, che rappresenta il budget sul quale si prevede di poter contare, e una programmazione delle spese da effettuare. Tale previsione iniziale può subire modifiche durante l’anno.

Alla fine di ciascun anno si procede alla rendicontazione della gestione svolta.

Il sistema di bilancio deve rispettare determinati principi contabili fra cui si elencano di seguito i principali: principio dell’equilibrio, della programmazione, veridicità, correttezza e comprensibilità, comparabilità e verificabilità, coerenza e prudenza, pubblicità e così via.

In particolare il principio della pubblicità assicura che il sistema di bilancio assolva ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È infatti compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

L’osservanza del principio dell’equilibrio di bilancio comporta in primo luogo il rispetto del pareggio complessivo di competenza e di cassa. Tuttavia il rispetto di tale principio, comporta anche la verifica degli equilibri economici e patrimoniali. In particolare l’equilibrio economico è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

Tali condizioni di equilibrio sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche nel corso della gestione in modo concomitante con lo svolgimento delle operazioni di esercizio, in quanto si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nelle pagine che seguono si mostrerà quale è stato l’ordine di grandezza delle risorse gestite nell’ultimo quinquennio e la loro destinazione. I dati riportati dal 2012 al 2015 si riferiscono ai dati dei rendiconti, ossia alle entrate realmente accertate ed alle spese effettivamente sostenute. Il dato relativo al bilancio 2016 si riferisce invece a stanziamenti definitivi del il bilancio di previsione 2016-2018.

8 - Il patto di stabilita'

Con il Trattato di Maastricht, che impone ai paesi della U.E. di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e di diminuire il rapporto tra l’ammontare del debito ed il PIL, nasce l'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri condivisi e, pertanto, vengono introdotte le regole del Patto di Stabilità, recepite nella legislazione italiana nel 1998.
Nel 2016, in particolare con la legge di stabilità (L.208/2015), nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della nostra Costituzione ed in coerenza con gli impegni europei, sono state previste nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
In particolare, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, calcolato come differenza tra le entrate finali e le spese finali (L. 208/2015, articolo 1, comma 710). Tra gli enti territoriali soggetti al sistema del pareggio di bilancio si annoverano tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Dando la possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato, l’intendimento del governo è di facilitare nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio, nel tentativo di stimolare effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
Nonostante il cambio della normativa di riferimento, alcune disposizioni della precedente regolamentazione vengono confermati: il comma 707 del citato articolo 1 conferma gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione già previsti per il patto di stabilità interno 2015 e conferma altresì l’applicazione delle medesime sanzioni nel caso di mancato rispetto del vincolo di bilancio.
La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, tramite i quali i comuni potrebbero beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. I patti regionalizzati, in definitiva, consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo. In merito, la Regione Siciliana non si è avvalsa nell’esercizio 2016 del patto regionale verticale, bensì solo di quello orizzontale, meno interessante per i comuni in quanto prevede la restituzione nel biennio successivo degli spazi finanziari eventualmente richiesti.
Anche per lo Stato la nuova normativa conferma il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale, ma sempre con conseguente restituzione nel biennio successivo degli eventuali spazi finanziari richiesti da parte dei comuni.
E’ utile precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, vale a dire per finanziare spesa di investimenti.
Al fine di agevolare i comuni, la legge di stabilità 2016 prevede, altresì, vincoli meno stringenti in caso si sostengano spese per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché per interventi di bonifica ambientale (comma 716).
A partire dal 2016, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dai contenuti obbligatori contenente le previsioni di competenza triennali delle poste contabili rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali.

Ad eccezione di alcune deroghe, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’Ente:  

    a) è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

    b) non può impegnare spese correnti, con imputazione all’esercizio successivo a quello dell’inadempienza, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno precedente a quello di riferimento; 

    c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

    d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione;

   e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Per quanto concerne l’esercizio 2015, sulla scorta dei dati desunti dal rendiconto di gestione, le risultanze definitive del patto di stabilità hanno mostrato il pieno conseguimento dell’obiettivo programmatico.

 

X

Ti è stata utile questa pagina?

Informativa privacy

Invia
Ti è stata utile questa pagina?
Per valutare questa pagina devi essere registrato  (Accedi)