Tipologie di procedimento

Art. 35 comma 1 lett. c, d, f, m), d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

    Area Servizi Demografici e Decentramento

    Rif. Denominazione del procedimento
    2091 CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' ANAGRAFICA CITTADINI STRANIERI
    Descrizione del procedimento

    Irreperibile è il cittadino che, precedentemente residente nel Comune, risulta non avere più dimora abituale nel territorio comunale e del quale al contempo non si conosca il Comune o lo Stato di nuova dimora, in quanto il suddetto non ha adempiuto al proprio obbligo di comunicare tale trasferimento al Comune di emigrazione e/o a quello di immigrazione. Si sottolineano le conseguenze e sanzioni, sia amministrative che penali, in ordine all'infrazione a tale obbligo, specialmente nel caso in cui da tali mancate dichiarazioni derivino evasioni od elusioni fiscali a tributi comunali o di altri enti, oppure l'assegnazione od il mantenimento non dovuto di contributi, sussidi o prestazioni assistenziali sanitarie o previdenziali erogati dal Comune o da altri Enti Pubblici. La cancellazione per irreperibilità accertata avviene: a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione; ovvero quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile; ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno (art. 11 comma 1 lettera c DPR 223/89) Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dimora abituale nel Comune entro 60 gg dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque non decadono dall'iscrizione nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7 comma 3 DPR 223/89 così sostituito dall'art. 15 comma 2 DPR 394/99) L'avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d'ufficio e su segnalazione pervenuta dalle Forze dell'Ordine o da altri Enti, nonché su dichiarazione di cittadini con interesse giuridicamente rilevante mediante compilazione di apposito modulo

    Normativa di riferimento
    • Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 (G.U. ) Legge 24/12/1954, n°1228
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    • Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (G.U., n°132 del 08/06/1939 ) Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n°223
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    • Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190 ) (G.U., n°258 del 03/11/1999 n° 190) Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n°394
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria
    Responsabile del procedimento
    Sig. Non Assegnato Telefono : notel Email : nomail
    Ufficio competente all'adozione del procedimento finale
    Modalità di accesso al procedimento

    Su istanza di parte al Responsabile dell'U.O. di riferimento, come previsto dalla legge su procedimento amministrativo: L. n. 241/ 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornato con le modifiche introdotte dal: D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9


    Termine di conclusione del procedimento
    Il procedimento di irreperibilità si conclude con la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente, previa comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, dopo verifiche opportunamente intervallate nell'arco di 12 mesi, che confermino la mancata dimora abituale.(Totale 500 giorni)
    La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, nonché opportune verifiche; e qualora si confermi quanto previsto dall'art. 11 comma c DPR 223/89 si provvederà alla relativa cancellazione (totale 250 giorni)
    Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione
    Non previsto
    Tutela Amministrativa
    Al Prefetto di Palermo entro 30 gg dalla notifica del provvedimento
    Al Tribunale Civile
    Link di accesso al servizio on line
    Attualmente non è attivo il servizio online
    Modalità per l'effettuzione dei pagamenti
    Non sono previsti pagamenti
    Potere sostitutivo da attivare in caso di inerzia
    Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è: Telefono: Mail :
    Per l'attivazione di tale potere può essere inviata apposita istanza alla casella di posta elettronica certificata del Settore/Ufficio competente all'adozione del procedimento finale o con scritto indirizzata allo stesso al seguente indirizzo : Piazza Giulio Cesare N.52 - PALERMO (PA)
    Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento :
    Non risultano eseguite indagini
    Modulistica
    • PDFRTFmodulo cancellazione dimora abituale
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze :
    Ufficio: Anagrafe - Ufficio Stranieri Indirizzo: Viale Lazio,119/A Responsabile: NON ASSEGNATO Telefono: 091 7405206 Fax: Mail: PEC: Ricevimento:

    Martedì e Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

    creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
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