Tipologie di procedimento

Art. 35 comma 1 lett. c, d, f, m), d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

    Area Servizi Demografici e Decentramento

    Rif. Denominazione del procedimento
    2103 CONVIVENZE DI FATTO (LEGGE N.76/2016)
    Descrizione del procedimento

    La Legge n.76/2016, in vigore dal 05 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (c.36-65 dell'art.1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Palermo, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, nè da rapporti di parentela, affinità o adozione. Attenzione:La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Palermo occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata. Come dichiarare una convivenza di fatto: Gli interessati devono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti d'identità. La dichiarazione può essere resa da una coppia già residente nella medesima famiglia anagrafica. Per la costituzione di una convivenza di fatto tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero o comunitario lo stesso deve allegare alla dichiarazione Attestazione consolare relativa allo stato civile e alla insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La dichiarazione può essere inoltrata:-via email a cambioabitazione@comune.palermo.it -alla casella PEC:anagrafe@cert.comune.palermo.it -posta raccomandata:Servizio Anagrafe-viale Lazio,119/a-90144 Palermo - N.B.:l'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC; b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC. Cancellazione di una convivenza di fatto: La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi: -d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Palermo di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile; -su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate. La richiesta di scioglimento della convivenza di potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate. N.B.:nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione. L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali. I conviventi di fatto possono facoltativamente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve essere stipulato, anche in caso di successive modifiche o risoluzione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall'avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC al seguente indirizzo anagrafe@cert.comune.palermo.it

    Normativa di riferimento
    • Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (G.U., n°118 del 21/05/2016 ) Legge 20/05/2016, n°76
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria
    Responsabile del procedimento
    Sig. Non Assegnato Telefono : notel Email : nomail
    Ufficio competente all'adozione del procedimento finale
    Modalità di accesso al procedimento

    Su istanza di parte al Responsabile dell'U.O. di riferimento, come previsto dalla legge su procedimento amministrativo: L. n. 241/ 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornato con le modifiche introdotte dal: D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.


    Termine di conclusione del procedimento
    Entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione.
    In seguito alla registrazione delle dichiarazioni, l'ufficio provvede all'accertamento dei requisiti previsti ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale - art. 495 c. p.)
    Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione
    Al procedimento di accertamento dei requisiti si applica il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 pertanto trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l'interessato non riceve la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione, l'istanza si intende confermata.
    Tutela Amministrativa
    Al prefetto di Palermo entro 30 gg. dalla ricezione del diniego
    Link di accesso al servizio on line
    Attualmente non è attivo il servizio online
    Modalità per l'effettuzione dei pagamenti
    Non sono previsti pagamenti
    Potere sostitutivo da attivare in caso di inerzia
    Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è: Telefono: Mail :
    Per l'attivazione di tale potere può essere inviata apposita istanza alla casella di posta elettronica certificata del Settore/Ufficio competente all'adozione del procedimento finale o con scritto indirizzata allo stesso al seguente indirizzo : Piazza Giulio Cesare N.52 - PALERMO (PA)
    Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento :
    Non risultano eseguite indagini
    Modulistica
    • PDFRTFDichiarazione costituzione convivenza di fatto
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    • PDFRTFDomanda scioglimento convivenza di fatto
      creazione :16/01/2023 - modifica :16/01/2023
    Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze :
    X

    Ti è stata utile questa pagina?

    Informativa privacy

    Invia
    Ti è stata utile questa pagina?
    Per valutare questa pagina devi essere registrato  (Accedi)