Tipologie di procedimento
Art. 35 comma 1 lett. c, d, f, m), d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)- Ufficio di Gabinetto del Sindaco
- Direzione Generale e Programmazione Strategica
- Area Programmazione Fondi Extracomunali
- Segreteria Generale
- Area Servizi Demografici e Decentramento
- Area dell'Avvocatura Comunale
- Ragioneria Generale
- Area delle Entrate e dei Tributi Comunali
- Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica
- Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili
- Area della Istruzione e Formazione
- Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali
- Area delle Politiche Socio Sanitarie
- Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro
- Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico
- Area della Polizia municipale
- Sportello autonomo concessioni edilizie
- Ufficio del Commissario per le funzioni Commissariali
- Ufficio per la protezione civile e l'edilizia pericolante
- Ufficio autonomo servizi cimiteriali
Area della Polizia municipale
Per tutte le violazioni al Codice della Strada che prevedono anche la decurtazione dei punti, nel caso di omessa dichiarazione dei dati del trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, si applica la sanzione accessoria ai sensi dell'Art. 126/BIS. Il proprietario, destinatario della notifica, deve indicare i propri dati o quelli del conducente al momento della commessa violazione e allegare una fotocopia della patente di guida di quest'ultimo. Se il proprietario risulta una persona giuridica, il legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire i dati del conducente. Nel caso in cui il proprietario del veicolo comunichi i dati dell'effettivo trasgressore, in assenza di dichiarazione sottoscritta dallo stesso, si procedera' alla riproduzione di copia del verbale al conducente indicato. Se la sanzione dovesse prevedere anche la sospensione della patente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, e comunque in assenza di ricorsi, ai sensi dell'Art. 142/9 del Codice della Strada i dati saranno trasmessi entro 5 giorni alla Prefettura per l'emissione della relativa Ordinanza di sospensione. Il limite di decurtazione va da 1 a 10 punti che puo' essere elevato fino ad un massimo di 15 in presenza di piu' violazioni accertate contemporaneamente. Trascorsi almeno 60 giorni, dalla notifica senza che sia stato presentato ricorso al verbale o, se presentato, conclusisi tutti i gravami, entro 30 giorni si procedera' all'invio telematico dei dati della patente del trasgressore al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di completare il procedimento con l'effettiva decurtazione dei punti sulla patente. In caso di notifica di verbale, elevato da altri Organi di Polizia nazionale, che prevede la decurtazione dei punti, si procede all'invio delle dichiarazioni pervenute a questo Comando di Polizia Municipale con contestuale comunicazione, al cittadino, di avvenuta trasmissione. Il procedimento di gestione della sanzione accessoria, ai sensi dell'Art. 126/BIS del Codice della Strada, prevede anche l'istituto dell'autotutela che si concretizza nella restituzione dei punti indebitamente decurtati e/o richiesta di annullamento dei verbali erroneamente generati.
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Codice della Strada (G.U., n°114 del 18/05/1992 n° 74) Decreto Legislativo 30/04/1992, n°285creazione :16/02/2023 - modifica :16/02/2023
Presentazione della dichiarazione da parte del trasgressore
NON RICEVE PUBBLICO