Descrizione
A seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.n.773, introdotto dall’art.7 della L. 7/10/2013 n.112, si rende noto che in Sicilia, in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, le titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al Questore e non ai Comuni.
Si invitano pertanto tutti coloro che intendono svolgere spettacoli dal vivo, intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti ad avanzare le relative istanze alla competente questura con il dovuto anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’evento.
Per le istanze presentate in sede diversa, ovvero a ridosso dell’evento, potrebbe determinarsi l’impossibilità di acquisizione dei pareri e di tutte le verifiche indispensabili al rilascio delle relative autorizzazioni.