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Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Data:

05 Febbraio 2026

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DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

A seguito dell’indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare” e della convocazione dei comizi elettorali per i giorni 22 e 23 marzo 2026, entrano in vigore le prescrizioni previste dalla normativa in materia di comunicazione istituzionale a carico di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’articolo 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cosiddetta legge sulla par condicio) stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026


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