Imposta di Soggiorno
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Imposta di Soggiorno
L’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Citta d’arte di istituire, con deliberazione di Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
L’imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Palermo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 e si applica a decorrere dal 17/05/2014.
Chi deve pagare
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e/o locazioni brevi e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Palermo. Sono fatte salve le esenzioni previste dall’art. 7 del Regolamento Comunale in materia.
Misura dell'Imposta di Soggiorno
La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale e delle locazioni brevi, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L’imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.
Modalità di pagamento
Il gestore della struttura ricettiva e/o il titolare della locazione breve deve provvedere alla riscossione dell’imposta rilasciando apposita quietanza e al versamento dell’imposta dovuta al Comune entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare tramite il servizio di pagamento elettronico PAGO-PA o tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 3936.
Modulistica
Sportelli al pubblico che erogano il servizio
Previo appuntamento da prenotare sul sito istituzionale del Comune di Palermo, attraverso la sezione "Portale Servizi On Line - Tributi", i giorni di ricevimento pubblico sono il lunedì, martedì e mercoledi dalle 09:00 alle 13:00