Il Decreto Legge n.108 del 26/6/2026 ha dettato disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento d'identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica.
In particolare dispone che il documento cartaceo non scaduto può essere utilizzato , fino al 31 gennaio 2027, per l'esercizio di diritti fondamentali e secondo quanto di seguito indicato.
In nessun caso tuttavia il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.
Sono in corso di approvazione da parte degli organi centrali dello stato le modalità di rilascio di documento d'identità provvisorio per i casi d'urgenza, previsto dal decreto sopradetto, che costituirà titolo valido per l'espatrio pur potendo non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
Tale documento d'identità provvisorio, di validità non superiore a sei mesi , potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027.
Fino al 31 gennaio 2027 il documento cartaceo non scaduto potrà essere utilizzato ai fini dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.